La Corte di Giustizia UE con la sentenza n. C-168/16 del 14 settembre 2017 ha risolto la problematica sulla competenza, sul piano internazionale, del giudice competente a conoscere delle controversie per il trasporto aereo di passeggeri fornendo la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio».
La problematica dell’individuazione del giudice competente non ha una facile soluzione, in particolare per specifici settori, quale il trasporto aereo di passeggeri, i cui lavoratori sono chiamati ad adempiere agli obblighi lavorativi sul territorio di più Stati.
Il diritto dell’Unione fornisce un’adeguata tutela al lavoratore, limitando il rischio del c.d. forum shopping da parte del datore di lavoro, rendendo inopponibili quelle clausole del contratto di lavoro volte a designare come competente il giudice di un particolare Stato.
Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia Ue, cause riunite C-168/16 e C-169/16, hanno riguardato alcuni lavoratori di diverse nazionalità che avevano prestato tra il 2008 e il 2011 attività lavorativa in qualità di personale di cabina (hostess di volo o steward) di una nota compagnia aerea con sede legale in Irlanda, sulla base di un contratto di assunzione, ovvero di un distacco da una particolare società specializzata nel reclutamento e nella formazione del personale di volo di diritto irlandese.
Nei contratti di lavoro subordinato veniva individuato quale “base di servizio” l’aeroporto di Charleroi in Belgio per cui veniva previsto che i lavoratori risiedessero ad un’ora di tragitto dalla base di assegnazione, consideravano applicabile al rapporto di lavoro la legislazione irlandese e individuavano i giudici irlandesi come competenti a conoscere delle eventuali controversie attinenti al rapporto di lavoro.
Tali lavoratori prestavano quindi la propria attività in più Stati Ue, ovvero in Belgio, dove si trovava l’aeroporto di partenza, nello Stato membro dell’aeroporto d’arrivo nonché negli altri Stati membri eventualmente attraversati durante il volo. Per il datore di lavoro/distaccatario la legislazione applicabile e giurisdizione era quella irlandese, considerando che il lavoro si svolgeva su aerei immatricolati in Irlanda, mentre per i lavoratori il diritto applicabile e la giurisdizione era quella belga.
La Corte precisa che il disposto dell’art. 19 del Reg. CE n. 44/2001 che, a tutela dei lavoratori, prevede che “il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto” ritenendo nulla la clausola che attribuisce la competenza inserita nei contratti.
Pertanto per la Corte il punto 2, lett. a) dell’art. 19 va interpretato in senso ampio, come il luogo in cui o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
In tal modo è possibile garantire maggiormente il lavoratore riconoscendo la competenza del giudice del luogo in cui quest’ultimo adempie le sue obbligazioni, in quanto proprio in tale luogo lo stesso lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi.
Per cui nelle ipotesi in cui il giudice non sia in grado di individuare in modo certo detto luogo – come nella specie, risultando complicato riconoscere un’importanza preminente alle mansioni eseguite dai lavoratori all’aeroporto di partenza, a bordo dell’aereo o all’aeroporto di arrivo – occorre individuare il luogo a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente alle proprie obbligazioni, che può essere determinato da una serie di indizi individuati dalla giurisprudenza della Corte (ad es. lo Stato di inizio e conclusione della giornata di lavoro, la base di stazionamento degli aeromobili su cui lavoravano, il luogo in cui sono contrattualmente tenuti a risiedere, ecc.).
La Corte di Giustizia UE afferma che la “base di servizio” non può essere equiparata al luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ma può rappresentare un elemento significativo nell’ambito di una valutazione più ampia della fattispecie. Non rileva, invece, la nazionalità di un aereo e il giudice nazionale non può tenerne conto nel determinare il luogo in cui il personale di cabina svolge abitualmente la propria attività.
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