INPS – Messaggio 25 marzo 2022, n. 1373
Differimento al 4 aprile 2022 della data di inizio del periodo per l’invio della domanda di esonero ai sensi dell’articolo 70 del decretolegge n. 73/2021. Ulteriori chiarimenti per le domande di esonero presentate dai lavoratori autonomi agricoli o dagli eredi dei predetti lavoratori
Con il messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022 sono state fornite le indicazioni per la presentazione delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
In particolare, è stato precisato che a decorrere dal 27 marzo 2022 e fino al 26 aprile 2022 i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda telematico o convalidare e inviare le domande predisposte in bozza.
Tenuto conto delle difficoltà di ordine tecnico rilevate, la data di inizio per l’invio della domanda telematica è differita alle ore 9.00 del 4 aprile 2022. Le domande potranno, quindi, essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.
I termini sopraindicati per l’invio della domanda sono validi anche per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare.
Si evidenzia che la domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Con riferimento ai lavoratori autonomi, si precisa che il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento (cfr. il messaggio n. 3974/2021).
L’importo fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.
Relativamente alla domanda presentata dall’erede del titolare deceduto si evidenzia che nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita. In quest’ultimo caso (esonero richiesto nella misura massima consentita), se l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo. Se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni.
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