ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 07 ottobre 2020, n. 811
Art. 12 bis, D.L. n. 76/2020 – diffida accertativa – notifica del provvedimento – tentativo di conciliazione e ricorso amministrativo.
Con circolare n. 6/2020 questo Ispettorato ha fornito i primi chiarimenti sulla applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020). Con la presente si forniscono alcune indicazioni, predisposte unitamente alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, sulle procedure di notifica della “nuova” diffida accertativa e sulla gestione dell’attività conciliativa e difensiva eventualmente promossa dai destinatari del provvedimento.
Una volta accertato il debito patrimoniale in capo al datore di lavoro, la diffida accertativa va notificata esclusivamente al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido.
Se nel corso dei successivi 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento il datore di lavoro e l’eventuale responsabile in solido non provvedono ad attivare una conciliazione o non presentano ricorso al direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo. Solo in questo momento la diffida, in originale, andrà notificata al lavoratore unitamente alla prova dell’avvenuta notifica del provvedimento al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido. In tal modo il lavoratore avrà quindi a disposizione un provvedimento di diffida da poter immediatamente utilizzare in via esecutiva.
Nel corso dei 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento da parte del datore di lavoro e dell’obbligato solidale gli stessi possono decidere di esercitare, in maniera alternativa ma autonoma, le seguenti facoltà:
- Attivazione della conciliazione
Il datore di lavoro e/o il responsabile in solido presentano istanza di conciliazione. In tal caso l’Ufficio provvede, nel più breve tempo possibile, a convocare tutte le parti, ivi compreso l’obbligato che non abbia formalizzato istanza di conciliazione (salvo il caso in cui quest’ultimo abbia presentato ricorso amministrativo al Direttore) avendo cura di allegare un prospetto riepilogativo dei crediti accertati. Nella lettera di convocazione al lavoratore l’Ufficio avrà cura di spiegare di aver accertato crediti patrimoniali in suo favore rispetto ai quali la controparte ha inteso attivare una procedura conciliativa e di riepilogare in un prospetto le voci e gli importi di credito accertati come risultanti dalla diffida accertativa.
Al termine della conciliazione alle parti sarà rilasciata copia del verbale attestante gli esiti.
In caso di esito negativo al lavoratore verrà consegnata, anche con la trasmissione di una successiva nota, la diffida accertativa comprensiva della documentazione attestante la notifica al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido la quale, a quel punto, avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo.
In caso di esito positivo della conciliazione, sarà il verbale stesso a poter acquisire efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004 secondo il quale “il verbale (…) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata”.
Dell’avvenuta conciliazione si darà informazione anche all’eventuale coobbligato che non abbia inteso partecipare alla riunione. Come già evidenziato nella circolare n. 6/2020, nell’ipotesi in cui l’accordo venga siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa perde efficacia soltanto nei suoi confronti acquistando invece valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione. Si raccomanda di evidenziare tali circostanze nel verbale di conciliazione, in particolare nel caso in cui, pur essendo presenti entrambi i soggetti obbligati, soltanto uno abbia inteso siglare l’accordo.
In queste ipotesi, ai fini del recupero delle somme dovute, il lavoratore potrà dunque rivolgersi alternativamente ai due soggetti coobbligati dando esecuzione, nei confronti del primo, alla diffida accertativa e, nei confronti del secondo, al verbale di conciliazione (in questo caso da mettere in esecuzione ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004). Resta fermo che l’importo massimo che il lavoratore potrà esigere non potrà evidentemente superare quello accertato con la diffida.
Si rappresenta infine che anche nell’eventualità in cui siano formalizzate distinte istanze di conciliazione da parte dei soggetti obbligati, si dovrà assicurare sempre la loro trattazione unitaria in presenza di tutte le parti.
- Presentazione del ricorso al Direttore dell’ITL
Il datore di lavoro e/o il responsabile solidale presentano ricorso amministrativo al competente Ispettorato territoriale del lavoro.
Il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso, unitamente alla diffida accertativa, al lavoratore il quale potrà avere interesse a far valere l’eventuale inerzia dell’Amministrazione qualora non sia deciso nel termine di 60 giorni. Entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla presentazione del ricorso, il Direttore dell’Ufficio è tenuto a decidere se accoglierlo o meno:
– in caso di accoglimento la decisione è comunicata ad entrambe le parti e al soggetto obbligato che non abbia presentato ricorso e la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti di alcuno degli obbligati, salvo nell’ipotesi in cui i motivi di doglianza indicati nel ricorso siano riferibili esclusivamente ad una delle parti obbligate (ad es. la decisione di accoglimento attiene alla insussistenza del vincolo di solidarietà). In tal caso sarà cura dell’Ufficio istruente evidenziare nel provvedimento di accoglimento la permanenza dell’efficacia della diffida nei confronti del soggetto estraneo ai vizi denunciati nel ricorso;
– in caso di rigetto del ricorso l’Ufficio provvederà a comunicare tale esito al ricorrente e al lavoratore evidenziando che il provvedimento di diffida accertativa ha acquistato efficacia di titolo esecutivo da poter spendere nei confronti del primo. Nella comunicazione al lavoratore l’Ufficio allegherà l’originale della diffida e la prova della avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale obbligato solidale ai fini della successiva esecuzione;
– in caso di rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione. L’atto di ridetermina degli importi della diffida accertativa verrà notificato a tutte le parti – avendo cura di allegare al lavoratore anche la documentazione attestante l’avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido – con apposita indicazione in ordine alla sua immediata efficacia esecutiva, atteso l’esaurirsi della facoltà di conciliare o di ricorrere avverso il sottostante accertamento ed il consolidarsi del credito oggetto del ricorso. Si evidenzia che, in particolare in questi casi, la decisione del Direttore deve dare contezza “analitica” delle voci di credito oggetto di accoglimento ai fini della successiva ridetermina degli importi da parte degli ispettori e pertanto appare quantomai necessario che, nella motivazione della diffida, il personale ispettivo descriva sempre il procedimento di calcolo effettuato, indicando l’importo unitario di ciascuna delle voci di emolumento individuate e valorizzate su base mensile nel riepilogo elaborato dal sistema gestionale.
Ove entrambi i soggetti obbligati presentino ricorso, si raccomanda di procedere ad un’unica istruttoria nel merito, fatte salve le questioni attinenti esclusivamente alle rispettive posizioni soggettive.
Si ricorda inoltre che, nelle more della decisione del ricorso, il provvedimento di diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo, anche laddove la decisione intervenga, in casi da ritenersi del tutto eccezionali, successivamente allo scadere dei 60 giorni previsti dalla disposizione.
- Coesistenza di istanza di conciliazione e ricorso amministrativo
Il legislatore ha previsto l’alternatività dei rimedi in oggetto, per cui la formalizzazione dell’uno esclude la percorribilità dell’altro. Tuttavia, laddove i soggetti obbligati siano due (datore di lavoro e responsabile solidale) appare possibile che gli stessi attivino entro il termine di 30 giorni, l’uno, istanza di conciliazione e l’altro ricorso amministrativo. In tali casi, gli Uffici avranno cura di dare corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (senza, quindi, possibilità di estensione al secondo obbligato che ha, invece, proposto il ricorso) e, una volta definita la conciliazione, al ricorso amministrativo, ferma restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione.
A tale proposito si raccomanda di adottare ogni utile misura organizzativa per garantire una efficiente sinergia tra i Processi che abbiano in carico i rispettivi procedimenti al fine di rispettare l’ordine di trattazione e di evitare, altresì, il coinvolgimento nella conciliazione del soggetto che abbia fatto istanza di ricorso.
Si evidenzia che ai fini del ricorso e di tutte le comunicazioni sopra citate è raccomandabile l’utilizzo della posta elettronica certificata al fine di assicurare uno snellimento delle procedure, rispetto alle quali sarà altresì possibile far uso della modulistica che sarà messa a disposizione degli Uffici.
Si anticipa, in allegato alla presente, anche il nuovo format della diffida accertativa al quale il personale ispettivo dovrà conformarsi adeguando – con l’aggiunta dell’eventuale obbligato solidale e delle specifiche sulla modalità di calcolo delle voci di emolumento riconosciute – il modello disponibile su SGIL che già reca l’aggiornamento del riquadro “Avvertenze” alle intervenute modifiche normative.
A tale ultimo proposito si evidenzia che la procedura di validazione risulterà essere ancora disponibile su SGIL in relazione alle diffide accertative già emesse alla data del 15 settembre u.s. Sul punto si rinvia alle ulteriori precisazioni che vorrà comunicare la Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT.
Allegato
VERBALE DI DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI
N.
Accesso ispettivo / accertamento del:__________
Il/i sottoscritto/i ____________________________appartenente/i al personale ispettivo in servizio presso l’intestato Ispettorato del Lavoro ha/hanno effettuato un accertamento allo scopo di verificare l’osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, nei confronti di
(Ragione sociale) ______________________ (Codice Fiscale: ___________________) con sede legale __________________________________________________________________
RESPONSABILE AZIENDALE
Sig._______________________________________ (codice fiscale: __________________________) nato/a _________________ il _________ in qualità di: ____________________________
OBBLIGATO SOLIDALE
(Ragione sociale) ______________________ (Codice Fiscale: ___________________) con sede legale __________________________________________________________________
RESPONSABILE AZIENDALE OBBLIGATO SOLIDALE
Sig._______________________________________________ (codice fiscale: _____________________) nato/a a ________________________________ il ______________ e residente in ___________________________________ in qualità di: ________________________________
Esiti dell’accertamento:
Luogo e data
____________________
il/i verbalizzante/i
____________________
Diffida Accertativa per crediti patrimoniali
(Art. 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124)
Premesso quanto sopra, dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni raccolte sono emersi elementi obiettivi, certi ed idonei, dai quali risulta che il datore di lavoro ha omesso di corrispondere al lavoratore sotto individuato, le spettanze patrimoniali di seguito quantificate.
Pertanto, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
SI DIFFIDA/NO
il datore di lavoro [e l’obbligato solidale ove indicato] sopra individuato[i] a corrispondere al lavoratore le spettanze patrimoniali di seguito specificate entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto
Lavoratore | Luogo e data di nascita | Qualifica | Periodo relativo al credito patrimoniale | Emolumenti non corrisposti | |||
Dal | Al | Tipologia | Disposizioni in base alle quale devono essere pagati gli importi | Importo in Euro | |||
MODALITA’ DI CALCOLO
In relazione alle singole voci indicate nella tabella di cui sopra si illustra di seguito la modalità di calcolo:
(Es. lavoro straordinario notturno festivo: importo unitario x numero ore__________)
Avvertenze
– Entro il termine di 30 GIORNI dalla notifica della presente diffida, il datore di lavoro o l’obbligato in solido per i crediti accertati dovrà comprovare l’avvenuto pagamento delle somme sopra quantificate.
– Il datore di lavoro e l’obbligato in solido, entro il medesimo termine di 30 GIORNI sopra indicato, possono, ALTERNATIVAMENTE:
- promuovere, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo n. 124/2004, un tentativo di conciliazione presso l’intestato Ispettorato del Lavoro, inoltrando apposita istanza. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
- promuovere, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo n. 124/2004, ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell’intestato Ispettorato del Lavoro. Il ricorso, da notificarsi anche al lavoratore sospende l’esecutività della diffida sino alla sua decisione.
– Decorso inutilmente il termine di 30 GIORNI dalla notifica, SENZA CHE sia stato promosso tentativo di conciliazione o sia stato presentato ricorso IL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA ACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO;
– ove sia stata presentata istanza di conciliazione o proposto ricorso entro il citato termine di 30 giorni e non sia stato raggiunto l’accordo o il ricorso sia stato rigettato IL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA ACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO.
Luogo e data
__________
Il/i verbalizzante/i
_______________
Il soggetto diffidato viene informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, dall’INL con sede a Roma, Piazza della Repubblica, 59, Titolare del trattamento, che i dati personali, di cui al presente atto, sono richiesti ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza e saranno conservati per i tempi previsti dalla legge. Qualora interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Viene comunicato che il DPO è contattabile all’indirizzo DPO.INL@ispettorato.gov.it.
SPESE DI NOTIFICA
L’importo da pagare a titolo di spese di notifica è determinato in Euro «SpeseNotifica», da versarsi, tramite modello F23, con codice tributo 790T, all’Agente della riscossione di (Provincia), ovvero a mezzo delega irrevocabile alle Poste Italiane S.p.A., ovvero ad una Banca, per l’accredito al suddetto Concessionario. Negli appositi spazi “Cod. Ufficio”, “Causale” ed “Estremi dell’atto” dovranno essere indicati, rispettivamente, la codifica “V«SiglaProvincia»” e la sigla “P.A.”
Si avverte altresì che saranno comunque dovute anche le ulteriori spese di notificazione in caso di avviso di deposito dell’atto da parte dell’Azienda Postale, con raccomandata A.R.
Relata di Notifica
Il/i sottoscritto/i _________quale/i __________________ in servizio presso _______________________ha/hanno notificato il presente verbale al datore di lavoro:
Ragione sociale___________________ (Codice Fiscale ________________________ ) con sede legale in______________________ in persona di _________________, residente in ____________, in qualità di ________________________________
[…] mediante raccomandata A.R. inviata dall’Ufficio postale di _______________
[…] mediante consegna in busta chiusa al/alla sig./sig.ra_________________, identificato/a a mezzo di ______________, nella sua qualità di ____________________-
Luogo e data
_______________
Il/i notificatore/i
_______________
RELATA DI NOTIFICA ALL’OBBLIGATO IN SOLIDO
Il/i sottoscritto/i _________quale/i __________________ in servizio presso _______________________ha/hanno notificato il presente verbale a:
Ragione sociale __________________ (Codice Fiscale: ___________________) con sede legale in __________________________________, in persona di____________________ , residente in __________in qualità di ______________
[…] mediante raccomandata A.R. inviata dall’Ufficio postale di ______________________________________
[…] mediante consegna in busta chiusa al/alla sig./sig.ra ___________________________________________, identificato/a a mezzo di ________________________, nella sua qualità di _____________________________
Luogo e data
_______________
Il/i notificatore/i
_______________
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