DICHIRAZIONE IMU
Rinvio in corso (sarà ufficiale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 174/2012) per la presentazione della dichiarazione Imu 2012 (scadenza originaria 30/09) al prossimo 03 febbraio 2013 (al 04/02/2013 pochè il 03/02/2013 è domenica) . Vediamo ora, considerando anche gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia e del Ministero, chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu e cosa va indicato.
I soggetti su cui grava l’obbligo di complilare ed inviare la dichiarazione Imu sono le persone fisiche e giuridiche titolari del diritto di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili.
Nella dichiarazione Imu non va indicato alcun riferimento all’abitazione principale salvo il caso in i coniugi abiano residenze diverse nell stesso comune, in tal caso l’agevolazione va applicato solo in favore di uno dei due immobili. Si rammenta che qualora si e titolari di due unità immobiliari contigue, ed entrambe utilizzate come abitazione principale, ma accatastate separatamente l’agevolazione compete solo ad una unità.
Per gli immobili locati occorre indicare nella dichiarazione Imu tale situazione anche se il comune non ha deliberato alcuna aliquoata ridotta. Va compilata anche se trattasi di contratti di locazione antecedenti al 2012.
Per gli immobili che sono stati oggetto di compravendita non vanno dichiarati in quanto transitano nel MUI (modello unico informatico) mediante il sistema notarile. Lo stesso vale per le successioni di immobili poichè le stesse vengono trasmesse ai comuni dall’Agenzia delle Entrate. (si consiglia almeno per la denuncia del 2012 di indicarli ).
Le aree edificabili acquistate vanno denunciate poichè il contribuente deve dichiarare il valore di mercato dell’area al 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’area va dichiarata anche negli anni successivi a quello di aquisto se ne è variato il valore.
Le Case inagibili o inabitabili vanno dichiarate indicando come valore ai fini Imu il 50% dell’imponibile. Lo stato di inagibilità e/o inabitabilità va comunicato preventivamente al comune con dichiarazione sostitutiva di notorietà oppure con accertamento dell’ufficio tecnico del comune. Va denunciata mediante dichiarazione Imu la data di cessazione dello stato di inagibilità e inabitabilità.
I fabbricati di impresa e quelli dei soggetti Ires vanno sempre dichiarati. Sono beni d’impresa tutti gli immobili che sono stati contabilizzati nel patrimonio a prescindere dalla loro destinazione.
Per gli immobili di interesse storico l’Imu si applica sulla metà del valore.
La dichiarazione Imu va presentata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Spetta poi al comune rilasciare una debita ricevuta. Si sottolinea anche che la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione Imu 2012 “e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente. Altra modalità di presentazione è la trasmissione in via telematica con posta certificata.
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