AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 23 luglio 2020, n. 23
Dilazione pagamenti in materia di accisa sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo
Come noto, l’art 163 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, ha previsto che “….i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020”.
Il citato Decreto Legge è stato emanato in data successiva rispetto ai termini previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dai successivi provvedimenti di attuazione per il pagamento delle imposte dovute sui tabacchi, sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo per il pagamento dei periodi contabili del mese di aprile 2020, cui la predetta norma si riferisce.
La predetta norma, ai fini di favorire la liquidità dei soggetti obbligati, autorizza alla dilazione dei termini dei pagamento, attribuendo ai medesimi una specifica facoltà di fruire del beneficio indicato per i periodi ivi indicati, anche nel caso in cui avessero già provveduto al pagamento nei termini ordinariamente previsti, trovando applicazione gli ordinari strumenti previsti dal Testo Unico Accise in caso di agevolazioni nel versamento dell’imposta dovuta.
Al fine di assicurare parità di trattamento tra i soggetti obbligati, quindi, e di evitare che della facoltà prevista possano beneficiare solo i soggetti di fatto inadempienti, si ritiene applicabile l’accredito d’imposta di cui all’art. 14 del Testo Unico Accise per consentire di imputare a periodi contabili successivi i versamenti effettuati per i periodi di aprile e maggio 2020, previa comunicazione da effettuare ad ADM nella quale indicare l’esatto periodo contabile di riferimento.
Della questione sono stati investiti i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non hanno rilevato motivi ostativi a condizione che i pagamenti avvengano entro il termine di scadenza del 31 ottobre 2020.
Stante il tenore dell’art. 163 citato, peraltro, i soggetti che possono fruire del beneficio sono esclusivamente quelli che hanno inviato correttamente la rendicontazione per i periodi contabili di riferimento.
Si rammenta la necessità, in caso di avvenuta compensazione, di provvedere, entro il 31 ottobre 2020, al versamento integrale degli importi dovuti per i periodi di aprile e maggio 2020 nonché degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Va da sé che, in caso di mancato tempestivo e corretto versamento entro il predetto termine, troveranno applicazione i rimedi consentiti dalla normativa vigente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 07 gennaio 2020, n. 5658/RU - Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Articolo 62-quinquies inserito nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dall’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019,…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 04 febbraio 2020, n. 5/E - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ai sensi dell’articolo 62-quinquies del decreto…
- Rendicontazione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 10 novembre 2020, n. 405516/RU - INFO-ENA - Pagamento saldo accisa sui prodotti energetici. Articolo 132 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante:…
- Prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Estensione nuove funzionalità “Portale PLI-PAT” - Informativa - Nota n. 86840/RU del 13 febbraio 2023 dell'Agenzia delle Dogane
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 16 settembre 2020, C-674/19 - Un tabacco per pipa ad acqua (narghilè), composto da tabacco per il 24% e da altre sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e un conservante, deve essere qualificato come «prodotto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…