I Giudici di legittimità con la sentenza n. 11927 del 16 maggio 2013 sono stati chiamati a dirimere una controversia tra un lavoratore ed il suo datore di lavoro in merito al trasferimento. Gli Ermellini hanno affermato che il lavoratore che è stato reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri l’esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro. Pertanto nella fattispecie un lavoratore che è stato riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il datore di lavoro, riammettendo – in esecuzione della sentenza – in servizio il dipendente gli ha comunicato a presentarsi in una sede diversa da quella in cui questi aveva svolto la precedente attività lavorativa.
Il lavoratore non si presentava nella nuova sede e l’azienda lo licenziava per assenza ingiustificata. La Cassazione ritiene arbitrario il comportamento aziendale, partendo dall’assunto che l’obbligo di eseguire le sentenze del giudice non può ritenersi rispettato quando il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza o presso una sede lavorativa diversa dalla originaria. In quanto a seguito della sentenza che accerta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il rapporto deve intendersi come mai cessato e quindi deve esserci continuità lavorativa piena.
Gli ermellini precisano che questo principio non ha portata assoluta: se il datore di lavoro dimostra che sussistono valide e reali esigenze tecniche, organizzative o produttive, il cambio di sede è legittimo, come lo sarebbe per ogni altro lavoratore. Nel caso giudicato dalla Corte, la società, durante i precedenti giudizi di merito, non è stata in grado di chiarire le ragioni sottese al cambio di sede di lavoro, e quindi il provvedimento è stato considerato alla stregua di un trasferimento illegittimo. Per questo motivo, la Corte ritiene legittimo che sia annullato anche il licenziamento intimato nei confronti del dipendente per assenza ingiustificata, in quanto il rifiuto di adempiere un ordine illegittimo deve essere equiparato ad un’eccezione di inadempimento. La Corte, infine, evidenzia che gli atti illegittimi del datore di lavoro possono essere lecitamente disattesi dal dipendente, senza valide conseguenze sul piano disciplinare.