AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 23 luglio 2020, n. 23
Dilazione pagamenti in materia di accisa sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo
Come noto, l’art 163 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, ha previsto che “….i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020”.
Il citato Decreto Legge è stato emanato in data successiva rispetto ai termini previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dai successivi provvedimenti di attuazione per il pagamento delle imposte dovute sui tabacchi, sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo per il pagamento dei periodi contabili del mese di aprile 2020, cui la predetta norma si riferisce.
La predetta norma, ai fini di favorire la liquidità dei soggetti obbligati, autorizza alla dilazione dei termini dei pagamento, attribuendo ai medesimi una specifica facoltà di fruire del beneficio indicato per i periodi ivi indicati, anche nel caso in cui avessero già provveduto al pagamento nei termini ordinariamente previsti, trovando applicazione gli ordinari strumenti previsti dal Testo Unico Accise in caso di agevolazioni nel versamento dell’imposta dovuta.
Al fine di assicurare parità di trattamento tra i soggetti obbligati, quindi, e di evitare che della facoltà prevista possano beneficiare solo i soggetti di fatto inadempienti, si ritiene applicabile l’accredito d’imposta di cui all’art. 14 del Testo Unico Accise per consentire di imputare a periodi contabili successivi i versamenti effettuati per i periodi di aprile e maggio 2020, previa comunicazione da effettuare ad ADM nella quale indicare l’esatto periodo contabile di riferimento.
Della questione sono stati investiti i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non hanno rilevato motivi ostativi a condizione che i pagamenti avvengano entro il termine di scadenza del 31 ottobre 2020.
Stante il tenore dell’art. 163 citato, peraltro, i soggetti che possono fruire del beneficio sono esclusivamente quelli che hanno inviato correttamente la rendicontazione per i periodi contabili di riferimento.
Si rammenta la necessità, in caso di avvenuta compensazione, di provvedere, entro il 31 ottobre 2020, al versamento integrale degli importi dovuti per i periodi di aprile e maggio 2020 nonché degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Va da sé che, in caso di mancato tempestivo e corretto versamento entro il predetto termine, troveranno applicazione i rimedi consentiti dalla normativa vigente.
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