L’IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA  va pagate, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno. La suddetta scadenza riguarda i contribuenti che sono soggetti alla liquidazione IVA trimestrali.

Il contribuente può, in alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo, procedere al pagamento:

rateizzato in massimo nove rate di pari importo, in base all’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, con la maggiorazione del 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo mentre le altre entro il 16 di ogni mese e l’ultima non potrà essere versata oltre il 16/11;

IN UNICA SOLUZIONE

16.03.2023

IN FORMA RATEALE (max 9 rate) a partire dal 16.03.2022

1° rata

16.03.2023 (senza interessi)

2° rata

17.04.2023 (+ interessi 0,33%)

3° rata

16.05.2023 (+ interessi 0,66%)

4° rata

16.06.2023 (+ interessi 0,99%)

5° rata

17.07.2023 (+ interessi 1,32%)

6° rata

21.08.2023 (+ interessi 1,65%)
(il termine slitta al 21 in quanto il 16.08 cade nel periodo di sospensione feriale dei termini)

7° rata

18.09.2023 (+ interessi 1,98%)

8° rata

16.10.2023 (+ interessi 2,31%)

9° rata

16.11.2023 (+ interessi 2,64%)

posticipato fino al 30/06 (insieme alle imposte sui redditi) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03.

maggiorazione dovuta
 
Pagamenti entro
 
16 marzo 2023
0,40%
 
Dal 17 marzo al 17 aprile 2023
0,80%
 
Dal 18 aprile al 16 maggio 2023
1,20%
 
Dal 17 maggio al 16 giugno 2023
1,60%
 
Dal 17 giugno al 30 giugno 2023

– con l’ulteriore differimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, alla data del 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) con applicazione sull’importo dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni e maggiorato quindi degli degli interessi dell’1,6%), gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E/2017).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 gli adempimenti fiscali ed i versamenti delle imposte, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Compilazione del modello F24

Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 compilando la sezione “Erario” ove andrà inserito:
  • il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo);
  • nel campo “rateazione” occorre indicare il codice “0101” per il versamento in unica soluzione
  • nel campo “anno di riferimento” il 2022.
Per il versamento rateale del saldo IVA il modello F24 dovrà essere compilato come di seguito indicato:
– il codice “6099” per il saldo Iva annuale, indicando come “anno di riferimento”, il 2022;
– il codice “1668” per la maggiorazione a titolo di interessi dovuti;
– nel campo “rateazione” dovrà indicare il numero delle rate e, precisamente, nei primi due caratteri il valore che identifica la rata che si sta versando e negli ultimi due il numero totale delle rate.

Soggetti IRES: termine di versamento del saldo IVA

 

Utilizzo del credito IVA in compensazione e/o Rimborso

Nei casi in cui dalla dichiarazione annuale IVA emerga un credito, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione:

– liberamente fino a 5.000,00 euro a partire dal 1 gennaio 2023 senza la necessità della presentazione della dichiarazione e senza alcun visto di conformità;

– per importi oltre i 5.000 euro occorre inviare la dichiarazione IVA con l’apposizione del visto ed inoltre attendere 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva prima dell’utilizzo.

Ai fini del del superamento del limite di 5 mila euro annui  la risoluzione n. 110/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

In alternativa alla compensazione il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito a condizione che si rientri in una delle causali che prevedono la possibilità di richiedere il rimborso e qualora il credito sia superiore a 2.582,28 euro.

Per le richieste di rimborso superiore ai 30.000,00 euro (se il punteggio ISA supera l’ 8 il limite sarà pari a 50.000,00 euro) è necessario:

  • l’apposizione del visto
  • la garanzia fidejiussoria (la garanzia non è necessaria se vengono attestati dal legale rappresentante della società determinati requisiti patrimoniali.