Con la G.U. n. 139 del 15 giugno è stato pubblicato il D.p.c.m. che prevede lo slittamento del pagamento

Trova applicazione, la proroga in oggetto, anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Troverebbe applicazione, il DPCM della proroga dei versamenti, quand’anche non previsto espressamente, come precisato dal MEF nel Comunicato stampa 13 giugno 2013 n. 94, ai nuovi contribuenti minimi. Infatti, nel citato Comunicato è affermato che: “ … La proroga si applica anche a coloro che …… adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
La normativa sulla proroga in esame trova applicazione per “i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013”. Oltre al versamento del saldo 2012 e dell’acconto 2013 di IRPEF, IRES e IRAP sono, quindi, differiti anche i versamenti relativi a: addizionali IRPEF; saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata; diritto camerale; contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG); imposta sostitutiva regime nuove iniziative e nuovo regime dei minimi; cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga.
Possono fruire della proroga le persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore; contribuenti nuovi minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) esercenti un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento entro il 17.6.2013.
Rientrano nella proroga anche quei contribuenti che non applicano gli studi a seguito della presenza di cause di esclusione. Con la circolare n. 41/2007 l’Agenzia aveva, infatti, precisato che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 compresi chi ha ricavi tra € 5.164.569 e 7 milioni – codice 3).
La proroga vale anche per soggetti titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore (collaboratori impresa familiare; soci di società di persone; soci di associazioni professionali; soci di società di capitali trasparenti).
Sono esclusi dalla proroga e pertanto il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2013 va effettuato entro il 17.6.2013 senza alcuna maggiorazione e dal 18.6.2013 al 17.7.2013 con la maggiorazione dello 0,40% i soggetti non interessati dagli studi di settore, quali: le persone fisiche “private”; i soggetti tenuti all’applicazione dei parametri; gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario.
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