La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 24589 depositata il 31 agosto 2020 intervenendo in tema di reato di dichiarazione infedele e sulla causa di non punibilità di cui all’art. 13 statuendo che “il ravvedimento operoso, al quale la norma subordina l’applicazione della causa di non punibilità per il delitto di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, deve intervenire prima che l’autore del reato abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di una qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, di talchè non rientrano nell’ambito applicativo della norma i pagamenti effettuati a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento che presuppongono l’accertamento della pretesa tributaria, i quali possono esclusivamente rilevare ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, del medesimo legislativo, con una riduzione di pena fino alla metà.”
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva conseguito delle vincite presso il Casinò di Montecarlo ed a cui a seguito di verificali fiscale veniva contestato il reato di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 74/2000 per aver indicato nella dichiarazione dei redditi, al fine di evadere la relativa imposta, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo relativa alle vincite conseguite presso il Casinò di Montecarlo, e superiore al 10% di quelli indicati in dichiarazione. Il contribuente veniva dal Tribunale condannato per il reato ascrittogli. L’imputato avverso la sentenza del Tribunale ricorreva alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermavano integralmente la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza della Corte di Appello, il condannato proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato che “Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione”
Per cui non rientrano nell’ambito operativo di tale causa di non punibilità i pagamenti effettuati a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento che presuppongono l’accertamento della pretesa tributaria: questi possono semmai rilevare ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis, con una riduzione di pena fino alla metà.
Inoltre, la Suprema Corte, precisa che “le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito e non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte.”
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