La Dichiarazione IMU e TASI va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell’anno successivo (salvo che il termini di scadenza cada il sabato oppure la domenica o giorno festivo, in tal caso il termine è prorogato al primo giorno non festivo ai sensi del Decreto Legge 35/2013) alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La Dichiarazione IMU va utilizzata anche per le variazioni oggetto di comunicazione ai fini della TASI
In essa devono essere riportate:
- le variazioni di destinazione delle aree;
- l’uso edificatorio delle stesse in seguito ad interventi di demolizioni del fabbricato sovrastante;
- le variazioni del valore venale.
La dichiarazione IMU e TASI non va presentata nei casi di seguito elencati:
- Qualora l’acquisto o la vendita dell’immobile è rogitato da un notaio;
- Qualora si presenta la dichiarazione di successione.
- Nei casi in cui gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale poiché i dati sono già in possesso dell’Agenzia, avendoli il contribuente comunicato con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
- Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l’immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
la dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
- Quando vi è una compravendita o una variazione del valore di aree fabbricabili;
- Quando vi è la sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
- Quando in caso di compravendite di immobili, il rogito viene effettuato da pubblici ufficiali diversi dai notai;
- Se vi sono immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
- Se l’immobile ha acquisto o perso il diritto all’esenzione o all’esclusione dell’IMU;
- Variazione caratteristiche degli immobili, come ad esempio un terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;
- Se l’immobile è stato stato assegnato e affittato dallo IACP.
- Per attestare l’eventuale esenzione IMU in caso di variazione di residenza;
- Per comunicare che le pertinenze dell’abitazione principale (case di lusso) per una stessa categoria catastale C2, C6 e C7, sono più di una, e per questo soggette all’imposta.
- Attestare l’esenzione Imu dei terreni agricoli posseduti da IAP o coltivatori diretti;
- Per attestare il possesso dei requisiti in caso di immobile in comodato d’uso gratuito concesso a parenti in linea retta entro il 1° grado, genitori-figli.
- Per attestare i Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- Per dichiarare i Fabbricati di interesse storico o artistico: vista la riduzione al 50% della base imponibile.
- Immobili per i quali il comune potrebbe aver deliberato la riduzione dell’aliquota, ovvero: immobili non produttivi di reddito fondiario, relativi a imprese commerciali e ai beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, immobili posseduti da soggetti passivi IRES, e immobili locati. In quest’ultimo caso, si ricorda che la dichiarazione IMU non va presentata se, la registrazione del contratto di locazione e affitto, è avvenuta dopo il 1° gennaio 2010, poiché è da tale data, che è partito l’obbligo di comunicare i dati catastali sugli immobili in sede di registrazione.
- Fabbricati bene merce costruiti dall’impresa costruttrice e non venduti e né locati.
- Dichiarazione IMU da parte dall’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
DICHIARAZIONE TASI
La dichiarazione TASI va presentata, al Comune in cui è ubicato l’immobile, nei seguenti casi in cui:
1) il fabbricato è stato dichiarato inagibile o inabitabile e per questo non utilizzato;
2) il fabbricato è di interesse storico o artistico;
3) il Comune ha deliberato una riduzione dell’aliquota per l’immobile posseduto;
4) il fabbricato è un bene merce;
5) l’immobile è oggetto di locazione finanziaria;
6) l’immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
7) l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa
8) è stata variata la destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
9) l’immobili ha perso/acquisito nel corso dell’anno il diritto all’esenzione TASI;
10) vi è stato un intervento di riunione di usufrutto non dichiarato in catasto;
11) vi è stata un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
12) l’immobile è posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
Aliquote ridotte della TASI: istruzioni compilazione
Per ottenere il riconoscimento, ai fini TASI, delle aliquote ridotte fissate dal Comune per determinati immobili il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione Tasi entro la scadenza fissata dal Comune, indicando la riduzione aliquota spettante e va presentata nei seguenti casi:
- Abitazione con le relative pertinenze concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che utilizzano l’immobile come abitazione principale, a patto che il soggetto passivo di imposta, non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un’altra abitazione;
- Unità immobiliare e relative pertinenze locata dal soggetto passivo di imposta a:
- persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o a una specializzazione post-laurea presso l’Università del comune.
- lavoratori, non residenti che lavorano abitualmente nel Comune in cui è ubicato l’immobile affittato.
- Abitazioni e pertinenze locate agli enti non commerciali, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
Nella dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota TASI ridotta vanno indicate oltre alla indicazione dell’aliquota agevolata, anche i seguenti dati:
- Codice fiscale, cognome e nome, o denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
- Domicilio fiscale o sede legale;
- Ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
- Codice fiscale, cognome e nome, domicilio fiscale del conduttore che utilizza l’unità immobiliare come abitazione principale, qualora l’abitazione sia locata;
- Per l’unità immobiliare locata a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, sulla base delle condizioni definite degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, il soggetto passivo d’imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione, anche la copia del contratto tra inquilino e e proprietario, controfirmato da almeno due Organizzazioni Sindacali.
Omessa dichiarazione IMU e TASI 2019: sanzioni e ravvedimento
Omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione IMU e TASI, entro la scadenza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:
- dal 100% al 200% dell’imposta omessa, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione. Sanzione ridotta ad 1/3, qualora il contribuente decida di pagare la multa entro un determinato termine;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta se la dichiarazione è infedele;
- da euro 51 a euro 258 se l’omessa presentazione o l’errore, non incidono sulla misura dell’imposta dovuta;
- da euro 51 a euro 258 per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti.
Ravvedimento dichiarazione IMU e TASI 2019: In caso di Dichiarazione IMU e TASI omessa o presentata in ritardo, oltre la scadenza del 30 giugno, il contribuente può rimediare sanando autonomamente la violazione tramite l’istituto del ravvedimento IMU e TASI, pagando una sanzione ridotta e presentando la dichiarazione.
Il contribuente può rimediare alla presentazione tardiva della dichiarazione se, entro 90 giorni dalla scadenza del 30 giugno, versa la sanzione ridotta pari a 1/10 di euro 50,00, ossia, 5 euro di sanzione.
Il codice tributo da utilizzare in questo caso sull’F24 è il 3924.
Allegati:
Istruzioni ministeriali per la compilazione
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