La vicenda ha riguardato un Monastero che a seguito della vendita di alcuni locali l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, con riguardo ad un atto di compravendita. Avverso tale atto impositivo la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. In sede di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, i giudici territoriali hanno ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in particolare lo stesso pur richiamando ad un atto di acquisto comparativo – non conteneva sufficienti elementi, ex artt.51 e 52 d.P.R. 131/86, a sostegno del maggior valore accertato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR fondato su un unico articolato motivo. In particolare l’Amministrazione finanziaria si doleva della violazione dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 131/86, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. In quanto, per l’Agenzia, i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto non sufficientemente motivato, in punto di stima, l’avviso di accertamento opposto, nonostante che quest’ultimo contenesse tutti gli elementi essenziali per rendere il contribuente edotto del criterio di valutazione adottato.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendolo infondato. I giudici di legittimità evidenziano come “l’indebita sovrapposizione dei profili – effettivamente distinti sul piano logico e giuridico – della ‘motivazione’ e della ‘prova’ della pretesa tributaria si rinviene non nella sentenza censurata, ma nello stesso ricorso dell’agenzia delle entrate.” Per cui la sentenza della CTR nel ritenere illegittimo l’avviso di accertamento per difetto di motivazione, non riguardava la motivazione dell’accertamento, ma sulla ritenuta carenza di prova del maggior valore contestato.
Per cui la insufficienza e/o carenza della prova non va confusa con la validità della motivazione, in quanto in sede d’accertamento, non deve essere fornita la prova della pretesa fiscale, ma, semplicemente, la motivazione della medesima pretesa. Questo, poiché, la funzione dell’avviso di accertamento è di mera provocatio ad opponendum, per cui è sufficiente che tale motivazione sia adeguata.
La prova va obbligatoriamente fornita in sede processuale.