Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” con l’articolo 99 ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, differimento precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal  decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria in materia di riscossione (DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia” e DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel “Decreto Agosto”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

L’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 ha dispoto il differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Attenzione
Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

Rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 97): i versamenti possono essere rateizzati fino al 16 dicembre 2022

Il Decreto Legge n. 104/2020 con l’articolo 97 dispone la possibilità di rateizzare i versamenti, in precedenza sospesi con il DL Rilancio (cfr. artt. 126 e 127 DL 19.5.2020, n. 34).

La rateizzazione (per i versamenti in scadenza nel periodo di lock down nei mesi di marzo, aprile e maggio) dei versamenti differiti, dal decreto legge n. 34/2020, al 16 settembre 2020 potrà essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in base alle seguenti modalità:

  1. per un importo pari al 50%: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (e dunque entro dicembre 2020);
  2. il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (con rateazione possibile, quindi, fino al 16 dicembre 2022).

L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 dispone che non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Tabella riepilogativa

DL 34/2020 “Rilancio”VersamentiScadenza originariaDifferimento con DL Rilancio (DL 34/2020)Differimento con DL Agosto (DL 104/2020) art. 97
Articolo 126Quali versamenti:- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente– Iva– contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

Soggetti interessati:imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi 2019 superiore al 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)

Dal 01.04.2020 31.05.202016.09.202050%: unica soluzione al 16/9/2020 o in 4 rate mensili dal 16/9/2020

50%: fino a 24 rate mensili dal 16/1/2021

Articolo 127Quali versamenti:- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

Soggetti interessati:imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

Dal 08.03.2020 al 31.03.202016.09.202050%: unica soluzione al 16/9/2020 o in 4 rate mensili dal 16/9/2020

50%: fino a 24 rate mensili dal 16/1/2021

Articolo 127Quali versamenti:- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria

Soggetti interessati:per le imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi

Dal 02.03.2020 al 31.03.202016.09.202050%: unica soluzione al 16/9/2020 o in 4 rate mensili dal 16/9/2020

50%: fino a 24 rate mensili dal16/1/2021

Proroga del secondo acconto imposte per i soggetti con ISA e con calo del fatturato (articolo 98)

L’articolo 98 del Decreto Legge n. 104/2020 dispone la proroga al 30 aprile 2021 del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i  soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

La proroga è usufruibile solo a condizione che i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

Proroga esonero TOSAP e COSAP

L’articolo 109 del DL n. 104/2020 ha disposto l’allungamento degli esoneri da TOSAP e COSAP, disposto precedentemente dal DL Rilancio (art. 181), estendendoli dal 31 ottobre fino al 31 dicembre 2020.