La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 201327 del 5 dicembre 2013 ha determinato le misure del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese per l’anno 2014 che le imprese sono tenute a versare. La misura prevista, per il 2014, di tale tributo risulta analoga a quella dell’anno 2013. Infatti nella circolare si da atto che non risultano variazioni particolarmente significative di fabbisogno né, soprattutto, tenuto conto anche della perdurante difficile situazione congiunturale e della disponibilità del sistema camerale di continuare a farsene carico, motivi per aggiornare le misure di tale diritto rispetto a quelle stabilite a decorrere dal precedente esercizio con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, nonostante la riduzione di gettito nel frattempo rilevata.
Nella circolare del Ministero dello Sviluppo vengono riassunte le misure del diritto annuale che le imprese devono versare a partire dal 1° gennaio 2014 e relativamente alle misure fisse, queste sono dovute dalle imprese individuali:
- iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese per un importo di 88 euro;
- iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese per un importo di 200 euro.
Per le società semplice non agricola, e le società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, devono versare un diritto annuale transitoriamente fissato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.
Le società semplice agricola, versano un diritto annuale, transitoriamente fissato nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.
I soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in 30 euro.
Per tutte le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2013 le seguenti misure fisse o aliquote individuate per scaglioni di fatturato.
Da 0 a 100.000,00 = € 200,00 (misura fissa);
oltre 100.000,00 fino a 250.000,00 = 0,015%;
oltre 250.000,00 fino a 500.000,00 = 0,013%;
oltre 500.000,00 fino a 1.000.000,00 = 0,010%;
oltre 1.000.000,00 fino a 10.000.000,00 = 0,009%;
oltre 10.000.000,00 fino a 35.000.000,00 = 0,005%;
oltre 35.000.000,00 fino a 50.000.000,00 = 0,003%;
oltre 50.000.000,00 = 0,001% (fino a un massimo di € 40.000).
Per ciascuna unità locali, le imprese devono pagare, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro. Le unità locali di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale, un diritto annuale pari a 110 euro. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto
annuale pari a € 110,00.
Per le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2014, sono tenuti al versamento dei diritti fissi sopra indicati tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione o dell’annotazione.
Le altre nuove imprese iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2014 devono versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a 200 euro, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole.
Per le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, si dovrà pagare un diritto pari al 20% degli importi sopra indicati.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 01 aprile 2020, n. 1617 - Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 05 luglio 2022 - Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previste dal Capo II del…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 22 luglio 2019, n. 296976 - Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 17 marzo 2022, n. 696 - Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…