AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2021, n. 289
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – dichiarazione IVA a rimborso – integrazione per l’apposizione del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, società di diritto svizzero con sede in […], opera in Italia tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), e presenta dichiarazioni annuali IVA che risultano stabilmente a credito.
Nel 2019 l’istante ha presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta esponendo una eccedenza IVA a credito pari a […] euro, di cui […] euro chiesti a rimborso, ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del decreto IVA, senza tuttavia apporre il visto di conformità.
L’istante afferma di aver consegnato i documenti richiesti dal competente ufficio della Direzione provinciale […] il […] dicembre 2019; tuttavia, consultando il proprio cassetto fiscale è risultato che la domanda di rimborso ([…]) era già stata archiviata il […] novembre 2019 con la seguente causale “per mancata presentazione documentazione”. L’istante afferma di non aver ricevuto alcuna successiva comunicazione e che risulta inevasa ogni richiesta di informazioni in merito.
Ciò detto, l’istante chiede come poter ottenere il rimborso del credito di cui si discute, precisando di aver percepito senza alcuna difficoltà il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione “IVA 2020”, per il periodo di imposta 2019, su cui è stato apposto il visto di conformità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante in applicazione di quanto disposto dagli articoli 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 38-bis, comma 3, del decreto IVA, intende presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per il periodo d’imposta 2018, apponendovi il visto di conformità, entro e non oltre il termine di decadenza dell’attività di accertamento previsto dall’articolo 57 del decreto IVA, allegando, altresì, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal citato articolo 38-bis.
L’istante ritiene che non osti a tale scelta il fatto che la dichiarazione integrativa non sia finalizzata a correggere errori od omissioni, o a modificare gli importi ivi indicati, ma solo ad apporre il visto di conformità, né che costituisca motivo ostativo il fatto che la richiesta di rimborso avanzata con la dichiarazione originale sia stata già archiviata.
L’istante ritiene, infine, che la dichiarazione integrativa non comporti l’irrogazione di alcuna sanzione di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e di non dover, pertanto, ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come ricordato in molteplici documenti di prassi (cfr. la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1, la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, e recentemente le risposte ad interpello nn. 231/E e 292/E pubblicate rispettivamente il 30 luglio ed il 31 agosto 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli)), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’articolo 57 del decreto IVA, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per i periodi d’imposta precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
Inoltre, considerato che il comma 6 dell’articolo 38-bis del decreto IVA consente al contribuente, che ha chiesto il rimborso dell’IVA a credito, di scegliere tra:
– prestare la garanzia
ovvero
– apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso «in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa» (così la circolare n. 32/E del 2014).
Tanto premesso, nel presupposto che l’istante non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell’ufficio competente e che, dunque, il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione – verifica non eseguibile in sede d’interpello – si ritiene possibile presentare, entro il termine previsto dall’articolo 57 del decreto IVA, una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e…
- Rimborso IVA - richiesta di garanzia - apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa - Risposta 31 agosto 2020, n. 292 dell'Agenzia delle Entrate
- Visto di conformità e trasmissione delle dichiarazioni fiscali - Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione
- IVA - Rimborso - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Risposta n. 211 del 13 febbraio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10108 depositata il 17 aprile 2023 - Nel caso di adesione delle società facenti parte di un gruppo di imprese al regime di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, si…
- Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…