AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2021, n. 677
Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva, ex art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis TUS, da parte di rinunciante all’eredità. Impresentabilità da parte di soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione o dal suo erede
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, domiciliato a xxx, rappresenta che a seguito del decesso del padre, avvenuto il 28 febbraio 2020, è stata presentata dalla madre, in data 17 aprile 2020, la relativa dichiarazione di successione.
Data la rinuncia all’eredità da parte della madre e della sorella, avvenuta in data 9 luglio 2020, si rende necessaria per l’interpellante (erede legittimo) la presentazione di una dichiarazione di successione integrativa, che gli consentirebbe di rappresentare la reale successione mortis causa senza dover assolvere nuovamente al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, già corrisposte in tale misura in occasione della prima dichiarazione di successione.
A seguito di colloqui intervenuti con funzionari degli uffici dell’Agenzia delle entrate, infatti, vista l’impossibilità tecnica allo stato di presentare una dichiarazione integrativa telematica da parte dell’interpellante, l’unica possibilità sarebbe quella di presentare una nuova dichiarazione di successione, per la quale, di fatto, dovrebbero essere nuovamente corrisposte le predette imposte in misura proporzionale.
Alla luce di quanto premesso, l’istante intende conoscere le modalità di presentazione della nuova dichiarazione di successione ed avere conferma di non dover procedere al pagamento delle imposte predette.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, rappresentata la difficoltà di presentare una dichiarazione di successione integrativa in via telematica, posta la rinuncia all’eredità da parte della prima dichiarante (sua madre) ritiene, comunque , che in sede di integrazione/sostituzione della prima dichiarazione non sia tenuto, comunque, a corrispondere nuovamente le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in quanto già assolte in occasione delle precedente dichiarazione di successione.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) «L’imposta (di successione) è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6».
In considerazione del disposto di cui al sopracitato articolo 33, «L’Ufficio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato accertamento d’ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’art. 28, comma 6 e dell’art. 31, comma 3».
La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis TUS) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità.
L’assolvimento di detto adempimento è consentito esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione, ovvero al suo erede; tale soggetto, infatti, direttamente o per il tramite di un intermediario, ha provveduto al pagamento delle somme dovute in occasione della presentazione della dichiarazione che si intende sostituire.
Per le suesposte considerazioni, non si condivide la soluzione prospetta dall’istante in ordine alla possibilità di scomputare dalle imposte da lui dovute quelle già versate dalla madre che ha rinunciato all’eredità. L’interpellante, infatti, non avendo provveduto a presentare la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione, differente da quella già trasmessa, per il tramite dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, corrispondendo le relative imposte. Resta, comunque, salva la facoltà del primo dichiarante di richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione, rappresentando la specifica situazione e fornendo idonea documentazione a supporto della predetta richiesta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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