Per il cedente/prestatore (fornitore), ai sensi del comma 2 dell’articolo 12-septies, è previsto un duplice obbligo:
- il fornitore deve procedere alla verifica della correttezza degli adempimenti a carico dell’esportatore abituale (c.d. “riscontro telematico”);
- emissione della fattura, ai sensi della lettera c) dell’articolo 8 del DPR 633/72, in regime di non imponibilità Iva solo se la verifica del punto precedente è risultata regolare;
- indicazione sulle fatture emesse degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.
In particolare, come sopra anticipato, l’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 2019 ha previsto i seguenti adempimenti:
- Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale;
- soppressione di alcuni adempimenti inerenti sia l’emissione che il ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
- l’esportatore abituale è comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, che potrà essere effettuato anche con mezzi “informali”