La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni va inviata esclusivamente per via telematicamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide ed in tale ipotesi troverà applicazione la relativa sanzione.
La dichiarazione IVA viene considerata inviata nel giorno in cui la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate è stata completata e la comunicazione dell’avvenuto ricevimento costituisce la prova della presentazione della dichiarazione.
Con l’emanazione del Provvedimento n. 9491 del 15 gennaio 2025 l’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello e le relative istruzione della dichiarazione IVA 2025.
Principali novità del modello IVA 2025
Il modello IVA 2025 non riporta particolari novità rispetto ai modelli degli anni pregressi. Le principali novità hanno riguardato il quadro VA, VM, VO e VW. I quadri VE, VF, VJ, VH, VL sono rimasti sostanzialmente invariati.
Per il quadro VA è stato previsto dalle istruzioni del modello Iva 2025 che, nel rigo relativo all’indicazione del codice attività, deve essere riportato il codice desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigenti alla data di presentazione della dichiarazione IVA 2025. Tale disposizione è la conseguenza dell’entrata in vigore dal 1° aprile 2025 della entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
Per cui per le dichiarazioni IVA 2025 presentate:
- fino al 31 marzo 2025 va indicato il CODICE ATECO 2007;
- dal 1° aprile 2025 va indicato il CODICE ATECO 2025.
Le altre novità hanno riguardato:
- il quadro VM il quale è stato aggiornato e rinominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi”- nel suddetto quadro, a seguito dell’art. 1, c. 93 L. 30 dicembre 2023, n. 213, vanno ora inseriti anche i versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano ed interessa chi effettua i pagamenti con il modello F24 elementi identificativi (nel caso in cui sussistano ipotesi di esclusione dall’adempimento di cui al comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).
- il Quadro VO è stato modificato:
- nella sezione 1 inserendo il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime forfettario previsto dall’art. 1, cc. da 54 a 63 della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
- nella sezione 2, viene introdotto il rigo VO27. Il suddetto rigo è riservato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/ 2024.
- il Quadro VW – Nel quadro èstato inserito il campo 2, da utilizzare per indicare i crediti ritrasferiti alla controllante dalle società del gruppo nel caso in cui le stesse non rientrino più nella disciplina delle società di comodo.
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Devono inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA 2025 tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA.
Sono esonerati dall’invio telematico della dichiarazione annuale IVA 2025 i seguenti soggetti d’imposta:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”, articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Il contribuente che, ai sensi dell’art. 21-bis, DL n. 78/2010, intenda comunicare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) dovrà compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio (e, quindi, dal 1° marzo 2025).
Compensazione e rimborso credito Iva 2024
L’utilizzo del credito IVA nel corso del 2025 in compensazione, mediante il modello F24, fino a 5.000,00 euro può essere effettuato senza alcuna limitazione, mentre per l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiore ai 5.000,00 è possibile solo dal decimo giorno dopo la presentazione della dichiarazione Iva e con il visto di conformità.
Esonero dal visto di conformità
E’ possibile (lettera b) del comma 11 dell’ articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) utilizzare in compensazione importi superiori ai 5.000,00 euro qualora si abbia ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale (ISA):
- almeno 9 (per il periodo di imposta 2023 o media 2022-2023) fino a 70.000 euro;
- tra 8 e 9 (per il periodo di imposta 2023 o media almeno 8,5) fino a 50.000 euro.
Il c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari” ha aumentato la soglia per la compensazione senza visto è stata aumentata da 50.000 a 70.000 euro .
Nella tabella seguente vengono riepilogate le novità:
MODELLO IVA | ESONERO VISTO PER COMPENSAZIONE | ISA p.i. 2023* | MEDIA ISA p.i. 2022/2023 |
IVA 2025 | Compensazione crediti maturati nel 2024: | ||
Crediti fino a € 50.000 annui | 8 | 8.5 | |
Crediti fino a € 70.000 annui | 9 | 9 |
* si intende il punteggio ottenuto nel modello ISA 2024 –per periodo di imposta 2023
I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 devono barrare la casella relativa all’esonero dal visto di conformità del modello IVA 2025 (Provv. 22/04/2024 ed articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
Per tali contribuenti (coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale) il beneficio relativo all’esonero dall’apposizione del visto, trova applicazione con riferimento al credito IVA 2024.
Modalità di versamento del saldo IVA
Il pagamento del saldo IVA a debito che risulta dal modello IVA 2025, relativa al periodo di imposta 2024, può essere versato in un unica rata entro il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo cade di domenica) oppure, a scelta del contribuente, mediante rateizzazione, in massimo 10 rate mensili di pari importo (ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
Qualora il contribuente abbia scelto il versamento rateale la prima rata va versata entro il 17 marzo 2025, mentre le rate successive vanno versate entro il 16 di ogni mese, con l’ultima rata non oltre il 16 dicembre 2025, con una maggiorazione fissa dello 0,33% mensile.
Il contribuente può anche posticipare il versamento dell’IVA a debito entro la scadenza per il versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi (30 giugno) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 17 marzo 2025 oppure rateizzare dalla data del 30 giugno, maggiorando l’importo complessivo da versare con lo 0,40%per ogni mese o frazione di mese successivi al 17 marzo 2025 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È anche possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).