Le modifiche disposte con il D.Lgs. 159/2015 si è statuito il pagamento dei versamenti rateali dei debiti tributari dovuti dal contribuente a seguito di controlli formali sulle dichiarazioni effettuate dall’Amministrazione finanziaria.
In seguito agli interventi modificativi del D.Lgs. 159/2015 i contribuenti che ricevono un avviso bonario possono optare per la richiesta di rateazione delle pretese tributarie dilazionando l’importo complessivo in:
- numero di rate che varia da 1 a 8 per importi complessivi fino ad € 5.000,00;
- numero di rate che varia da 1 a 20 per importi complessivi superiori ad € 5.000,00.
Le predette rate devono essere versate trimestralmente. È previsto che su ogni rata successiva alla prima siano dovuti gli interessi di dilazione calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento, ad un tasso pari al saggio legale attualmente vigente.
Il contribuente può scegliere autonomamente di procedere al versamento rateale degli importi richiesti decidendo il numero di rate rispettando i suddetti limiti.
Condizione essenziale al fine del buon esito della dilazione degli importi è che il versamento della prima rata venga effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per quanto concerne la scadenza del pagamento delle rate trimestrali successive alla prima, il relativo termine è individuato nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Passando alla trattazione degli avvisi di accertamento resi definitivi attraverso il ricorso all’istituto deflattivo del contenzioso di accertamento con adesione, il comma 2 dell’art.2 del D.Lgs. 159/2015 è intervenuto modificando l’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 recante disposizioni in tema di dilazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione.
Nello specifico le disposizioni attualmente vigenti prevedono che si possa procedere alla richiesta di rateazione delle suddette somme in:
- numero massimo di 16 rate trimestrali per importi superiori ad € 50.000,00;
- numero massimo di 8 rate trimestrali per importi inferiori ad € 50.000,00 (tale condizione non è stata oggetto di modifiche).
In ogni caso resta fermo che il pagamento della prima rata (o dell’importo complessivo) debba essere effettuato entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accertamento con adesione, risultando tale scadenza vincolante ai fini del perfezionamento dell’accordo stesso.
Nel caso in cui il contribuente ometta il pagamento di una rata successiva alla prima, l’accordo risulta comunque perfezionato e lo stesso soggetto potrà provvedere al pagamento della rata omessa versando le somme entro la scadenza della rata trimestrale successiva, avvalendosi del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.