Modalità di versamento
- codice tributo “3850”;
- nel campo “codice ente” va riportata la sigla della provincia della CCIAA di iscrizione;
- nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.
Misura del diritto annuale per i soggetti già iscritti all’ 1.01.2023
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) che verseranno l’importo di 53 euro per la sede, mentre per unità locale 11 euro;
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria che verseranno l’importo di 120 euro per la sede, mentre per l’unità locale 24,00 euro;
- Società semplici non agricole che verseranno l’importo di 120 euro per la sede, mentre per l’unità locale 24,00 euro;
- Società semplici agricole he verseranno l’importo di 60 euro per la sede, mentre per l’unità locale 12,00 euro;
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 he verseranno l’importo di 120 euro per la sede, mentre per l’unità locale 24,00 euro;
- Soggetti iscritti esclusivamente al REA verseranno l’importo di 18 euro
- Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria verseranno 66 euro.
Per le società di persone, società di capitale, consorzi e cooperative il diritto annuale è commisurato al fatturato IRAP.
Di seguito si riportano le fasce di fatturato e le aliquote per calcolare il diritto annuale 2023:
Scaglioni di fatturato da euro a euro | Importo da versare |
---|---|
da 0,00 a 100.000,00 | Euro 200,00 |
da 100.000,01 a 250.000,00 | Euro 200,00 + 0,015 per cento |
da 250.000,01 a 500.000,00 | Euro 222,50 + 0,013 per cento della parte eccedente 250.000,00 |
da 500.000,01 a 1.000.000,00 | Euro 255,00 + 0,010 per cento della parte eccedente 500.000,00 |
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 | Euro 305,00 + 0,009 per cento della parte eccedente 1.000.000,00 |
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 | Euro 1.115,00 + 0,005 per cento della parte eccedente 10.000.000,00 |
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 | Euro 2.365,00 + 0,003 per cento della parte eccedente 35.000.000,00 |
oltre 50.000.000,00 | Euro 2.815,00 + 0,001 per cento della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro) |
Sanzioni e ravvedimento operoso
Il versamento eseguito oltre il termine previsto o l’omesso pagamento del diritto camerale comporta l’applicazione della sanzione nella misura tra il 10 e il 100 per cento dell’importo dovuto.
Il contribuente può usufruire, nelle sopra indicate ipotesi, dell’istituto del ravvedimento operoso se il tardivo versamento o l’omesso versamento viene regolarizzato entro un anno dalla scadenza.
Il versamento del diritto annuale alla CCIAA della sanzione ridotta con ravvedimento e dei relativi interessi dovrà essere effettuato con modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” ed utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3850 per il diritto;
- 3851 per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta.
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