AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 8 del 28 marzo 2024

Dichiarazioni annuali per il gas naturale e per l’energia elettrica – Anno d’imposta 2023 – Chiarimenti operativi

A seguito della pubblicazione delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni annuali del GN e dell’EE per l’anno 2023 (NOTA 1), sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento da parte delle Associazioni di categoria di settore, per l’adempimento dell’obbligo di cui, rispettivamente, all’art. 26, comma 13, e all’art. 53, commi 8 e 9, del D.Lgs. 504/95 (TUA).

Relativamente alle richieste di natura generale sulla metodologia di compilazione dell’“Elenco Propri Fornitori e Cedenti” da parte di un venditore, si precisa, preliminarmente, che con il termine reseller è identificato, per i fini fiscali di competenza della scrivente, l’utente del dispacciamento/della distribuzione presso i POD/PDR in cui il venditore ha operato come controparte commerciale senza avere rapporto negoziale con il distributore che li esercisce (NOTA 2).

Si tratta, quindi, di un soggetto di norma non censito ai fini dell’imposta, che si interpone tra il distributore ed il venditore nel flusso fisico e nella catena del valore di GN/EE fornita al consumatore finale.

Per tale motivo, il reseller, come sopra definito, risulta essere l’unico soggetto in grado di veicolare al venditore i dati di misura ricevuti dal distributore, per la successiva emissione della bolletta al consumatore finale da parte del venditore stesso.

Al riguardo, si precisa che nell’elenco di che trattasi, il venditore è tenuto ad indicare distintamente:

1. ciascun reseller tramite il quale ha operato, specificando le quantità utilizzate per l’emissione delle bollette ai consumatori finali, nell’anno di riferimento, relativamente ai POD/PDR in cui non ha rivestito la qualifica di utente della distribuzione;

2. ciascun cedente da cui ha acquistato prodotto, indicando le quantità dallo stesso acquistate come risultanti dalle fatture ricevute nell’anno. Rispetto a tali soggetti nulla è mutato rispetto alle consolidate modalità di compilazione dell’elenco nelle precedenti annualità.

Qualora, relativamente ad un venditore, il medesimo soggetto abbia operato sia come cedente sia come reseller, è stata consentita la ripetizione della medesima partita IVA nell’elenco di che trattasi, al fine di distinguere le due diverse attività svolte dal soggetto nell’anno di riferimento.

3. ciascun fornitore (cioè, ciascun distributore locale), specificando le quantità dallo stesso ricevute presso i PDR/POD in cui il venditore è stato contestualmente controparte commerciale ed utente della distribuzione. Anche in tale caso, le quantità da indicare sono quelle utilizzate per l’emissione delle bollette ai consumatori finali, nell’anno di riferimento.

Ovviamente, qualora i PDR/POD siano allacciati direttamente alla Rete di Trasporto Nazionale, il fornitore è l’esercente la predetta rete (cioè il cosiddetto “trasportatore”).

Qualora il codice ditta nazionale del fornitore non sia noto al venditore, è data facoltà di indicare la relativa partita IVA ovvero, in subordine, il codice fiscale del fornitore medesimo.

Ovviamente, nei casi in cui il venditore non abbia operato tramite reseller, nell’elenco di che trattasi saranno indicati solo i cedenti di cui al punto 2) ed i fornitori di cui al punto 3).

Quanto sopra premesso relativamente ai profili di carattere generale, si fornisce nel seguito risposta agli ulteriori puntuali quesiti pervenuti dalle predette Associazioni di categoria.

1. DOMANDA – EE/GN – Si chiede conferma che per la dichiarazione annuale vadano inserite le “utenze fatturate”, in luogo delle “utenze servite” richieste invece per la compilazione delle comunicazioni mensili?

RISPOSTA – Si conferma che nel campo “NUMERO UTENZE” della dichiarazione annuale (nei quadri per l’EE o per il GN fatturati), devono essere inserite le “utenze fatturate”, vale a dire il numero di POD/PDR relativamente ai quali sono state rilasciate al consumatore finale bollette, nell’anno di riferimento, sulle quali è esposta la liquidazione dell’accisa (NOTA 3) che il venditore è tenuto a pagare all’erario, con le previste modalità.

Attesa la valenza tributaria delle dichiarazioni annuali, non rientrano, evidentemente, nel computo le utenze, pur attive nell’anno, per le quali non sono stati registrati consumi e, quindi, non sono state emesse bollette. Viceversa, vi rientrano le utenze, pur cessate nell’anno precedente quello cui la dichiarazione si riferisce, ma per le quali sono state emesse bollette nel corso dell’anno di riferimento.

Ne consegue che il numero di utenze esposto nelle dichiarazioni annuali ai fini tributari (le cosiddette “utenze fatturate”) differisce da quello da indicare nelle comunicazioni mensili (le cosiddette “utenze servite”), al fine del potenziamento degli strumenti per l’identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell’accisa sul GN e sull’EE. (NOTA 4)

2. DOMANDA – EE/GN – Circa la definizione del numero di utenze che il venditore deve indicare nei quadri annuali comunali, si chiede conferma che i PDR/POD sono da indicare una sola volta ed in ragione dell’uso prevalente, coerentemente alle modalità di conteggio delle utenze indicato per le comunicazioni mensili. I PDR/POD sono da conteggiare una sola volta, anche in caso di volture/subentri?

RISPOSTA – Preliminarmente si ribadisce che con il termine “utenza”, ai fini fiscali, si indentifica un punto di prelievo fisico (cioè, un POD/PDR) fisico in cui si realizza la fornitura di EE/GN al consumatore finale, dove i quantitativi sono accertati tramite un misuratore avente valenza metrologico-fiscale e si verifica l’immissione in consumo, contestualmente alla fornitura e all’accertamento.

Pertanto, il conteggio del “NUMERO DI UTENZE” è indifferente alle vicende soggettive, correlate alla variazione del consumatore finale, in caso di volture/subentri (NOTA 5).

Quindi, si conferma che per la compilazione del campo “NUMERO DI UTENZE” dei quadri J, L ed M per l’EE e dei quadri E, F e G per il GN ciascun POD/PDR deve essere conteggiato una sola volta ed in ragione dell’uso prevalente, vale a dire coerentemente con la modalità di conteggio delle utenze previsto per le comunicazioni mensili.

In sintesi, tenendo conto della precedente risposta, relativamente al “NUMERO DI UTENZE”:

a. nelle comunicazioni mensili sono riportate le “utenze servite” (nel mese) mentre nelle comunicazioni annuali sono riportate le “utenze fatturate” (nell’anno);

b. la modalità di conteggio è la medesima per comunicazioni (una sola volta, anche in caso di volture/subentri, in ragione dell’uso quantitativamente prevalente).

3. DOMANDA – EE – Sempre circa la definizione del “NUMERO DI UTENZE” da indicare nel quadro M, si chiedono chiarimenti circa le modalità di conteggio dei POD delle abitazioni di residenza anagrafica con fornitura il cui impegno di potenza non è superiore a 3kW.

RISPOSTA – Nel caso di che trattasi trovano applicazione i criteri generali di conteggio delle utenze di cui alla precedente domanda n.2.

Pertanto, il POD dovrà essere conteggiato una sola volta, in ragione dell’uso prevalente, da identificarsi in una delle tre destinazioni di cui alle righe “L9”, “M1” o “M3” del “PROSPETTO ANNUALE DELL’EE CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA”.

Resta ferma la partizione dei consumi (kWh) fatturati tra le tre diverse destinazioni secondo le consolidate disposizioni (NOTA 6).

4. DOMANDA – EE – Sempre circa la definizione del “NUMERO DI UTENZE” da indicare nel quadro M, si chiedono chiarimenti circa le modalità di conteggio dei POD per i quali nel corso dell’anno siano stati fatturati consumi ordinari e consumi in frode.

RISPOSTA – Anche nel caso, estremamente particolare, di che trattasi, trovano applicazione i criteri generali di conteggio delle utenze di cui alla precedente domanda n.2. Pertanto, il POD dovrà essere conteggiato una sola volta, in ragione dell’uso prevalente.

Nel caso specifico, ciò comporta per l’utenza di che trattasi, una comparazione tra i quantitativi di EE regolarmente esposti in bolletta a seguito di misurazione fiscale tramite il contatore del POD (conformemente, quindi, alle vigenti norme di metrologia legale in materia) e i quantitativi di EE consumati in frode, usualmente, accertati tramite la stima del distributore locale.

5. DOMANDA – EE – Si chiede conferma che nel “PROSPETTO ANNUALE DELL’EE COMMERCIALIZZATA” di cui al quadro I, tipologia Q, vada indicato il codice ditta dell’Officina e non quello del Distributore.

RISPOSTA – Il quadro I – “ENERGIA ELETTRICA VENDUTA” è il prospetto nel quale i venditori suddividono l’energia elettrica oggetto di cessione, in base alla tipologia di vendita ed indicano i relativi acquirenti.

La tipologia Q si riferisce alla “VENDITA A DITTE ACQUIRENTI PER USO PROPRIO (SOGGETTI OBBLIGATI EX ART.53, COMMA 1, LETTERE C) E C-BIS NONCHÉ COMMA 2 DEL TUA)”.

Si tratta, in ogni caso, di soggetti obbligati che acquistano energia elettrica dal venditore dotati di proprio codice di accisa:

a) in quanto titolari di officina elettrica, qualora rientranti nella fattispecie ex art.53, comma 1, lettera c) e comma 2 del TUA;

b) ovvero in quanto acquirenti per uso proprio, qualora rientranti nella fattispecie ex art.53, comma 1, lettera c-bis e comma 2 del medesimo TUA.

Ne consegue che nel caso di tipologia di vendita “Q” il codice da indicare nel campo “CODICE IDENTIFICATIVO ACQUIRENTE / DISTRIBUTORE” è il predetto codice di accisa dell’officina elettrica o del soggetto obbligato per uso proprio, al quale il venditore ha ceduto energia elettrica nel corso dell’anno (NOTA 7).

Pertanto, sono superate, nel senso sopra indicato, le istruzioni per l’anno 2022 che prevedevano la compilazione del campo di che trattasi con l’indicazione del codice identificativo del distributore (NOTA 8).

6. DOMANDA – EE/GN – Nel caso di venditore che abbia operato sia come controparte commerciale sia come utente della distribuzione, qual è la fonte da cui ricavare le quantità da indicare nell’apposito campo dell’”ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI”, le fatture del distributore?

RISPOSTA – Il caso rappresentato è quello descritto rispettivamente:

a) per l’EE, al par.13.1, caso 3 delle istruzioni allegate alla circolare 30/2023;

b) per il GN, al par.15, caso 3 delle istruzioni allegate alla circolare 29/2023.

In entrambi i casi, il campo “QUANTITÀ” deve essere valorizzato dal venditore con le quantità di EE/GN utilizzate per l’emissione delle bollette ai consumatori finali, relativamente all’anno di riferimento.

La disposizione si applica anche ai quantitativi ricevuti dagli esercenti le Reti di Trasporto Nazionale, per le forniture ai POD/PDR di consumatori finali.

Tali quantità esposte dal venditore in bolletta sono, ovviamente, desunte dai dati dei misuratori installati presso i POD/PDR in cui il venditore ha operato come utente della distribuzione (NOTA 9).

Pur essendo i gestori delle reti di distribuzione tenuti a comunicare tempestivamente ai venditori tali dati relativi all’EE/al GN consegnato ai consumatori finali (NOTA 10), di norma, per la compilazione del campo non occorre far riferimento alle fatture emesse dal distributore per il servizio di trasporto.

Si rammenta, infine, che per ciascun fornitore al consumatore finale (cioè, per ciascun distributore locale o esercente rete di trasporto nazionale), il venditore è tenuto a dedicare un’apposita riga dell’elenco, valorizzando il campo “CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE/CEDENTE” con il codice ditta nazionale rilasciato ai fini delle comunicazioni mensili (NOTA 11).

7. DOMANDA – EE – In caso di officina di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili, qual è il codice da utilizzare nel campo “CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE/CEDENTE” dell’”ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI” in caso di generazione con gas naturale?

RISPOSTA – In tale casistica è necessario dichiarare il codice d’accisa del venditore che ha proceduto alla fatturazione del gas naturale presso il PDR dell’officina.

Le relative quantità sono desunte dalla lettura dei misuratori ubicati nei PDR a servizio della centrale nonché dal potere calorifico inferiore desunto dalla bolletta emessa dal venditore.

Qualora presenti, devono essere inserite anche le forniture di biometano.

8. DOMANDA – EE – Sempre in caso di officina di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili, si chiede conferma che tra queste officine rientrino anche gli impianti di cogenerazione alimentati a gas naturale.

RISPOSTA – Si conferma che la compilazione del campo “CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE/CEDENTE” dell’”ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI” è previsto anche per le officine di produzione con impianti di cogenerazione, anche ad alto rendimento, alimentati a gas naturale, con le medesime modalità di cui alla precedente domanda.

9. DOMANDA – EE – Alcune officine elettriche di produzione da fonti non rinnovabili hanno asservito un deposito di GNL per l’alimentazione dell’impianto di generazione. Nel campo “QUANTITÀ (KWH)” dell’”ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI” devono essere riportati i volumi acquistati nell’anno o quelli usciti dal deposito?

RISPOSTA – Come indicato nel par.13.3 delle istruzioni allegate alla circolare 30/2023, il campo “QUANTITÀ (KWH)” dovrà essere compilato con la quantità di prodotti energetici utilizzati per la generazione termoelettrica nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce, espressa in kWh.

Nel caso di che trattasi, deve essere indicata l’energia associata ai volumi usciti dal deposito verso l’impianto di generazione, usualmente desunti dalle letture del contatore di misura a servizio esclusivo dell’impianto medesimo.

Per la conversione del predetto volume in unità energetica trova applicazione la tabella a pag.34 delle istruzioni ovvero, ove disponibile, il potere calorifico inferiore desunto dalle fatture di cessione del GNL o da prove condotte in autonomia dall’esercente o dal suo fornitore, in conformità alle vigenti norme tecniche di settore.

10. DOMANDA – EE – Sempre per quanto riguarda la compilazione dell’ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI” da parte delle officine di produzione da fonti non rinnovabili, si chiede se gli esercenti i termovalorizzatori che utilizzano i rifiuti per la produzione di energia elettrica debbano inserire esclusivamente i combustibili (Gasolio e Gas Naturale) utilizzati per gli avviamenti.

RISPOSTA – L’esercente è tenuto ad indicare l’energia associata ai prodotti di origine fossile utilizzati nell’impianto di generazione, anche se utilizzati solo per gli avviamenti. Nel caso di che trattasi, dovranno essere utilizzate due distinte righe, una per ciascun prodotto energetico.

Ove nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce, l’officina sia stata rifornita da più fornitori di gasolio (ciascuno identificato con il proprio codice di accisa o codice ditta), il quantitativo dovrà essere ulteriormente ripartito tra i vari fornitori.

Non occorre, invece, riportare indicazioni relativamente ai rifiuti utilizzati nella generazione elettrica.

11. DOMANDA – EE – Quadro di “LIQUIDAZIONE DELL’ACCISA” (QUADRO P). Come deve essere valorizzato il campo “MESE DI INIZIO ATTIVITÀ”?

RISPOSTA -Sia per il settore d’imposta dell’energia elettrica (Quadro P), sia per il settore d’imposta del Gas Naturale (quadro I), per ciascuna provincia a cui la liquidazione si riferisce, la valorizzazione del campo “MESE DI INIZIO ATTIVITÀ” segue la seguente regola:

a) Valore “0”: il soggetto dichiarante era già attivo, nella provincia a cui la liquidazione si riferisce, alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento;

b) Valori da “1” a “12”: il soggetto dichiarante ha iniziato l’attività, nella provincia a cui la liquidazione si riferisce, nel mese corrispondente al valore.

Pertanto, si correggono, come segue, i refusi di stampa nelle istruzioni allegate alla circolare 30/2023:

a) Par.10.1: “Compilazione quadro P per soggetto obbligato con licenza”, pag.21.

“Mese di inizio attività: Inserire il valore “0”, per officine attivate negli anni precedenti ovvero il mese in cui è stata attivata l’officina (come desunto dalla data di rilascio della licenza) nell’anno cui la dichiarazione si riferisce”;

b) Par.10.2: “Compilazione quadro P per soggetto obbligato con autorizzazione – venditore”, pag.22:

“Mese di inizio attività: Valori da 1 a 12, in corrispondenza del relativo mese.

Indicare il valore “0”, qualora ad inizio anno il venditore sia stato già attivo come controparte commerciale nella provincia.

12. DOMANDA – EE – Nell’Allegato “ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI” risulta mancante il riferimento alla tipologia di utilizzo “I”. Tuttavia, tale tipologia è ancora contemplata nel tracciato record della dichiarazione. Se ne conferma l’attualità?

RISPOSTA – La tipologia di utilizzo “I”, da valorizzare obbligatoriamente con il valore fisso “Q”, deve essere ancora utilizzata dal venditore, nei casi assolutamente residuali di POD con consumi non assoggettati all’aliquota massima di imposta e non rientranti nelle altre tipologie di utilizzo (di cui ai quadri J, L e M). Restano ferme le pregresse istruzioni in materia.

Sempre relativamente all’elenco di che trattasi, si segnala, nell’ultimo rigo di pag.28 delle istruzioni, che il riferimento corretto è il Quadro “J” non già il Quadro “I”.

13.DOMANDA – EE – Per le officine di produzione energia elettrica con cessione totale o parziale (per eventuali usi propri) alla rete di trasmissione o distribuzione, individuate come soggetti obbligati con licenza, o soggetti non obbligati ex art. 53-bis, comma 1, del TUA, si richiede quale sia la corretta tipologia d’uscita e di ricezione da utilizzare per la compilazione, rispettivamente, dei quadri “G” ed “H”.

RISPOSTA – Per gli impianti di produzione di energia elettrica con cessione totale o parziale alla rete, la tipologia di uscita dell’energia elettrica da utilizzare nel quadro “G – ENERGIA ELETTRICA USCENTE” è la “B – VETTORIAMENTO VERSO ALTRE INFRASTRUTTURE (RETI DI TRASMISSIONE O DI DISTRIBUZIONE)”.

Qualora sia presente anche un prelievo di energia elettrica dalla rete, la relativa tipologia di ingresso da utilizzare nel quadro “H – ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA” è la “H – VETTORIAMENTO DA ALTRE INFRASTRUTTURE (RETI DI DISTRIBUZIONE)”.

14.DOMANDA – EE/GN – Nell’”ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI”, si chiede conferma della possibilità di utilizzare, per l’identificazione del cedente, la partita IVA in luogo del codice di accisa, ove quest’ultimo non sia disponibile.

RISPOSTA – Si confermano le istruzioni di cui rispettivamente:

a) per l’EE, al par.13.1, campo “CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE E CEDENTE”, delle istruzioni allegate alla circolare 30/2023;

b) per il GN, al par.15, campo “CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE E CEDENTE”, delle istruzioni allegate alla circolare 29/2023.

Relativamente ad ogni cedente, il campo deve essere valorizzato:

a. con la partita IVA ovvero, ove non disponibile, con il codice fiscale, se il cedente ha stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

b. con la sigla dello Stato comunitario o extra comunitario, rispettivamente se il cedente ha stabile organizzazione nella UE o all’estero.

Per quanto chiarito in premessa, sia per l’EE sia per il GN, le predette disposizioni si applicano sia per i cedenti che per i reseller, qualora il venditore se ne avvalga.

15.DOMANDA – EE/GN – Nell’”ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI”, si chiede conferma che, per l’identificazione del fornitore, il codice identificativo del distributore è quello unico nazionale utilizzato dagli stessi nelle comunicazioni mensili e non il codice ditta dell’impianto/rete presso cui è ubicato il POD/PDR.

RISPOSTA – Si conferma che, per l’identificazione del fornitore nell’elenco di che trattasi il campo “CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE E CEDENTE” deve essere valorizzato, sia per le dichiarazioni dell’EE sia per quelle del GN, con il codice ditta nazionale del distributore rilasciato ai sensi delle determinazioni direttoriali per le comunicazioni mensili (NOTA 12).

Tale precisazione integra le istruzioni per il GN di cui all’allegato 1 alla circolare 29/2023, par.15, campo “CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE E CEDENTE”, rendendole simmetriche a quelle per l’EE.

Ove tale codice non sia disponibile, è data facoltà al dichiarante di indicare la partita IVA ovvero, in subordine, il codice fiscale del fornitore medesimo.

16.DOMANDA – EE – Nell’”ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI” i quantitativi di EE ricevuti dai fornitori sono riferiti, oltre che alla “TIPOLOGIA DI VENDITA” M del quadro I, anche alla “TIPOLOGIA DI VENDITA” Q del medesimo quadro I?

RISPOSTA – La disciplina fiscale dell’energia elettrica prevede che i POD presso i quali il venditore procede alla fatturazione al consumatore finale possono essere intestati, oltre che a soggetti non censiti (tipologia di vendita M) anche a soggetti obbligati ex art.53, comma 1, lettere c e c-bis nonché comma 2 del TUA (tipologia di vendita Q).

Pertanto, i quantitativi di energia elettrica esposti nell’elenco di che trattasi relativamente ad un fornitore devono tener conto anche di tale ultima tipologia di vendita al consumatore finale.

Tale precisazione integra le istruzioni per l’EE di cui all’allegato 1 alla circolare 30/2023, par.13.1, pag.31, punto 3, terzo periodo.

17.DOMANDA – GN – Per la dichiarazione del distributore, si chiede conferma che non sia necessario l’inserimento nel quadro B del “CODICE CATASTALE DEL COMUNE” relativo alla società servita quale utente della distribuzione.

RISPOSTA – Si confermano le istruzioni di cui al par.4 delle istruzioni allegate alla circolare 29/2023. Si tratta di una semplificazione introdotta al fine di allineare i dati della dichiarazione annuale con quelli delle comunicazioni mensili.

18.DOMANDA – EE/GN – Nel “PROSPETTO ANNUALE DEL GN/EE COMMERCIALIZZATO” (Quadro D/I) in caso di vendita ad altri operatori del mercato del GN/EE (tipologia di vendita D/P) come deve essere indicato il “CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ACQUIRENTE”.

RISPOSTA – Per le tipologie di vendita D e P, rispettivamente relative al GN o all’EE, l’acquirente deve essere indicato con il proprio codice di accisa, qualora sia un venditore. Viceversa, l’acquirente deve essere indicato tramite la propria partita IVA.

Qualora il venditore che presenta la dichiarazione non disponga del codice di accisa del proprio acquirente (che è, a sua volta, venditore) è, comunque, tuttora consentito, sia per il settore del GN sia per quello dell’EE, di identificare l’acquirente con la relativa partita iva.

19.DOMANDA – EE – Circa le addizionali comunali/provinciali ancora addebitate per effetto di conguagli, in ragione dell’eliminazione dei relativi quadri di riferimento, previsti dai modelli dichiarativi precedenti, si chiedono chiarimenti sulle eventuali modalità di esposizione in dichiarazione.

RISPOSTA – Com’è noto, le addizionali dell’accisa sull’EE sono state abrogate dal 1° gennaio 2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 1° aprile 2012 nelle regioni a statuto speciale.

Nel tempo, pur essendo decorso il termine di prescrizione biennale per la revisione dei consumi e quello quinquennale per il recupero dell’imposta, i relativi prospetti sono stati mantenuti nella dichiarazione per contemplare le limitate ipotesi residuali di fatturazione, nell’anno in cui la dichiarazione si riferisce, di maggiori consumi (rilevati dal distributore) risalenti all’epoca della vigenza delle predette imposte.

Allo stato, essendo, tra l’altro, decorsi anche il termine decennale della prescrizione ordinaria, i suddetti prospetti non sono stati più riproposti nella dichiarazione.

Il venditore che dovesse incorrere nella fattispecie sopra delineata dovrà fornirne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che ha rilasciato l’autorizzazione alla vendita, fornendo i relativi elementi istruttori, ivi incluse eventuali eccezioni di intervenuta prescrizione ricevute dal consumatore finale.

Le precisazioni della presente circolare trovano applicazione senza alcun pregiudizio delle dichiarazioni annuali sinora inviate dai soggetti obbligati, sia nel settore dell’EE sia in quello del GN, nel rispetto del termine del 2 aprile 2024.

In applicazione dell’art.3, comma 2, della legge 212/2000, qualora si renda necessaria la correzione di taluni dei dati oggetto delle presenti precisazioni e già dichiarati nel rispetto del predetto termine, il soggetto obbligato potrà effettuare le necessarie rettifiche alla dichiarazione, con le modalità consolidate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

Infine, si rammenta che l’”ISTANZA DI APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DEL PROFILO “SOTTOSCRITTORE” E DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE E ALL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE” di cui al modello allegato alla circolare 6/2022 del 4 febbraio 2022 (NOTA 13), deve essere inviata, completa dei previsi allegati, esclusivamente all’Ufficio delle dogane territorialmente competente e non anche agli Uffici delle Direzioni Centrali.

– Note –

(1) Cfr. circolare 29 prot.766813 del 21 dicembre 2023, per il gas naturale e 30 prot.797115 del 27 dicembre 2023, per l’energia elettrica.

(2) Per i fini fiscali, il reseller è l’utente della distribuzione che opera presso POD/PDR in cui il venditore è esclusivamente controparte commerciale. Presso tali POD/PDR, il reseller è il destinatario dei quantitativi di EE/GN forniti dal distributore locale, per i quali il venditore è tenuto a procedere alla fatturazione al consumatore finale.

(3) Cfr. par.8.2, pag.18, delle istruzioni per l’EE e par.6, pag.12 delle istruzioni per il GN.

(4) Cfr. art.12 del D.l.124/2019.

(5) Cfr. anche circolare n.35 prot.357344 del 27 settembre 2021, domanda 10, relativamente alle comunicazioni mensili.

(6) La partizione dei consumi fatturati tra le tre diverse destinazioni d’uso è uguale per la dichiarazione annuale e per le comunicazioni mensili. Cfr. allegato 1, par.8.2, alla circolare n.30 prot.79711 del 27 dicembre 2023, per la dichiarazione annuale, e circolare n.35 prot.357344 del 27 settembre 2021, domanda 2, relativamente alle comunicazioni mensili.

(7) Cfr. pag.16 delle istruzioni Energia Elettrica.

(8) Cfr. circolare 43 prot.598811 del 22 dicembre 2022, pag.15, “codice identificativo”, primo punto.

(9) I consumi esposti in bolletta sono, come noto, ricavati da letture effettive del misuratore del POD/PDR e da estrapolazioni condotte sulla base delle medesime letture effettive per stimare il consumo fino alla data di termine del periodo a cui la bolletta si riferisce. Cfr. pag.32 delle istruzioni Energia Elettrica e pag.26 delle istruzioni Gas Naturale.

(10) Cfr., in particolare, art.53-bis, comma 4 del TUA.

(11) Rilasciato, per l’EE, ai sensi della dell’articolo 1, comma 6, della determinazione direttoriale prot.476905 del 22 dicembre 2020 e per il GN, ai sensi dell’art.1, comma 5 della determinazione direttoriale prot.476906 di pari data. Cfr., anche, la successiva domanda n.14.

(12) Cfr. l’art.1, comma 6, della determinazione direttoriale prot.476905 del 22 dicembre 2020, per l’EE, nonché art.1, comma 5 della determinazione direttoriale prot.476906 del 22 dicembre 2020, per il GN.

(13) Reperibile sul sito internet dell’ADM al percorso Home ->Attività -> Accise -> Normativa e Prassi -> Regolamentazione dell’Agenzia -> Circolari.