Scaduto il termine del 31 ottobre 2024 per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e sostituti di imposta è possibile procedere con l’invio del Modello Redditi 2024, Modello 770/2024 e Modello IRAP 2024 entro il 29 gennaio 2025 con l’applicazione delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 per le dichiarazioni c.d. tardive.
In base al comma 7 dell’articolo 7 del D.P.R. n. 392 del 1998 “ Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.“
Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 12 marzo 20210 ha chiarito che qualora dalla dichiarazione tardiva emergono delle imposte dovute, occorre, altresì, versare l’ulteriore sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (30 per cento della maggiore imposta), in misura ridotta ad un decimo (3 per cento), oltre che, ovviamente le imposte e gli interessi, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza per l’invio della dichiarazione fiscale.
Sistema sanzionatorio per le dichiarazioni tardive
Le sanzioni previste variano secondo due casi particolari:
- Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – Il comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede la sanzione da 250 a 1.000 euro. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 prevede per le dichiarazioni fiscali tardive che la sanzione venga ridotta a 1/10 del minimo. Per cui la regolarizzazione comporta il versamento, a mezzo F24, della sanzione ridotta a 25 euro (codice tributo “8911”);
- Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di 25 euro (codice tributo “8911”), dovrà essere applicata la sanzione ridotta.
DICHIARAZIONE TARDIVA | SANZIONE |
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Senza imposte dovute | Sanzione ridotta di 25,00 euro |
Con imposte dovute | Sanzione ridotta di 25,00 euro Sanzione base del 30%, riducibile con ravvedimento per il versamento delle imposte dovute |
Il versamento delle sanzioni verrà effettuato mediante:
- il modello F24;
- indicando nella sezione erario il codice tributo “8911“;
- nel campo anno di riferimento riportato l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).
Il versamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della Dichiarazione tardiva. Per contestuale versamento si intende che il pagamento delle sanzioni avvenga entro il termine ultimo del 29 gennaio 2025.
La circolare n. 20/E del 9 settembre 2016 dell’Agenzia delle entrate prevede che la dichiarazione tardiva ha pieni effetti anche per l’applicazione degli ISA e dei relativi benefici premiali, sempre se i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi .