La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16823 del 05 luglio 2013 intervien in materia di procedure concorsuale afferma che i fallimenti dichiarati dal 16 luglio 2006, ancorchè in accoglimento di ricorsi presentati prima, sono regolati dalla nuova legge. Poichè, occorre tenere distinte la fase anteriore alla dichiarazione di fallimento dalla procedura che ad essa consegue, si considera la data della pubblicazione della sentenza dichiarativa da cui derivano l’apertura e la conseguente pendenza del fallimento.
La vicenda ha avuto origine con l’impugnazione proposta dall’Associazione studio professionale C., creditrice ammessa allo stato passivo del Fallimento della M.F. s.p.a., contro l’ammissione, al medesimo stato passivo, del credito della Banca del Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Il tribunale ha ritenuto che, alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 150 del d.Igs. n. 5/06, di riforma della legge fallimentare, secondo cui i ricorsi per la dichiarazione di fallimento … depositati prima dell’entrata in vigore del decreto nonché le procedure fallimentari pendenti alla stessa data …. sono definiti secondo la disciplina anteriore, il Fallimento della M.F., dichiarato con sentenza del dicembre del 2008, ma a seguito dell’accoglimento di un’istanza depositata nel maggio del 2006, fosse soggetto alla norme vigenti ante riforma e che pertanto l’impugnazione andasse dichiarata tardiva, siccome proposta, ai sensi del novellato art. 99 I. fall., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del curatore, ma oltre quello di quindici giorni previsto dal testo della norma applicabile ratione temporis al caso di specie.
L’Associazione studio professionale C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso riaffermando quanto gia statuito dalla “sentenza n. 5296/09, proprio allo scopo di evitare la sovrapposizione di discipline, occorre tenere distinte la fase anteriore alla dichiarazione di fallimento dalla procedura che ad essa consegue. La sentenza dichiarativa, infatti, da un lato costituisce l’epilogo del procedimento avviato con il ricorso presentato ai sensi degli artt. 6 e 7 I. fall.e dall’altro segna l’inizio della procedura concorsuale che, una volta che sia stata aperta, è destinata al compimento degli atti diretti al soddisfacimento dei creditori e non più all’accertamento della fallibilità del debitore. Tanto trova conferma nell’intero impianto della legge, anche nel testo anteriore alla riforma, ed, in particolare, negli artt. 25 e 31 (non essendo concepibili funzioni di vigilanza e di controllo del giudice, e di gestione del curatore rispetto a “tutte le operazioni della procedura”, che abbiano inizio prima della nomina dei predetti organi) ed in tutti gli articoli compresi nel capo III, che disciplinano gli effetti connessi alla dichiarazione di fallimento. Ancor più esplicitamente, l’art. 146 del dPR n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia) definisce la procedura fallimentare quella che va dalla sentenza dichiarativa alla chiusura, limitandola pertanto al periodo che segue la dichiarazione di fallimento e non anche a quello che la precede. La mancata considerazione del fallimento quale procedura liquidatoria distinta dall’iniziativa suscettibile di produrla, attraverso un autonomo procedimento ad essa estranea, ha indotto invece il giudice del merito ad interpretare erroneamente la disposizione transitoria di cui all’art. 150 cit., facendogli ritenere che, ai fini dell’individuazione del regime regolatore, la pendenza della procedura dovesse farsi risalire alla fase anteriore alla sentenza dichiarativa, anziché a quella successiva, e che alla stessa fosse pertanto applicabile la normativa vigente alla data di presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Al contrario, poiché l’apertura e la (conseguente) pendenza del fallimento derivano dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa, tutti i fallimenti che, come quello della M.F., sono stati dichiarati con sentenza emessa a partire dal 16.7.2006, ancorché in accoglimento di ricorsi anteriormente presentati, sono regolati dalla nuova legge.”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 44 depositata il 19 marzo 2024 - Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 novembre 2022, n. 35254 - In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data…
- TRIBUNALE DI VERONA - Ordinanza 09 novembre 2020 - Previsione che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018 determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute in relazione a violazioni commesse…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18142 - Illegittimità del credito compensato dall’Agenzia delle Entrate con debiti erariali ante fallimento in quanto la compensazione nelle procedure concorsuali presuppone l'anteriorità del credito…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 - I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3462 - In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…