A partire dal 19 maggio 2017 per la comunicazione delle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015) è possibile utilizzare il il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), il nuovo sistema di autenticazione on line che permette ai cittadini e alle imprese di creare un’identità digitale unica per avere accesso più agevolmente alla pluralità di servizi online della Pubblica Amministrazione e dalle aziende che aderiscono al sistema.
Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro sul proprio sito istituzionale. Pertanto i cittadini in possesso delle credenziali SPID possono accedere alla procedura informatizzata della comunicazione telematica da utilizzare, a pena di inefficacia, per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 e dal DM
Si ricorda che, a partire dal 12 marzo 2016, a seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act” le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno comunicate, dal lavoratore, in modalità esclusivamente telematiche. La norma si prefigge di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”.
La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
- invio autonomamente del modulo tramite il sito del Ministero del Lavoro. In tale ipotesi occorre munirsi del Pin rilasciato dall’INPS, accedendo al portale dell’Istituto o recandosi in una delle sue sedi. In alternativa, è possibile accedere tramite SPID. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l’indirizzo email o PEC. Nell’ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.
- rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
Ogni modulo salvato, dai soggetti abilitati o dai lavoratori, sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data. Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.
La consultazione dei modelli telematici delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca, è permessa, in sola lettura, ai datori di lavoro della propria azienda e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti.
Sono esclusi dalla presente procedura e dal campo di applicazione della presente norma, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.
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