Il Ministero del Lavoro con la risposta all‘interpello n. 30 del 19 novembre 2013 ha chiarito che nel computo dei dipendenti, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori e da altre specifiche disposizioni in materia, i lavoratori impiegati con contratti a termine rilevano in base all’effettiva durata del rapporto di lavoro.
Il quesito era stato inoltrato dalla Confindustria alla Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro. La Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro ha ritenuto che che questo criterio possa essere uniformemente applicato sia per il computo dei dipendenti ai fini dell’articolo 35 dello Statuto dei lavoratori, sia degli articoli 3 del Dlgs 25/07 e 2 del Dlgs 113/12.
Infatti l’articolo 8 del decreto legislativo 368/01, come novellato dalla legge 97/13, prevede infatti che il computo dei dipendenti, previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 35 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), tenga conto del numero medio mensile di soggetti impegati a tempo determinato negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Quest’ultima disposizione riguarda l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie e stabilisce che le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti (almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri con un minimo di 150 in almeno due Stati) si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni.
Il decreto legislativo 25 del 2007 si riferisce, invece, all’obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori ed interessa le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. Per il calcolo della soglia numerica occupazionale ci si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
La legge 6 agosto 2013, n. 97, con l’articolo 12, comma 3, ha disposto che in sede di prima applicazione, le nuove modalità di computo dei dipendenti a tempo determinato si applichino sia per lo Statuto dei lavoratori, sia per il diritto di informazione e consultazione, alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
Per cui viene evidenziato dal Ministero del lavoro nell’interpello, che qui si esamina, con riferimento a tale data, il datore di lavoro dovrà sommare tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato che si sono svolti nel biennio precedente e dividere il totale per 24. Su queste basi, per esempio, se nel biennio hanno prestato l’attività due lavoratori con contratto di durata, rispettivamente, pari a 12 e 16 mesi, il totale è pari a 28 mesi che, diviso per 24, porta ad un risultato di 1,16, corrispondente ad una unità lavorativa. L’arrotondamento si applica, infatti, per difetto quando i decimali sono compresi fra 1 e 50, per eccesso quando il valore risulta superiore a 50.
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