Ogni impresa iscritta alla camera di commercio e/o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative è obbligata al pagamento del diritto annuale. Il tributo è stato istituito dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Con la circolare n. 383421 del 20 dicembre 2023 il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha statuito, lasciandoli invariati, gli importi, a carico dei soggetti obbligati, del diritto annuale per l’anno 2024.
 

Importo del diritto annuale 

Si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024.

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE
 importi 2024
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA Sede Unità locale
* Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)€ 44,00 € 8,80
* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria  € 100,00€ 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede Unità locale
* Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
* Società semplici agricole € 50,00€ 10,00
* Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
* Soggetti iscritti al REA€ 15,00 
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO€ 55,00
* per ciascuna unità locale/sede secondaria 

Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli (il cui importo va ridotto del 50%). La tabella va utilizzato per le imprese, il cui diritto annuale è commisurato al fatturato IRAP dell’anno precedente, trattasi delle società di persone, di capitali, cooperative e consorzi:

Fasce e aliquote 2014
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) ALIQUOTE
da euro a euro
100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,000,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,000,001%

(fino ad un massimo di € 40.000,00)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

Calcolo automatico con la piattaforma messa a diposizione da Unioncamere 

Per i soggetti iscritti UNIONCAMERE mette a disposizione la procedura per calcolare in automatico il diritto annuale e la predisposizione del modello F24 al seguente link: https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/calcolo;jsessionid=ofSaSbr8SkVjQNy2BDR48CLKeJ1znckHRj0CGtpw.newinterjb1?execution=e1s1 

Nella suddetta pagina viene chiarito che ” l’azienda è in possesso di casella PEC dichiarata al Registro delle imprese ( PEC ), al termine del processo di calcolo sarà possibile inviarne copia, in formato pdf, alla propria casella.
Qualora sia stato ricevuto, nella propria casella PEC, un documento della Camera di Commercio attestante la presenza di alcune situazioni pregresse da risolvere, è possibile utilizzare la funzione Atto.”

Per le imprese individuale, società in nome collettivo e società in accomandita semplice iscritti al registro imprese e/o REA il termine di versamento del diritto annuale corrisponde con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, come di seguito riportato:
  • il 30 giugno 2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, differito al 1° luglio 2024 in quanto il termine cade di domenica;
  • il 31 luglio 2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad IRES, le imposte sono versate entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta al quale si riferiscono. In relazione ai soggetti IRES “solari”, quindi, i termini sono analoghi a quelli per le persone fisiche e le società di persone.

In altri termini per le società di capitali il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare le scadenze saranno:

  • il 30 giugno 2024, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.

Il pagamento del diritto annuale è eseguito utilizzando il modello F24. Il modello F24 va compilato nella sezione “IMU e altri tributi locali” riportando:

  • il codice ente, corrispondente alla sigla della provincia della Camera cui il versamento è destinato;
  • il codice tributo 3850;
  • l’anno di riferimento, vale a dire l’annualità che si deve pagare 

Ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 per le imprese, incluse quelle aderenti al regime forfettario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011), di che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.