COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Deliberazione del 19 giugno 2026
Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025);
Visto l’art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005, che prevede un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite;
Visto l’art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, in base al quale il datore di lavoro, al momento dell’assunzione dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica;
Visto l’art. 8, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del decreto n. 252/2005 che definisce il funzionamento del meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, nonché i relativi effetti sulle contribuzioni e sul TFR;
Visto l’art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 che individua le modalità di investimento dei contributi e delle quote di TFR pervenuti a seguito delle adesioni non esplicite; Visto l’art. 9-bis, del decreto n. 252/2005, il quale estende, con i necessari adattamenti,
il meccanismo di adesione automatica nei riguardi dei lavoratori non di prima assunzione che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare;
Visto l’art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025, il quale dispone che le novità in tema di adesioni automatiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;
Visto l’art. 19, comma 2, lett. i), del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell’ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;
Visto l’art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;
Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi in ordine alle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro, avendo riguardo alla tutela degli aderenti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Acquisito il conforme avviso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
ADOTTA le seguenti Direttive:
Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025), modificando l’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), ha introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite.
Le regole di funzionamento delle adesioni automatiche di cui sopra, nonché i conseguenti effetti sulle contribuzioni e sul TFR, sono definite dai nuovi commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, introdotti sempre dalla legge n. 199/2025, la quale ha altresì integralmente riformulato le previsioni in tema di informativa che il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione (di cui al comma 8) e in tema di investimento dei contributi e del TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite (di cui al comma 9).
La legge n. 199/2025 è, inoltre, intervenuta con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, prevedendo l’inserimento nell’art. 8 del decreto n. 252/2005 di un nuovo comma 9-bis volto a disciplinare, con i necessari adattamenti, l’applicazione del suddetto meccanismo di adesione automatica alle nuove assunzioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025 le novità di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 e riguardano, pertanto, le assunzioni che intervengono a partire da tale data.
Dal momento che la nuova disciplina relativa alle adesioni automatiche ha decorrenza dal 1° luglio 2026, resta ferma l’applicazione di quella previgente contenuta nell’art. 8 del decreto n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall’assunzione. Il TFR di tali soggetti continuerà pertanto ad essere destinato al comparto garantito in essere.
Tali novità non riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Nei riguardi di questi ultimi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute.
La disciplina relativa alle adesioni automatiche non trova, inoltre, applicazione ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, considerato che agli stessi continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e non già la normativa in tema di adesioni di cui al decreto n. 252/2005. Per tali lavoratori, l’art. 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che sia demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.
In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti alle adesioni automatiche, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.
Le presenti Direttive sostituiscono integralmente, dal 1° luglio 2026, le indicazioni già fornite con Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, come successivamente modificata, avente ad oggetto le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, che è da intendersi pertanto abrogata a fare tempo da tale data.
2. Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026.
Con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, l’art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005 prevede che l’adesione a previdenza complementare sia automatica, secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.
In base all’art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato “aderente” alla previdenza complementare.
Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato, in forza di quanto previsto dal decreto n. 252/2005, ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore rinunci all’adesione automatica nel termine di 60 giorni.
Per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.
Circa l’individuazione della forma pensionistica di destinazione, il nuovo comma 7-bis dell’art. 8 stabilisce, in linea con il previgente comma 7 dell’art. 8, che l’adesione automatica operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il datore deve, quindi, individuare la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).
Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), ai sensi dell’art. 8, comma 7-bis, l’adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione.
La forma pensionistica di destinazione deve essere, tuttavia, in grado di accogliere tali versamenti e di investirli in conformità alle nuove previsioni di cui all’art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. Si deve, cioè, trattare di una forma che risulta adeguata alle Istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui al sopra indicato comma, adottate ai sensi dell’art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazione dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.
Rispetto alla previgente normativa più ampi sono, poi, gli effetti conseguenti alle adesioni automatiche di cui sopra, dal momento che risulta prevista non più solo la devoluzione al fondo di riferimento, come sopra individuato, dell’intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.
In base alla normativa, comunque, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda risulti inferiore all’assegno sociale annuale (di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Chi si trovi in questa situazione, può dunque entro i 60 giorni successivi all’assunzione dichiarare di non volere destinare a previdenza complementare la propria contribuzione.
L’art. 8, comma 7-ter, prevede altresì, in linea con la previgente normativa, che in assenza di accordi o di contratti la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85. Si tratta del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata, COMETA. In tal caso, ai sensi del citato comma, l’adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell’intero TFR. Non essendovi, in questo caso, accordi collettivi di riferimento non saranno dovute a COMETA contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.
Il comma 7-quater indica in 60 giorni dalla data di prima assunzione il termine entro il quale il lavoratore può esprimere la volontà di rinunciare all’adesione automatica.
L’attribuzione al lavoratore della facoltà della rinuncia conferma il principio della volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto n. 252/2005), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell’adesione già avvenuta in via automatica, ex lege, al momento dell’assunzione.
Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.
La rinuncia ha efficacia ex tunc e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell’adesione, e si qualifica come causa estintiva dell’adesione automatica regolata dalla normativa.
Dal momento che la normativa prevede un periodo di 60 giorni per l’esercizio di detta facoltà, si ritiene che ai soggetti assunti con contratti a tempo determinato inferiori a detto periodo non si applichi il meccanismo dell’adesione automatica, posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione, indispensabile per l’adozione di scelte ponderate.
Parimenti, l’adesione automatica non esplica i suoi effetti qualora prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi.
Eventuali sospensioni dell’attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni.
La rinuncia all’adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al decreto n. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all’art. 2120 del codice civile.
Nel primo caso si tratterà di un’adesione esplicita a una forma pensionistica complementare. In particolare, il lavoratore potrà indicare una forma pensionistica complementare a cui risulti già aderente alla data dell’assunzione ovvero una forma alla quale si sia iscritto successivamente all’assunzione. In entrambi i casi il TFR da versare al fondo comprende quanto dovuto dalla data di assunzione.
Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 del codice civile, la scelta espressa dal lavoratore farà sì che il TFR maturando, a far tempo dalla data dell’assunzione, non venga devoluto a previdenza complementare e continui ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione dell’art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, come modificata dalla legge n. 199/2025.
Entro il termine di 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può inoltre decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell’adesione automatica, in luogo dell’intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.
L’adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione, come espressamente disposto dal comma 7-quinquies.
Quanto alla misura della contribuzione del datore e del lavoratore, la norma rinvia a quanto previsto dall’accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.
I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Le forme pensionistiche complementari provvedono alla valorizzazione delle somme versate secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Nell’eventualità che l’accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell’adesione automatica il TFR dal giorno dell’assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.
A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, di cui al comma 7-quinquies, le forme pensionistiche complementari sono tenute a informare il lavoratore dell’avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall’adesione.
In detta prima informativa, saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all’adesione.
3. Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026.
L’art. 8, comma 9-bis, del decreto n. 252/2005 stabilisce che il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni.
Al fine di rendere conoscibile il meccanismo dell’adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, nonché ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.
Se il lavoratore ha in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR, il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, precisando che in difetto trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies.
In caso di adesione automatica, il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.
Quanto alla decorrenza dell’adesione automatica e della connessa contribuzione, nonché alla misura della stessa, vale quanto precisato nel paragrafo 2 in relazione ai lavoratori di prima assunzione.
Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS ove ne ricorrano le condizioni).
Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall’adesione automatica di cui al comma 9-bis. L’adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell’assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare.
Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell’adesione automatica.
Il Presidente Mario Pepe