Il nuovo modello per la dichiarazione di successione dovrà essere utilizzato a partire dal 12 settembre 2017 approvata con Provvedimento del 15.06.2017 n. 112246 da presentare telematicamente. L’Agenzia delle Entrate ha dovuto aggiornare e rivedere il modulo per la denuncia di successione al fine di consentire la gestione di particolari fattispecie.
A partire dalla data del 12 settembre la presentazione del nuovo modello di dichiarazione di successione che va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, ad eccezione di alcuni casi, comporterà in automatico anche le volture catastali, salvo diversa indicazione del contribuente.
I casi particolari che non consentono l’aggiornamento automatico delle volture riguardano:
- Immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare):
- per quelli gravati da “Oneri reali”;
- nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust.
La dichiarazione di successione deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
- dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.
Anche il software gratuito è stato aggiornato dall’Agenzia delle Entrate che ha reso disponibile la versione 1.2.0 dell’apposito. Il software da utilizzare per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione di successione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora il contribuente intende avvalersi dell’Ufficio per la sua trasmissione.
La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).
L’Agenzia delle Entrate puntualizza che per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello 4, e per il periodo transitorio dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 viene confermato che, fino al 31 dicembre 2017, è comunque possibile utilizzare ancora la precedente modulistica cartacea per la presentazione presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
Compilazione del modulo 4
Dichiarazione di successione editabile 2017 come si compila il modulo 4? Ogni modello di dichiarazione di successione, sia esso in versione editabile e che in pdf o cartaceo, va compilato dagli eredi con i seguenti dati e informazioni da riportare:
Pagina 1 Modello Dichiarazione Successione: va indicata la data del decesso, i dati anagrafici del defunto, i dati del testamento se non c’è procedere barrando la casella Legge, e indicare il valore dell’asse ereditario.
Pagina 2 Modello Dichiarazione Successione: va indicato il grado di parentela con il de cuius, ovvero, con la persona deceduta, e l’elenco degli allegati alla dichiarazione.
Pagina 3 Modello Dichiarazione Successione Quadro A: va indicato per ogni erede, il grado di parentela, i dati anagrafici ed il codice fiscale.
Pagina 4 Modello Dichiarazione Successione Quadro B: vanno indicati i dati catastali degli immobili ereditati dalla persona defunta.
Pagine 10,11,12 Modello Dichiarazione Successione: vanno inserite le eventuali osservazioni.
Compilazione dati anagrafici e beni immobili
Nella dichiarazione di successione devono necessariamente essere indicati:
dati anagrafici del defunto
dati anagrafici degli eredi e legatari
indicazione del grado di parentela con il defunto
Deve, inoltre, essere riportata la descrizione analitica di tutti i beni e diritti soggetti all’imposta, con il relativo valore, intestati al defunto, ovvero, indicazione di:
- beni immobili
- aziende
- partecipazioni in società di qualsiasi genere
- quote di partecipazione non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto
- altri beni
- beni trasferiti a titolo oneroso
- donazioni
- conti correnti bancari
- investimenti finanziari, ad esclusione dei titoli di Stato o equiparati.
Documenti da allegare
Con l’entrata in vigore del decreto sulla semplificazione fiscale non è più obbligatorio allegare la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma sono sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.
L’art. 30 dello stesso Testo Unico obbligava, invece, ad allegare alla dichiarazione di successione la copia autentica di alcuni documenti quali gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi; l’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo Testo Unico.
Gli eredi quindi devono presentare la denuncia di Successione con il modulo 4 Dichiarazione di successione + i seguenti documenti:
- Certificato di Morte con auotcertificazione.
- Fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi
- fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi.
- Autocertificazione in carta semplice da cui risultino le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari.
- Autocertificazione per le agevolazioni prima casa.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante i soggetti ai quali è devoluta l’eredità o eventuale testamento che regola la successione con estratto per riassunto dell’atto di morte.
- Eventuali atti di rinuncia accettazione eredità.
- Per ciascun Immobile oggetto di successione è necessario presentare 1 copia del titolo di provenienza: in caso di compravendita, donazione, divisione: è necessario il rogito notarile con il quale è stato acquistato dal defunto e in caso di precedente successione: portare la copia della dichiarazione di successione.
- Documentazione catastale: allegando eventuali licenze, concessioni e condoni nonché eventuali accertamenti di valore
- Rendita catastale: se l’immobile è privo di rendita richiederla all’Agenzia del Territorio onde evitare futuri accertamenti, anche in conguaglio
- In caso di successione di terreni agricoli o suoli edificatori: si consiglia di richiedere al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli immobili, un certificato di destinazione urbanistica, allo scopo di fornire all’ufficio elementi per l’accertamento di valore.
Termine di presentazione
La dichiarazione di successione è una comunicazione obbligatoria che gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate entro 1 anno dal decesso del congiunto mediante compilazione dell’apposito Modulo Dichiarazione di Successione che va successivamente presentato all’ufficio della Circoscrizione, ove, era fissata l’ultima residenza del defunto.
Nel caso in cui, il congiunto deceduto non abbia la residenza italiana o se il decesso è sopraggiunto all’estero, la denuncia di successione da parte degli eredi deve essere presentata presso l’Agenzia presente nella circoscrizione in cui era fissata l’ultima residenza italiana conosciuta, nel caso in cui non si conosca invece l’ultimo indirizzo, la denuncia di successione va presentata: all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia, gli eredi sono tenuti entro 30 giorni a presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.
Ravvedimento operoso successione:
Con il ravvedimento operoso dichiarazione successione, gli eredi oltre a versare il tributo dovuto, devono calcolare le sanzioni ridotte nella seguente misura:
- Ravvedimento sprint: sanzione ridotta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, a patto che il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla data di scadenza originaria;
- Ravvedimento breve: sanzione pari a 1,50% se il versamento è effettuato entro 30 giorni dall’omissione;
- Ravvedimento intermedio: sanzione ridotta a 1,67% se il versamento o la dichiarazione omessa viene effettuato/ presentata entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- Ravvedimento lungo: sanzioni pari a 3,75% se il versamento, viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;
- Ravvedimento lunghissimo: sanzione pari a 4,29% se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore e sanzioni pari al 5,00% se il versamento dopo oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
- Ravvedimento su p.v.c.: sanzione pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio, è esclusa la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto e l’omessa installazione del misuratore fiscale.
Per rimediare all’omessa dichiarazione di successione tramite ravvedimento operoso, occorre pagare la sanzione ridotta, interessi di mora da calcolare per ogni giorno di ritardo, presentare la dichiarazione omessa, e per le imposta ipotecaria, catastale e la tassa ipotecaria va utilizzato un unico codice tributo (674T), per l’imposta di bollo il codice 675T.
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