AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 luglio 2020, n. 222
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta – Amministrazioni dello Stato
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante riferisce di essere “articolata in sette Uffici provinciali che pagano emolumenti di varia natura a dipendenti della stessa Amministrazione (emolumenti accessori, in quanto quelli principali sono erogati da [BETA]) ed a soggetti esterni all’Amministrazione, liberi professionisti e vari altri.”.
Dovendo assolvere gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, l’istante chiede di sapere se:
a) “ognuno dei sette Uffici provinciali possa trasmettere la Certificazione Unica “ordinaria” relativa agli emolumenti che ha pagato” e un autonoma dichiarazione dei sostituti d’imposta (cd. Modello 770), utilizzando come unico codice fiscale quello di [ALFA] ;
b) con riferimento ai compensi accessori corrisposti a soggetti dipendenti dall’Amministrazione e alle relative ritenute versate tramite Tesoreria, vada compilata un’apposita CU da rilasciare al percipiente e trasmettere all’Agenzia delle entrate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, con riferimento al quesito sub a), l’istante ritiene che:
– “ognuno dei sette Uffici provinciali possa trasmettere la Certificazione Unica “ordinaria” relativa agli emolumenti che ha pagato. Pertanto, saranno trasmesse sette certificazioni uniche “ordinarie”, una per ogni ufficio provinciale, con l’unico codice fiscale di [ALFA] “;
– “possano essere trasmessi tanti modelli 770/2020 quanti sono gli Uffici provinciali, quindi che ogni Ufficio provinciale possa trasmettere un proprio modello 770/2020, sempre con unico codice fiscale […], stimando, tuttavia, di non dover trasmettere il relativo modello 770, allorché si verta in materia di onorari corrisposti e ritenute trattenute a lavoratori autonomi, come affermato nella Risoluzione n. 95/E del 20/07/2017 Agenzia delle Entrate”.
Con riferimento al quesito sub b), l’istante ritiene “di non dover procedere al rilascio di alcuna CU e tanto meno alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate, in quanto i dati che dovrebbero essere riportati sulla CU sono già stati acquisiti dall’Amministrazione finanziaria tramite NoiPA“.
Parere dell’agenzia delle entrate
Le dichiarazioni e le certificazioni cui sono tenuti i sostituti d’imposta sono disciplinate dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La norma richiamata, ai commi 1 e 2, obbliga i soggetti tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, a presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770), relativa a tutti i percipienti, ove indicare “i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta, … per la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione”.
L’articolo 4 dispone, altresì, l’obbligo per i sostituti di predisporre, con riguardo a ciascun percipiente, un’apposita Certificazione unica (CU), anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale, che, in base al comma 6-ter del medesimo articolo 4, attesta “… l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica”.
I successivi commi 6-quater e 6-quinquies stabiliscono, inoltre, che la certificazione di cui al comma 6-ter, va consegnata a ciascun interessato e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Tra i sostituti d’imposta tenuti agli adempimenti sopra richiamati figurano le Amministrazioni dello Stato.
In proposito, le Istruzioni per la compilazione del Modello 770/2020, con riferimento alla sezione in cui vanno inseriti i “Dati relativi al sostituto”, chiariscono che “Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano”, con l’ulteriore precisazione che “Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza”. Detto campo, infatti, è riservato in esclusiva a soggetti di diramazione di Ministeri (dicasteri) e deve essere compilato per identificare una struttura piramidale dove a fronte di uno stesso codice fiscale vi sono più uffici. In tale fattispecie non rientra, però, [ALFA], che, rappresentando un’articolazione periferica di [GAMMA], è dotato di un proprio codice fiscale distinto da quello di [GAMMA] , così come le articolazioni provinciali di cui si compone. Nel caso di specie, in risposta al quesito sub a), si ritiene non corretto l’invio di sette Modelli 770, uno per ciascun Ufficio provinciale, utilizzando come unico codice fiscale quello di [ALFA] , in luogo del proprio.
Ciascun Ufficio provinciale deve, quindi, presentare annualmente un unico Modello 770, relativo a tutti i propri percipienti, utilizzando il proprio codice fiscale. Si ritiene, altresì, corretto l’invio da parte di ciascun Ufficio provinciale di tante CU quanti sono i percipienti cui sono state rilasciate, con le stesse modalità previste per la dichiarazione del sostituto d’imposta e degli intermediari e, dunque, utilizzando il proprio codice fiscale.
Si osserva peraltro, che le predette istruzioni al modello 770 chiariscono che le Amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione dei quadri ST (concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i relativi versamenti), SV (relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti) e SX (relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate) qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
Al riguardo, la risoluzione del 20 luglio 2017, n. 95/E, richiamando in proposito le istruzioni per la compilazione del Modello 770/2017, di analogo contenuto, ha precisato che “le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.
Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello … In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l’invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell’Amministrazione inserire il codice “1” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio del Modello 770/2017″.
Conseguentemente, l’istante è esonerato dall’invio del Modello 770/2020 solo qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
– invio già eseguito delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
– versamenti non effettuati tramite il modello F24 o F24EP, ma esclusivamente in Tesoreria;
– assenza dell’obbligo di compilare altri quadri del predetto Modello.
Con riferimento al quesito sub b), invece, l’articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, stabilisce che “Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, con le modalità in esso stabilite. … Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate”.
La norma, come chiarito dalle risoluzioni 13 novembre 2002, n. 354/E e 3 luglio 2008, 271/E “deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie … in cui sussiste un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano, rispettivamente, l’uno il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio”, con l’ulteriore precisazione che la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale consente a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto anche degli emolumenti accessori e, quindi, di rilasciare al contribuente la CU comprensiva di tutti gli emolumenti. In proposito, le Istruzioni per la compilazione della CU/2020, chiariscono che sono tenuti all’invio della CU all’Agenzia delle entrate, tutti coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e, tra questi, i sostituti che operano le ritenute in base al predetto articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, precisando, inoltre, che “Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”. Al riguardo, la risposta ad interpello n. 42, pubblicata il 23 ottobre 2018 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/interpelli), richiamando in proposito le istruzioni per la compilazione della CU/2018, di analogo contenuto, ha precisato che “Riguardo all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria … trattasi di un obbligo generalizzato, introdotto dall’articolo 2, comma 1 del d.Lgs.21 novembre 2014, n. 175, che ha aggiunto il comma 6-quinquies all’articolo 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 … Detto obbligo è posto in capo a chi eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte (ai sensi, tra gli altri, dell’articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, cfr. par. 1 Soggetti obbligati all’invio delle istruzioni alla CU 2018). … In conclusione, la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale (cfr. citate risoluzioni n. 354/E del 2002 e 271/E del 2008) per consentire a quest’ultimo le operazioni di conguaglio nonché il rilascio della CU, non esonera l’istante dall’obbligo di trasmissione (detto obbligo, peraltro, è posto in capo ad entrambi i sostituti d’imposta) della CU in via telematica all’Agenzia delle Entrate”. Conseguentemente, nel caso di specie, anche con riferimento ai compensi accessori corrisposti a soggetti dipendenti dall’Amministrazione e alle relative ritenute versate tramite Tesoreria, va compilata un’apposita CU che non deve essere rilasciata al percipiente, ma solo trasmessa all’Agenzia delle entrate.
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