
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.127 depositata il 4 gennaio 2017 ritorna sul tema del credito IVA derivante da dichiarazione omessa decidendo sul principio di diritto stabilito delle Sezioni Unite del 2016, con riferimento in particolare alla Sentenza 17757 dello scorso 8 settembre.
In principio che viene ribadito è quello per cui la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario.
La vicenda ha riguardato una società che avverso la cartella di pagamento per il recupero del credito IVA proponeva ricorso alla Commissione Tributaria che sia in primo grado che in secondo grado respingevano le doglianze della ricorrente confermando la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione di giudici regionale veniva impugnata con ricorso in Cassazione. Gli Ermellini, in conformità al principio delle SS.UU. sentenza n. 17758, hanno affermato che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942).
Ciò almeno quando il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
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