La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 37131 del 10 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che i costi sostenuti dall’imprenditore accusato di evasione fiscale, anche quando non sono imputati al conto economico, sono ammessi in deduzione nella misura in cui risultano da elementi “certi e precisi”. Al fine di valutare il superamento delle soglie di punibilità fissate dalla legge, il giudice penale ha l’onere di procedere a una disamina analitica dei documenti dai quali i costi sono fatti derivare, “non potendosi far coincidere la mancanza di elementi certi e precisi relativi a detti costi con l’irregolarità, anche macroscopica, della tenuta della contabilità”.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto nell’interesse di un imprenditore condannato con sentenza del Tribunale e poi confermata dalla Corte d’appello per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Il Collegio di legittimità ha ritenuto fondato il motivo con cui la difesa ha dedotto il mancato superamento della soglia di punibilità.
Per gli Ermellini i giudici della Corte territoriale hanno errato ritenendo inapplicabile nel caso di specie l’articolo 109 comma 4 del TUIR; disposizione normativa rilevante ai fini del superamento delle soglie quantitative di punibilità fissate dalla legge. A tal proposito si è osservato che le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Il Legislatore ha inteso consentire la deduzione dei costi sostenuti al nero anche ove tali costi – come è ovvio – non risultino dalle scritture contabili, ma da altri elementi, a condizione che questi ultimi siano “certi e precisi”.
Ai fini dell’ esclusione dell’applicazione della disposizione in esame, non è perciò sufficiente affermare – osservano gli Ermellini – che i costi riportati in deduzione non risultano dalle scritture contabili, perché, qualora si abbia contezza degli stessi, ad esempio desumendone l’esistenza dalle fatture di acquisto di beni e servizi acquisite nel corso dell’accertamento ispettivo, è necessario procedere comunque alla loro valutazione, quantomeno al fine di evidenziare la mancanza del requisito della certezza e della precisione della documentazione dalla quale essi emergono.
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto che la certezza richiesta dalla norma ai fini del beneficio fiscale sui costi in nero non poteva essere esclusa dal giudice del merito per il solo fatto che il contribuente non ha mai fornito ragionevole giustificazione della mancata annotazione in contabilità di queste spese né per la presenza di grandi irregolarità e lacune in contabilità. La Corte d’appello avrebbe infatti dovuto procedere a una disamina analitica “dei documenti dai quali i costi sono fatti derivare, non potendosi far coincidere la mancanza di elementi certi e precisi relativi a detti costi con l’irregolarità, anche macroscopica, della tenuta della contabilità”.
Il rinvio. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Salerno, rinviando la causa per nuovo esame.