La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42147 depositata il 15 ottobre 2019 intervenendo in tema di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto per il reato di dichiarazione fraudolente ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 ha statuito che è legittimo il provvedimento cautelare in caso di uso illegittimo del regime del margine.
La vicenda ha riguardato due società i cui organi amministrativi erano accusati di aver realizzato attraverso un meccanismo fraudolento un’evasione di imposta
L’evasione di imposta era avvenuta mediante l’effettuazione di acquisti intracomunitari di automobili che in base alle norme vigenti avviene senza il pagamento dell’IVA. Successivamente le cessione dei veicoli acquistati come sopra, venivano ceduti ai privati ricorrendo al cosiddetto “regime del margine” (articoli 36 a 40 del D.L. n. 41/1995) e facendoli figurare come diretti acquirenti delle auto all’estero, sulla base di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
I contribuenti avverso il provvedimento di sequestro per equivalente proponevano ricorso al Tribunale del riesame. I cui giudici rigettavano le doglianze dei ricorrenti. La decisione veniva impugnata con ricorso in cassazione.
I giudici di legittimità, nel respingere il ricorso, evidenziano l’inapplicabilità del regime del margine alle operazioni contestate ai ricorrenti e la falsità delle certificazioni prodotte nella procedura.
Per cui, secondo i giudici di legittimità, una scorretta applicazione del regime del margine può integrare un uso di mezzi fraudolenti qualora sia realizzata mediante l’apposizione sulle fatture della dicitura “operazione in regime del margine” e le annotazione di tali documenti contabili e delle relative operazioni nei registri previsti dalla legge. Poiché la condotta contestata (creando un artificioso apparato documentale), può costituire uno dei “mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre l’amministrazione in errore” quando sia realizzata mediante l’apposizione sulle fatture della dicitura “operazione in regime di margine ex DL. 41/1995” nonché la conseguente annotazione negli appositi registri obbligatori.
Per i giudici del palazzaccio, ai sensi dell’art. 1 lett. f del DLgs. 74/2000, per “imposta evasa” si intende “la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione”. Per cui non risulta necessario che il tributo sia stato riscosso e non versato, bensì che l’importo dello stesso sia stato indicato in dichiarazione in misura diversa ed inferiore rispetto a quella dovuta, come nel caso di illegale applicazione del regime del margine.
Il particolare “regime del margine” è stato introdotto al fine di evitare la doppia imposizione. Il regime, pertanto, risulta per i casi tassativamente previsti dalla stessa norma di riferimento. Il regime consente di applicare l’IVA non sull’intero corrispettivo ma solo sull’eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita del veicolo ed il prezzo precedentemente pagato per acquistarlo. Per l’acquisto intracomunitari di autoveicoli è consentito solo se:
- le auto abbiano già percorso almeno seimila km,
- siano state immatricolate da almeno sei mesi
- provengano da un soggetto che non abbia avuto la giuridica possibilità di detrarre l’IVA precedentemente versata all’estero
- la fattura, in base al comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633/72, deve riportare la dicitura che l’operazione è soggetta al regime del margine
Per immatricolare il veicolo acquistato, con il regime del margine, da operatori economici di altri Stati membri dell’Unione Europea occorro procedere ad inoltrare, all’Agenzia delle Entrate ai sensi della circolare n. 14/2008, dei seguenti documenti (non esaustivi):
- la fattura o il titolo di acquisto
- la carta di circolazione estera
L’Agenzia delle Entrate, esaminati la documentazione, comunica l’esito alla Motorizzazione. Qualora l’acquisto dall’operatore intracomunitario è effettuato da un privato l’immatricolazione può essere effettuata sulla base di autocertificazione.
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