INPS – Messaggio 14 luglio 2020, n. 2806
Dichiarazione semplificata fruito assegno ordinario con causale “COVID-19” – Circolare n. 84 del 2020
- Premessa
Con la circolare n. 84/2020 sono state illustrate le innovazioni apportate alla disciplina degli interventi di integrazione salariale ad opera dei decreti-legge n. 34/2020 e n. 52/2020 e sono state altresì fornite istruzioni in merito alla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla durata delle prestazioni e ai termini di presentazione delle istanze.
Con il messaggio n. 2489/2020 sono state fornite indicazioni, che integralmente si richiamano, riguardo alle modalità operative che le aziende devono seguire per la richiesta dei trattamenti sia residuali che complessivi di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.
Con il presente messaggio, che integra le indicazioni già emanate in materia di CIGO, si forniscono istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.
- Dichiarazione fruito assegno ordinario con causale “COVID-19”
Come illustrato nella citata circolare n. 84/2020, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel. Il predetto file, che si allega al presente messaggio (Allegato n. 1) unitamente a una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (Allegato n. 2), dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.
Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il citato file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
Si precisa che, in caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. In considerazione di quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.
Si ricorda che il predetto file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, è reso ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Si ribadisce che, per essere correttamente allegato alla domanda, il file dovrà essere convertito in formato.pdf.
Nella citata circolare n. 84/2020, il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n. 58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile.
In concreto, a consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.
Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.
In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.
Allegato 1(1)
Omissis
—
(1) L’ allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio “48 ore”.
Allegato 2
(testo dell’allegato)
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