Come ogni anno il pagamento dei diritti camerali annuali va eseguito entro il 30 giugno 2023 da parte dei soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o anche solamente al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). L’importo è stabilito con decreto del Ministero dell’ Industria e dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il MEF. Nel decreto vengono individuati i soggetti che verseranno il diritto annuale in misura fissa e quelli che verseranno il diritto annuale in percentuale del al fatturato dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti.
La nota n. 339674/2022 del MISE ha confermato anche per il 2023 le stesse misure del diritto annuale applicate per il 2022 fatto eccezione per le CCIAA autorizzate ad incrementare del 20% il diritto annuale, come da DM 23 febbraio 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, indicate nell’allegato A al decreto. Mentre con il DM 28 febbraio 2023 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’incremento del 50% della misura per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.
 
Per facilitare il calcolo e la compilazione del modello F24 il MISE ha predisposto apposito sito http://dirittoannuale.camcom.it/ 
 

Modalità di versamento

Il pagamento del diritto camerale annuale avviene a mezzo del modello F24. Il diritto annuale non è frazionabile  e va quindi versato in un’unica soluzione.
 
Per la compilazione del modello F24, come stabilito dalla Risoluzione  46/E del 10/04/2001, va compilata la sezione: “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” ed inserendo nei rispettivi campi i dati seguenti:
 
  • codice tributo “3850”;
  • nel campo “codice ente” va riportata la sigla della provincia della CCIAA di iscrizione;
  • nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Misura del diritto annuale per i soggetti già iscritti all’ 1.01.2023

Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese o al solo REA alla data dell’ 1° gennaio 2023 il termine per il versamento coincide con il termine del versamento del primo acconto delle imposte sul reddito (per le imprese il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare è il 30 giugno 2023)  oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

L’entità del diritto annuale dipende dalla forma giuridica.
 
I soggetti che devono versare il diritto annuale in misura fissa sono:

  • Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) che verseranno l’importo di 53 euro per la sede, mentre per unità locale 11 euro;
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria che verseranno l’importo di 120 euro per la sede, mentre per l’unità locale 24,00 euro;
  • Società semplici non agricole che verseranno l’importo di 120 euro per la sede, mentre per l’unità locale 24,00 euro;
  • Società semplici agricole he verseranno l’importo di 60 euro per la sede, mentre per l’unità locale 12,00 euro; 
  • Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 he verseranno l’importo di 120 euro per la sede, mentre per l’unità locale 24,00 euro;
  • Soggetti iscritti esclusivamente al REA  verseranno l’importo di 18 euro
  • Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria verseranno 66 euro.

Per le società di persone, società di capitale, consorzi e cooperative il diritto annuale è commisurato al fatturato IRAP.

 
 Per la determinazione del diritto annuale, per l’anno 2023, da versare per i suddetti soggetti va applicata l’aliquota, riportata nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, al fatturato 2022. Gli importi determinati in tale modo dovranno essere ridotti del 50 per cento e arrotondati inizialmente alla seconda cifra decimale e poi all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.
 

Di seguito si riportano le fasce di fatturato e le aliquote per calcolare il diritto annuale 2023:

Scaglioni di fatturato da euro a euroImporto da versare
da 0,00 a 100.000,00Euro 200,00
da 100.000,01 a 250.000,00Euro 200,00 + 0,015 per cento
da 250.000,01 a 500.000,00Euro 222,50 + 0,013 per cento della parte eccedente 250.000,00
da 500.000,01 a 1.000.000,00Euro 255,00 + 0,010 per cento della parte eccedente 500.000,00
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00Euro 305,00 + 0,009 per cento della parte eccedente 1.000.000,00
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00Euro 1.115,00 + 0,005 per cento della parte eccedente 10.000.000,00
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00Euro 2.365,00 + 0,003 per cento della parte eccedente 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00Euro 2.815,00 + 0,001 per cento della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)
 
 
Le imprese che per il 2023 hanno già provveduto al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Dpr n. 435/2001, ossia entro la scadenza per il versamento della seconda rata relativa agli acconti Irpef/Ires, quindi entro il 30 novembre 2023, o per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Il versamento eseguito oltre il termine previsto o l’omesso pagamento del diritto camerale comporta l’applicazione della sanzione nella misura tra il 10 e il 100 per cento dell’importo dovuto.

Il contribuente può usufruire, nelle sopra indicate ipotesi, dell’istituto del ravvedimento operoso se il tardivo versamento o l’omesso versamento viene regolarizzato entro un anno dalla scadenza.

Il versamento del diritto annuale alla CCIAA della sanzione ridotta con ravvedimento e dei relativi interessi dovrà essere effettuato con modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” ed utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il diritto;
  • 3851 per gli interessi moratori;
  • 3852 per la sanzione ridotta.