Con il provvedimento n. 8938 del 15 gennaio 2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La dichiarazione annuale IVA è il modello con cui tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, salvo i casi di esonero, sono obbligati a comunicare con invio telematico all’Agenzia delle Entrate il riepilogo di tutte le operazioni attive e passive poste in essere nel corso dell’anno precedente a quello in cui si presenta il modello.

Ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 il modello IVA 2020 deve essere inviato telematicamente tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.

In base al primo comma dell’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010 è possibile, qualora la dichiarazione Iva venga trasmessa entro il mese di febbraio, inviare i dati della liquidazioni periodiche (Lipe) relativa al quarto trimestre del 2019 compilando il nuovo quadro VP. Il nuovo quadro VP ha gli stessi contenuti del modello LIPE.

Oltre al quadro VP è stato introdotto anche il quadro VQ riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a:

  • comunicazioni d’irregolarità (art. 54 bis);
  • notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21 bis del decreto-legge n. 78/2010).

Il quadro VQ è composto da 5 righi da compilare in base alle annualità dei crediti IVA da gestire. Le istruzioni del modello IVA 2020 i dati vanno riportati nei rispettivi righi come segue:

  • nella colonna 1 va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
  • nella colonna 2 va riportata la differenza, qualora positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata;
  • nella colonna 3 va riportata, qualora positiva, la differenza tra:
    • il credito che si sarebbe determinato nei casi in cui l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale;
    • il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione;
  • nella colonna 4, che non è da compilare quest’anno, andrà indicato l’ammontare dell’IVA periodica inerente l’anno d’imposta di cui alla colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
  • nella colonna 5 va riportato l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
  • nella colonna 6 va indicato l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
  • nella colonna 7 va riportato l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5 e 6. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0 e deve essere indicato nel rigo VL 12;
  • nella colonna 8 va indicato il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione;
  • nella colonna 10 va barrare dalla società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5 e 6 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.

Di seguito i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”, articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

Termine di versamento del Saldo IVA

Il 16 marzo 2020 è il termine ultimo per il versamento del saldo IVA derivante dalla dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno di imposta 2019. Il termine prescinde dai termini di presentazione che vanno dal 1° febbraio al 30 aprile 2020. Il versamento del saldo IVA è quindi fissato entro il 16 marzo ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40%.

Sanzioni per invio tardivo o omesso della dichiarazione IVA

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 le dichiarazioni IVA presentate oltre il 30 aprile 2020, sono valide salvo l’applicazione delle sanzioni previste per gli invii tardivi delle dichiarazioni.

Nei casi in cui la presentazione della dichiarazione IVA 2020 sia presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine del 30 aprile 2020, le dichiarazioni si considerano omesse ma sono comunque ritenute valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La sanzione per le dichiarazioni IVA 2020 periodo d’imposta 2019 e pari a 258 euro ridotta ad 1/10 del minimo previsto (pari a 25 euro) se inviata entro i 90 giorni dalla scadenza (30 luglio 2020)

Nei casi in cui la dichiarazione IVA sia presentata oltre i 90 giorni, considerate omesse, la sanzione ammonta dal 120% al 240% dell’imposta dovuta e non può essere inferiore a 258,00 euro.