PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Comunicato del 25 febbraio 2023
Dipartimento per le politiche della famiglia – Rivalutazione, per l’anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità
La variazione nella media 2022 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2023 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità) è pari al 8,1 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2023).
Pertanto l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 (ndr art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 383,46; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 19.185,13.
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