Il 30 giugno 2017 è il termine ultimo entro cui, tutti i soggetti obbligati, devono presentare la Dichiarazione IMU, che esplica i suoi effetti anche ai fini della TASI, che avrà ad oggetto le variazioni intervenute nel corso del periodo d’imposta 2016. Si ricorda che la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016 ha modificato il quadro normativo di riferimento.
- La disciplina generale prevede che la dichiarazione IMU/TASI, va presentata nelle sole ipotesi rientranti in uno dei due seguenti casi:
- gli immobili oggetto dell’imposta godono di riduzione d’imposta;
- il Comune non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento tributario.
Immobili concessi in comodato
Per gli immobili in comodato, è questa è una delle novità introdotte dalla legge n. 208/2015, che rinveniamo per la dichiarazione IMU/TASI da presentare quest’anno riguarda gli immobili concessi in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado. Il legislatore con il comma 10 lett. b) della Legge 208/2015 viene stabilito dalla stessa normativa, sottraendola all’autonomia comunale la possibilità di assimilazione ad abitazione principale dell’immobile ceduto in comodato tra familiari, introduce l’agevolazione consistente nell’abbattimento della base imponibile nella misura del 50%. Tale agevolazione compete solo qualora siano rispettate alcune condizioni sia soggettive che oggettive. Per cui l’agevolazione in commento è applicabile in soli due casi di seguito riportati:
- il comodante che possiede in Italia un solo immobile “abitativo” di categoria catastale non di lusso che cede in comodato al figlio o al genitore il quale lo utilizza come propria abitazione principale (non preclude l’agevolazione, l’eventuale possesso, oltre il predetto immobile, di altri immobili diversi dall’uso abitativo come ad esempio terreni, aree edificabili e negozi). Il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato;
- il comodante oltre all’immobile abitativo (non di lusso) dato in comodato, è proprietario in Italia di un solo altro immobile abitativo non di lusso il quale deve rappresentare la sua abitazione principale e deve essere altresì situato nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato (anche il tal caso non preclude l’agevolazione l’eventuale possesso di altri immobili diversi dall’uso abitativo come ad esempio terreni, aree edificabili e negozi).
Il citato comma 10 lett. b) nella sua ultima parte dispone che “ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. Pertanto risulta evidente che per l’immobile concesso in comodato nel 2016, il comodante dovrà presentare la dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2017.
In ogni caso, qualora, il comodante dovesse omettere la presentazione della dichiarazione, tale omissione non comporta la perdita dell’agevolazione ma solo l’applicazione delle sanzioni per tardiva/omessa dichiarazione.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione saranno considerate tardive ed il ravvedimento potrà essere effettuato con un versamento di Euro 5,00 qualora il tributo sia stato regolarmente versato. Nella ipotesi in cui il tributo non è stato versato entro il termine previsto per il ravvedimento occorre versare la sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta con un minimo di 5,00 euro.
Immobili locati a canone concordato
La Legge n. 208/2015 con i commi 53 (per l’IMU) e 54 (per la TASI) ha introdotto, con effetto dal 2016, yno sconto del 25% sui predetti tributi per gli immobili qualora siano stati locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Per tale circostanza, a differenza di quanto previsto per il comodato, il Legislatore non a statuito alcuna necessità di dover presentare la dichiarazione IMU al comune al fine di godere dello sconto in esame.
Il predetto vuoto normativo ha reso necessario un chiarimento da parte del MEF, il quale ha precisato che la dichiarazione IMU non è da presentarsi solo per i contratti di locazione registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010 per i quali i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dell’art. 19 del D. L. n. 78 del 2010. Nel caso, invece, in cui il contratto di locazione sia successivo a detta data, oppure si tratti di contratti precedenti per i quali sono stati comunicati i relativi dati catastali, in considerazione del fatto che i comuni non possono verificare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della Legge n. 431 del 1998 (canone concordato), i contribuenti sono tenuti ad adempiere l’obbligo dichiarativo.
Ne consegue che, il proprietario dell’immobile locato a canone concordato che ha liquidato IMU e TASI 2016 applicando lo sconto del 25%, dovrà presentare la dichiarazione IMU per il predetto immobile entro il 30 giugno 2017, solo se trattasi di contratto registrato dopo il 1° luglio del 2010.
Anche in tal caso, nell’ipotesi di omessa dichiarazione IMU, non si decade dal beneficio, ma troverà applicazione la sola sanzione prevista per la tardiva/omessa dichiarazione.
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