Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio telematico della dichiarazione IVA 2023 relativa al periodo di imposta 2022 del 30 aprile 2023 (il 30 aprile 2023 cadendo di domenica ed il 1° maggio 2023 è giorno festivo la scadenza viene spostato al 2 maggio 2023) necessita individuare i soggetti, titolari di partita IVA, titolari di lavoro autonomo o di impresa che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.
I contribuenti esonerati da tale obbligo sono:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”, articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- Esecuzioni musicali, di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale dal ballo, quando l’esclusione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico;
- Utilizzo di biliardi, elettrogrammofoni, biliardini, apparecchio o congegno a gettone, moneta, o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualsiasi specie; utilizzo ludico di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio di go-kart;
- Ingresso nelle sale da gioco, o nei luoghi riservati all’esercizio delle commesse;
- Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972);
- giornalai ed i tabaccai, effettuando esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Esonero dei contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti
Come anticipato l’esonero dalla dichiarazione IVA riguarda coloro che esercitano attività medica, assicurativa, ed altri, i quali hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 oppure per coloro che hanno optato, ai sensi dell’art. 36-bis, per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione. In ogni caso sono comunque obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA coloro che:
- obbligati ad eseguire la rettifica della detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili;
- abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- abbiano effettuato operazioni imponibili, anche se riferite ad attività tenute con contabilità separate;
- hanno effettuato acquisti od operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta dal cessionario/committente (Reverse charge),
- compravendita di rottami ed altri materiali di recupero;
- compravendita di oro e argento;
- prestazioni nell’ambito di contratti di subappalto nel settore civile;
- compravendita di fabbricati strumentali;
- cessioni di telefoni cellulari, microprocessori, ed unità centrali di elaborazione, nonchè console da gioco, tablet e laptop;
- prestazioni di servizi, relative ad edifici, pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento;
- trasferimento di quote di emissioni di gas ad effetto serra.
Esonero: impresa individuale con l’unica Azienda data in locazione
Per coloro, persona fisica, che hanno dato in locazione l’unica azienda e che non eserciti attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Esonero per i soggetti residenti in altri stati membri UE
Altro esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA è previsto per i soggetti, i quali risiedono in altro stato membro della UE, senza stabile organizzazione in Italia e che abbiano effettuato sul territorio dello Stato soltanto operazioni imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta.
Soggetti Extra UE Non Identificati In Ambito UE
Anche i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE i quali si sono identificati ai fini IVA in Italia, sono esonerati dall’invio telematico della dichiarazione IVA.
I suddetti soggetti sono coloro che si sono identificati ai fini IVA in Italia, per gli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici, resi a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.
Il soggetto extra-UE è obbligato ad identificarsi nello Stato UE in cui le stesse sono eseguite, salvo che non disponga di una stabile organizzazione al fine di assolvere l’IVA in tale Stato. Al fine di, evitare che, i soggetti debbano identificarsi in ogni Stato UE nel quale operano, è stata introdotta un’agevolazione, per eseguire i versamenti d’imposta, relativi a tutte le operazioni realizzate nell’UE nei confronti di privati.
Esonero per i soggetti che hanno optato per i regimi fiscali agevolati
I contribuenti minimi ed i forfettari sono esonerati agli effetti IVA:
- Dall’obbligo di fatturazione, registrazione, liquidazione dell’imposta;
- Dal versamento dell’imposta periodica ed annuale;
- Dalla presentazione della dichiarazione IVA;
- Dagli obblighi di tenuta dei Registri IVA.
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