Il 30 giugno è scaduto il termine per eseguire i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive previste per regime di vantaggio e forfettario) a saldo e come primo acconto  delle imposte. lo stesso giorno è spirato il termine per il pagamento del saldo 2016 dell’addizionale regionale all’IRPEF ed il saldo 2016 ed acconto 2017 dell’addizionale comunale all’IRPEF.

Si ricorda che il 30 giugno andavano versati altri tributi che di seguito si elencano (elelnco non esaustivo):

  • diritto camerale annuale;
  • saldo 2016 e I° acconto 2017 contributi IVS e Gestione Separata;
  • saldo 2016 e I° acconto 2017 Cedolare secca;
  • IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
  • IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero);
  • acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • contributo di solidarietà;

Il 30 giugno è scaduto anche il termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI oltre alla presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo da parte di coloro che avendone i requisiti (per non pagare il canone RAI).

Il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione fiscali può essere versato entro il 31 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%.

Infatti la norma prevede la possibilità di versare entro i 30 giorni successivi applicando una maggiorazione a titolo di interessi e pari allo 0,40% , per cui coloro che non hanno eseguito il versamento entro il 30 giugno potranno farlo entro il 31 luglio (poiché il 30 è domenica) applicando sull’importo dovuto la predetta maggiorazione.

Mentre se il versamento viene eseguito dopo il 31 luglio, scatterà la possibilità di rimediare attraverso l’Istituto del ravvedimento operoso, con applicazione della sanzione ridotta di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e degli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo (attualmente pari allo 0,1%).

SI rammenta che ai fini del ravvedimento, si tenga presente che il termine per ravvedersi decorre dalla data di scadenza ordinaria ossia dal 30 giugno. Tuttavia, solo per coloro che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% (dal 1° luglio al 31 luglio) e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40% ossia 31 luglio (Nota MISE n. 172574 del 22 ottobre 2013). In questo caso l’importo dovuto dovrà essere calcolato sottraendo l’importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dall’importo maggiorato dello 0,40%.