AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 8

Articolo 4, comma 1 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta

Una società estera, senza stabile organizzazione, proprietaria di alcuni immobili in Italia, conferisce l’incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative aa lavori di ristrutturazione degli stessi.

Posto che a fronte delle diverse prestazioni rese, la società ha applicato la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi corrisposti ai professionisti provvedendo al successivo versamento della stessa, viene chiesto se la stessa sia tenuta anche alla presentazione della Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli Intermediari per ciascuna annualità di riferimento.

Al riguardo, si precisa che la predetta società estera, rientrando tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, d.P.R. 29 settembre, n. 600, ha legittimamente operato le ritenute sui corrispettivi pagati per le prestazioni ricevute da professionisti residenti e, pertanto, è tenuto, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, ad attestare l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali e gli altri dati previsti dalla normativa mediante il rilascio della apposita Certificazione Unica di cui al comma 6-ter e secondo le previsioni contenute nei successivi commi del medesimo articolo 4. Il mancato rispetto di tali adempimenti è espressamente sanzionato ai sensi del comma 6- quinquies.