Dirigente e conversione del contratto a termine: non sussiste - Cassazione sentenza n. 22965 del 2013La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22965 depositata il 9 ottobre 2013 intervenendo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro ha affermato che il contratto di lavoro a tempo determinato, con cui si è assunto un dirigente, il contratto non può trasformarsi a tempo indeterminato essendo i dirigenti una categoria a sè stante.

La vicenda ha riguardato un dirigente che aveva presentata, al Tribunale in funzione di giudice di lavoro, domanda nei confronti della soc. M. diretta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro dirigenziale a termine in rapporto a tempo indeterminato e il riconoscimento di differenze di TFR per inclusione di alcune voci retributive nella sua base di computo. A sua volta la società, datrice di lavoro, del dirigente proponeva domanda risarcitoria. Il Tribunale adito respingeva la domanda del dipendente in merito alla conversione del rapporto di lavoro e del datore di lavoro in riferimento al risarcimento danni.

I contendenti ricorrevano avverso la decisione del giudice di prime cure alla Corte di Appello.

I giudici della Corte Territoriale in merito alla domanda presentata dal dirigente hanno richiamato “la sentenza della Corte di Cassazione n. 749 del 2006, secondo la quale, in ragione del carattere fiduciario del rapporto dì lavoro dirigenziale e della particolare tutela che il contratto a termine offre al dirigente rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante il regime di libera recedibilità cui quest’ultimo è soggetto, non può trovare applicazione a tale categoria di lavoratori la disciplina di cui all’art. 2 legge n. 230 del 1962; di conseguenza, non può operare la conversione in caso di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza contrattuale, come pure nell’ipotesi di proroga del contratto liberamente concordata dalle parti. Erano parimenti infondate le pretese tendenti ad includere nel TFR voci che etano state pattiziamente escluse.”

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro la Corte territoriale osservava che non era dato comprendere quale fosse la colpa ascrivibile al S., non potendo la responsabilità per danni discendere automaticamente da problemi di malfunzionamento delle componenti industriali oggetto delle scelte progettuali e produttive adottate dal dirigente.

Il dirigente avverso la sentenza dei giudici di appello propose ricorso alla Corte Suprema basandolo su tre motivi di censura.

Gli Ermellini respingono entrambi i ricorsi e confermano la sentenza dei giudici di merito. Inoltre evidenziano e puntualizzano, per quanto concerne la conversione del rapporto di lavoro, che l’“interpretazione del contenuto del contratto individuale di lavoro e delle sue clausole. In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (da ultimo, Cass. n.17168 del 2012; conf. Cass. n. 13242 del 2010).”