ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 26 ottobre 2020, n. 896
Dimissioni – Obbligo del preavviso dimissioni da parte del lavoratore padre – art. 55, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 151/2001.
È pervenuta a questa Direzione una richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 151/2001, con particolare riferimento all’obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito del congedo di paternità.
La disposizione, nella sua attuale formulazione, testualmente recita:
– al comma 1 “in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”;
– al comma 2 “la disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.
Tale formulazione è il risultato della modifica apportata all’art. 55 dal D.Lgs. n. 80/2015 che, con l’art. 12, comma 1, lett. a), ha modificato il comma 1 del predetto articolo 55 e, con la successiva lett. b), ha abrogato il comma 5.
La modifica non ha tuttavia interessato la formulazione del comma 2 dell’art. 55, dalla cui interpretazione “letterale” sembrerebbe emergere come sia il diritto di percepire le indennità di legge e contrattuali, sia quello di dimettersi senza preavviso, siano legati alla fruizione del congedo di paternità.
Da ciò consegue la domanda se il lavoratore padre che si dimetta nel periodo “coperto”, ai sensi dell’art. 54, dal divieto di licenziamento, sia esonerato dall’obbligo di preavviso solo a condizione che abbia fruito del congedo di paternità o, diversamente, se tale condizione debba essere riferita esclusivamente al diritto di fruire delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento.
Sul punto, in conformità al parere reso dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 10682 del 22 ottobre 2020, si rappresenta quanto segue.
Alla luce della formulazione dell’art. 55 non appare manifesta una intenzione di modifica della originaria voluntas legis, secondo la quale il diritto di dimettersi senza preavviso non era condizionato dalla fruizione del periodo di congedo, richiesto ai soli fini del diritto a percepire le indennità di legge e contrattuali.
In tal senso, sembrerebbe orientata anche la recente giurisprudenza di merito nella quale si riconosce il diritto del genitore a dimettersi senza preavviso in ragione di un’interpretazione dei primi due commi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 in senso favorevole alla tutela della paternità (v. Trib. Monza sent. 18 febbraio 2020 n. 107).
Appare pertanto corretto affermare che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.
Infine si evidenzia che, in coerenza con quanto precisato con nota INL prot. n. 749 del 25 settembre 2020 in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre, anche ai fini dell’esonero dal preavviso ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Della stessa il datore di lavoro potrà quindi essere informato anche all’atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.
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