Dichiarazione fraudolenta: mediante artifici contabili l’imprenditore che ‘gonfia’ gli stipendi - Cassazione sentenza n. 36900 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 36900 del 9 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali statuendo che indicare nella dichiarazione IVA elementi passivi costituiti da costi per prestazioni di lavoro realmente effettuato, di entità superiore a quella realmente corrisposta al lavoratore, non integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Gli Ermellini hanno annullato, con rinvio alla Corte di Appello, la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante fatture a carico di un imprenditore, reo di aver gonfiato il costo degli stipendi dei dipendenti.
I giudici di legittimità non hanno ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito. Infatti i giudici della Corte Territoriale hanno evidenziato che la differenza tra l’importo indicato in busta paga e quello inferiore effettivamente corrisposto determinasse una fittizia indicazione di voci passive ed una decurtazione della base imponibile, con conseguente evasione IVA per la somma indicata nel capo di imputazione; di conseguenza, ad avviso della Corte territoriale, le buste paga indicanti  la corresponsione al dipendente di compensi superiori a quelli effettivamente versati sarebbero stati documenti attestanti operazioni parzialmente inesistenti.

Per la Corte di Cassazione l’interpretazione dei giudici di merito risulta errata, poi la condotta dell’imputato vada invece interpretata diversamente e, dal momento che le operazioni sono parzialmente esistenti, il fatto è inquadrabile nel reato di frode fiscale con artifici ex art. 3 del d.lgs. 74 del 2000.
Inoltre, continuano gli ermellini, la Corte di merito non aveva specificato in cosa consisterebbero i raggiri ed i mezzi fraudolenti adoperati dell’imputato per ostacolare l’accertamento della falsa operazione indicata nella busta paga e trasfusa nella dichiarazione, limitandosi ad affermare la parziale inesistenza delle operazioni.
Perciò la diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di frode fiscale con artifici, piuttosto che dichiarazione fraudolenta mediante fatture false.