La Cassazione con la sentenza n. 385 del 10 gennaio 2013 è stata investita della vicenda di una società che aveva inoltrato la dichiarazione dei redditi con procedura telematica. Nella fattispecie la ricevuta presentava alcuni dati diversi dal contenuto della dichiarazione cartacea. L’attestazione della ricezione dell’invio telematico della dichiarazione ha consentito, all’Agenzia delle Entrate, in base all’imponibile, riportato in essa, “ai fini Irpeg di Lire 191.973.000 con conseguente imposta dovuta di Lire 70.885.000, invece dell’importo di Lire 19.325.000 che sarebbe quello dovuto secondo la ricorrente. D’altra parte anche dai documenti allegati alla costituzione in giudizio dell’appellata, risulta una attestazione di invio telematico dell’1/10/1999 con numero di protocollo (…) identico a quello fornito dall’Ufficio e portante i medesimi importi. La tesi della contribuente (ovvero di un errore materiale dell’Ufficio) è quindi smentita. L’Ufficio si è quindi limitato ad iscrivere a ruolo la differenza tra quanto indicato dalla contribuente nella dichiarazione e quanto effettivamente da lei versato. A questo punto era la contribuente che avrebbe dovuto eventualmente dimostrare un proprio errore, per esempio in sede di trasmissione, e chiedere conseguentemente alla Commissione di recepire le rettifiche del caso”

Pertanto i dati che emergono dalla ricevuta, a operazione completata, sono assolutamente prioritari rispetto a quanto risulta dalla documentazione cartacea.
Gli Ermellini, con la sentenza in parola, hanno fissato tale paletto ed a farne le spese è una società, che ha visto confermata la legittimità della cartella di pagamento per “carente versamento dell’Irpeg”.  Secondo l’Amministrazione finanziari è stato determinante lo scostamento tra l’imponibile riportato nella “attestazione di invio di dichiarazione con il servizio telematico” con “conseguente imposta dovuta”, e l’importo calcolato ai fini Irpeg dalla società basato sui dati della propria dichiarazione dei redditi cartacea.
La Cassazione ha statuito i lprincipio di diritto che è legittima “la procedura di iscrizione a ruolo, operata dall’amministrazione avendo valutato i soli dati reddituali ai fini Irpeg risultanti dalla ricevuta di invio telematico della dichiarazione dei redditi, in luogo dei dati reddituali contenuti all’interno della dichiarazione” confermando la valenza probatoria della “ricevuta di invio telematico” in riferimento ai redditi dichiarati.
Gli Ermellini hanno stabilito che il cardine della questione è il valore da attribuire alla “procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica”: ebbene, in questo quadro normativo “la dichiarazione e la sua presentazione costituiscono un unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con l’invio da parte del contribuente”, con la conseguenza che proprio il contribuente “non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea” poiché tale dichiarazione cartacea “è irrilevante”. A meno di clamorosi errori compiuti dal contribuente nel “formare ed inviare la dichiarazione”…
Per cui i giudici hanno concluso che è assolutamente legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate