AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 gennaio 2019, n. 17
Disapplicazione articolo 10, comma 4, del Decreto del MEF del 3 agosto 2017 (nuovo decreto ACE)
Quesito
La società ALFA S.p.A. (“ALFA”, “Istante” o “Società”) ha chiesto il riconoscimento dei presupposti per la disapplicazione dell’articolo 10, comma 4, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 (“Nuovo decreto ACE”), in relazione al periodo d’imposta che termina al 31 marzo 2017 nonché ai successivi.
L’Istante, infatti, ha beneficiato di apporti di somme indirettamente provenienti da taluni fondi d’investimento (prevalentemente) stabiliti nello Stato di Guernsey e indicati più in dettaglio nel seguito.
A questo riguardo segnala che, in data 30 agosto 2017, BETA S.p.A. (di seguito “BETA”) ha presentato, in relazione ai conferimenti indirettamente provenienti dagli stessi fondi d’investimento, istanza di interpello probatorio ACE, al fine di ottenere la disapplicazione della citata disposizione anti-elusiva per il periodo d’imposta che termina al 31 dicembre 2016.
Tanto premesso, l’Istante rappresenta che nel corso del 2015 il fondo di private equity GAMMA ha acquisito il controllo indiretto di ALFA (in precedenza già ALFA1 e, al momento dell’acquisizione, ALFA2), società operante in Italia nel settore ….
L’acquisto della partecipazione del 100 per cento al capitale di ALFA è stato posto in essere da DELTA S.p.A. (“DELTA”), società indirettamente controllata dalla società inglese EPSILON (a capo del gruppo operante nel medesimo settore allora denominato “gruppo EPSILON”) che era, a sua volta, indirettamente controllata da alcune società che hanno investito in parallelo (di seguito congiuntamente “i Fondi”), ovverosia:
– quattro partnership (“le Partnership”) stabilite nello Stato di Guernsey, il cui general partner, GAMMA GP L.P. (“il General Partner”), è anch’esso stabilito nello Stato di Guernsey. Si precisa che il General Partner partecipa in misura esigua al capitale di due delle quattro Partnership;
– GAMMA Investments, una società di capitali costituita nello Stato di Guernsey;
– LAMBDA una società di capitali di diritto lussemburghese.
Successivamente, in data 1° marzo 2016, al fine di ridurre la catena partecipativa si è perfezionato l’atto di fusione inversa che ha portato all’incorporazione di DELTA in ALFA, con efficacia contabile e fiscale retrodatata al 1° gennaio 2016 (“la Fusione”).
Ai fini che qui interessano, l’Istante evidenzia che nel corso del 2015 DELTA ha ricevuto le seguenti somme di denaro (di seguito, congiuntamente, “Conferimenti”):
– Euro …… a titolo di capitale sociale e riserva sovrapprezzo erogato dall’allora socio unico di DELTA, IOTA Ltd, che ha ricevuto le predette somme dalla propria controllata inglese IOTA1 Ltd che, a sua volta, ha ricevuto le stesse dal proprio socio unico EPSILON. EPSILON ha reperito le predette somme contraendo un debito nei confronti di istituti di credito residenti in Stati white listed (“Capitale Iniziale”);
– un finanziamento per Euro ……. erogato da EPSILON. Tale finanziamento era stato integralmente alimentato da apporti derivanti dal socio di EPSILON che, a sua volta, li ha indirettamente ricevuti dai Fondi. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2017, tale finanziamento è stato poi apportato da ZETA alla sua controllata inglese IOTA1 Ltd che, a sua volta, lo ha apportato alla sua controllata inglese IOTA Ltd. socia diretta dell’Istante. Successivamente IOTA Ltd ha rinunciato in data 28 giugno 2016 al finanziamento nei confronti dell’Istante con conseguente incremento del capitale proprio rilevante ai fini ACE in capo alla Società (“Credito Rinunciato”). Il Credito Rinunciato proviene indirettamente dai Fondi nelle seguenti percentuali: ETA (78,062 per cento), THETA (17,08 per cento), GAMMA Investments (2,938 per cento) OMICRON(1,224 per cento), RHO(0,516 per cento), SIGMA Sarl (0,18 per cento).
L’istante fa presente che, successivamente, IOTA Ltd ha assegnato la partecipazione in ALFA a EPSILON (mediante un’assegnazione delle relative azioni a IOTA1 Ltd e una successiva assegnazione delle stesse da IOTA1 Ltd a EPSILON); conseguentemente, al 31 marzo 2017, ALFA S.p.A. risultava direttamente detenuta da EPSILON.
Pertanto, con specifico riferimento alle variazioni in aumento originate da conferimenti in denaro, ALFA beneficia di una variazione in aumento del capitale proprio di:
– Euro …… in relazione al Capitale Iniziale versato da IOTA Ltd a DELTA;
– Euro …… originata dal Credito Rinunciato di Euro ……, ragguagliato per tenere conto del periodo che intercorre tra la data della rinuncia (28 giugno 2016) e la chiusura dell’esercizio (31 marzo 2017).
L’istante precisa, altresì, che nel medesimo periodo d’imposta chiuso al 31 marzo 2017, oltre alle variazioni in aumento “da conferimento” di cui sopra, deve tener conto di:
– una variazione in aumento pari agli utili accantonati a riserve disponibili negli esercizi pregressi, per complessivi Euro ……;
– una variazione in diminuzione complessivamente pari a Euro ……, generatasi per effetto della distribuzione di riserve nel corso degli anni e, per il limitato importo di Euro ……, a fronte del versamento erogato nel corso del 2014 a favore di KAPPA S.r.l., società che ad oggi non risulta più parte del medesimo gruppo della Società ex articolo 2359 c.c.. Tuttavia, la Società segnala che i Conferimenti ricevuti (Capitale Iniziale e Credito Rinunciato) rientrerebbero nell’ambito applicativo della disposizione antielusiva speciale, considerato che taluni dei limited partners dei Fondi al vertice della catena societaria sono localizzati in Stati che, alla data di erogazione dei predetti conferimenti, non erano inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996.
Ciò posto, sulla base della documentazione e delle informazioni prodotte, ALFA chiede la disapplicazione della disposizione di cui all’articolo 10, comma 4, del Nuovo Decreto ACE:
a) in via principale, con riferimento all’intero importo dei Conferimenti (Capitale Iniziale e Credito Rinunciato), per complessivi Euro ……. Con specifico riferimento al Credito Rinunciato, l’Istante ritiene che la disapplicazione integrale della disposizione antielusiva in esame non sia preclusa dalla circostanza che una percentuale minoritaria del predetto credito provenga da limited partners delle Partnership residenti in Stati non white listed;
b) in via subordinata, con riferimento a un importo di Euro ……, corrispondente all’intero importo del Capitale Iniziale e alla porzione del 90,37 per cento del Credito Rinunciato di cui si è provata la provenienza da soggetti residenti in Stati white listed inclusi, alla data dell’erogazione, nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, per i quali è senza dubbio possibile verificare l’assenza di una duplicazione del beneficio ACE grazie allo scambio di informazioni esistente tra l’Italia e lo Stato di residenza dei soggetti indirettamente conferenti. Si tratta, in particolare, della porzione del Credito Rinunciato proveniente dai limited partners di THETA e ETA residenti in Stati white listed;
c) in via ulteriormente subordinata, con riferimento a un importo di Euro …… sul totale complessivo di Euro …… dei Conferimenti. Nel periodo d’imposta 2016/2017 in esame, infatti, il Credito Rinunciato, pari a Euro …… genera una variazione in aumento di soli Euro ……, in quanto ex articolo 5, comma 5, del Nuovo decreto ACE l’importo del credito rinunciato deve essere ragguagliato in riduzione per tenere conto del tempo che intercorre tra la data della rinuncia e la chiusura dell’esercizio. In altri termini, posto che il pericolo di moltiplicazione del beneficio ACE con riferimento al Credito Rinunciato si verifica solamente in relazione all’importo che genera una variazione in aumento in capo alla Società, si ritiene legittimo sterilizzare la variazione in diminuzione originata dalla predetta rinuncia per l’importo di Euro …… che non genera una corrispondente variazione in aumento in ragione del ragguaglio ad anno.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione al periodo d’imposta chiuso al 31 marzo 2017, la Società ritiene sussistenti i presupposti per la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 10, comma 4, del Nuovo decreto ACE con riferimento ai Conferimenti ricevuti, pari a Euro …….
A tal fine intende dimostrare, sulla base dei chiarimenti forniti nel paragrafo 3.1. della circolare n. 21/E del 2015:
a) la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese white listed;
b) l’assenza di fenomeni di duplicazione dell’agevolazione ACE.
Con specifico riferimento al punto sub a), l’istante fa presente che il Capitale Iniziale è stato erogato attingendo, indirettamente, da somme reperite da EPSILON da istituti di credito residenti in Stati white listed e tale circostanza dovrebbe essere di per sé sufficiente a dimostrare che lo stesso non proviene da soggetti residenti in Stati non collaborativi.
Il Credito Rinunciato ricevuto da ALFA proviene indirettamente dai Fondi che hanno ricevuto le predette somme dai propri limited partner/soci, erogandole successivamente (indirettamente) a DELTA.
L’istante precisa, inoltre, che:
– le quattro Partnership sono entità trasparenti ai fini fiscali e pertanto non sono assoggettate a tassazione nel loro Stato d’incorporazione (Guernsey);
– THETA e ETA, le partnership da cui proviene il 95,14 per cento delle somme indirettamente erogate dai Fondi, sono partecipate da investitori terzi, mentre le restanti entità sopra indicate sono le società per il tramite delle quali a vario titolo hanno partecipato all’investimento i manager e i partner di GAMMA e/o gli industrial advisor di GAMMA.
L’istante fornisce, per ciascuna società, informazioni circa la residenza fiscale dei limited partner/soci da cui indirettamente proviene il Credito Rinunciato, dalle quali emerge, in definitiva, che nessuno dei limited partner di THETA e ETA è fiscalmente residente in Italia e che il 94,98 per cento di essi risiede in Stati white listed, con la conseguenza che la porzione del Credito Rinunciato indirettamente erogata da THETA e ETA è da considerarsi proveniente in pari percentuale da soggetti residenti in Stati white listed.
Come risulta anche dalla dichiarazione sostitutiva di GAMMA allegata all’istanza di interpello di BETA:
– il 52,85 per cento dei limited partner di THETA e ETA sono fondi pensione pubblici;
– il 17,16 per cento dei limited partner di THETA e ETA sono fondi sovrani, ovvero speciali veicoli di investimento pubblici controllati direttamente dai governi dei relativi Paesi, che vengono utilizzati per investire le riserve di valuta estera in strumenti finanziari e altre attività.
GAMMA investments è una società stabilita nel Guernsey e partecipata da tre limited partner, veicoli societari riconducibili ai manager di GAMMA, di cui due veicoli residenti in Guernsey (Stato non white listed) e uno residente in Cina (Stato white listed).
OMICRON è una partnership stabilita nel Guernsey e partecipata da 123 investitori (in larga prevalenza persone fisiche), di cui solo 10 risiedono in Stati non white listed.
RHO è una partnership stabilita nel Guernsey e partecipata da 47 limited partner (in larga prevalenza persone fisiche), di cui solo 11 risiedono in Stati non white listed.
SIGMA Sarl è una società di capitali di diritto lussemburghese partecipata interamente da un veicolo appartenente a GAMMA, mentre i manager di GAMMA investono in SIGMA Sarl tramite strumenti di debito emessi dalla stessa SIGMA Sarl.
Passando al punto sub b), l’istante fornisce le informazioni che ritiene idonee a dimostrare che l’erogazione ad ALFA del Credito Rinunciato non determini una moltiplicazione del beneficio ACE per il periodo d’imposta chiuso al 31 marzo 2017.
Innanzitutto, precisa che l’Istante è controllata (in via indiretta) contrattualmente, ex articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile, dal General Partner dei Fondi, GAMMA GP LP. Quest’ultimo dispone, infatti, del potere di gestione dei Fondi, che a loro volta detengono, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria dell’Istante.
Inoltre, il General Partner detiene ex art. 2359 c.c. il controllo delle seguenti ulteriori società fiscalmente residenti in Italia:
A S.r.l.
B S.r.l.
C S.r.l.
D S.r.l.
E S.r.l.
F S.r.l.
G S.r.l.
H S.r.l.
I S.r.l.
L S.r.l. Unipersonale
M S.r.l.
N S.r.l.
O S.r.l.
P S.r.l.
BETA S.p.A.
TAU 1 S.p.A.
TAU 2 S.p.A.
Ciò premesso, l’assenza di una moltiplicazione del beneficio ACE è comprovata, a parere dell’istante, dai seguenti elementi:
– il conferimento indirettamente erogato dai limited partner per finanziare l’acquisto di BETA, compiutamente descritto nell’istanza di interpello di BETA menzionata sopra, ha generato incrementi di capitale in capo a tutti i soggetti italiani che hanno ricevuto tali somme a titolo di conferimento lungo la catena societaria e, in particolare, in capo a TAU 1 S.p.A. (“TAU 1”), TAU 2 S.p.A. (“TAU 2”) e TAU 3 S.p.A. (“TAU 3”, successivamente fusa in BETA). Tuttavia, tali incrementi di capitale proprio non hanno generato una moltiplicazione del beneficio ACE, atteso che ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Nuovo decreto ACE:
(i) l’incremento di capitale proprio di Euro …… di cui ha beneficiato TAU 1 (Euro …… in sede di costituzione e il residuo importo a fronte del conferimento ricevuto dai Fondi in data ….) è sterilizzato in capo a TAU 1 per Euro ……, corrispondente al conferimento complessivo effettuato da TAU 1 a favore di TAU 2 (Euro …… in sede di costituzione ed il residuo importo in sede di successivo aumento di capitale); e
(ii) l’incremento di capitale proprio di Euro …… di cui ha beneficiato TAU 2 (Euro …… in sede di costituzione e il residuo importo a fronte del successivo conferimento ricevuto da TAU 1 e dal management di BETA), è sterilizzato in capo a TAU 2 per Euro ……, corrispondente al conferimento effettuato a favore di TAU 3;
– ad eccezione degli incrementi di capitale proprio di cui sopra, oltre ad ALFA, al 31 dicembre 2016 le altre società residenti in Italia controllate dal General Partner ex art. 2359 c.c. ad aver beneficiato di un incremento di capitale proprio rilevante ai fini ACE per effetto di conferimenti in denaro (per un totale complessivo pari ad euro ……) sono esclusivamente le seguenti:
– I S.r.l.: euro … nel 2016
– E S.r.l.: euro … nel 2013
– A S.r.l.: euro … nel 2014-2016
– H S.r.l.: euro … nel 2015
– L S.r.l. Unipersonale: euro … nel 2016
– M S.r.l.: euro … nel 2014
– F S.r.l.: euro … nel 2016
– D S.r.l.: euro … nel 2015.
A parere dell’istante, tuttavia, tali incrementi di capitale proprio non si sono originati mediante l’utilizzo delle medesime somme di denaro utilizzate dai Fondi per erogare indirettamente il Credito Rinunciato a favore di ALFA e, pertanto, non possono aver determinato una moltiplicazione del beneficio ACE all’interno del gruppo di società controllate dal General Partner.
A riprova di tale circostanza, l’istante evidenzia che nessuna delle predette società fiscalmente residenti in Italia controllate dal General Partner ex articolo 2359 c.c. ha effettuato, direttamente o indirettamente, conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisti di aziende o di partecipazioni di controllo nei confronti dei Fondi, del General Partner e/o a favore di altri soggetti controllati ex articolo 2359 c.c. dal General Partner e residenti in Stati non white listed.
Una ulteriore riprova del fatto che il Credito Rinunciato proveniente dai Fondi non abbia generato una duplicazione del beneficio ACE si rinviene dall’analisi dei soggetti che hanno investito nelle Partnership:
– le quattro Partnership sono entità dal capitale estremamente frazionato, con la conseguenza che nessuna volontà di duplicazione della base ACE risulta rinvenibile;
– le decisioni d’investimento delle Partnership sono prese dal General Partner. Al contrario, i limited partner non hanno alcun potere di indirizzare le scelte di investimento; in sostanza, i limited partner non possono in alcun modo aver influenzato le politiche di gestione delle Partnership al fine di generare una moltiplicazione della base ACE in capo a più società residenti in Italia;
– i limited partner di THETA e ETA, da cui proviene il 95,14 per cento dell’investimento complessivo dei Fondi, sono per il 94,98 per cento investitori residenti in Stati white-listed, per i quali è possibile verificare l’assenza di una duplicazione del beneficio ACE grazie allo scambio di informazioni esistente tra l’Italia e lo Stato di residenza dei soggetti indirettamente conferenti;
– il 52,85 per cento dei limited partner di THETA e ETA sono fondi pensione pubblici e il 17,16 per cento sono fondi sovrani. Con riferimento a tali soggetti, già solo per la natura dell’investitore, deve escludersi che tali entità possano essere state destinatarie di un apporto di capitale di una società residente in Italia al fine di ottenere una duplicazione del beneficio ACE;
– gran parte dei limited partner sono fondi (d’investimento o di pensione) residenti in Stati white listed e soggetti a vigilanza nel relativo Stato d’incorporazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’Istante ha presentato istanza di interpello probatorio in relazione alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione ACE con riferimento a due distinti incrementi di capitale proprio derivanti rispettivamente da:
– un conferimento in denaro ereditato a seguito della fusione con DELTA (ricevuto da quest’ultima nel corso del 2015) proveniente da un “pool di banche”;
– una rinuncia a credito del 28 giugno 2016 proveniente indirettamente dai fondi citati nell’istanza.
L’Istante ha richiesto l’applicazione della disciplina antielusiva dettata in materia di ACE dal Nuovo decreto ACE.
Si rammenta, al riguardo, che la possibilità di applicare anticipatamente le nuove disposizioni antielusive è stata confermata con la circolare del 26 ottobre 2017, n. 26/E, nella quale è stato chiarito che, in relazione ai periodi d’imposta 2016 e 2017, è rimessa al singolo contribuente la facoltà di anticipare, purché integralmente, le disposizioni dettate all’articolo 10 del Nuovo decreto ACE.
Tanto premesso, nell’articolo 10, comma 4, del Nuovo decreto ACE è prevista la riduzione della base di calcolo dell’ACE in capo al conferitario per un importo pari ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo.
Tuttavia, nella predetta disposizione è limitata l’indagine c.d. look through in presenza di fondi d’investimento dotati di determinate caratteristiche. In particolare, è previsto che l’indagine effettuata dal contribuente sulla provenienza dei conferimenti, in presenza “di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo”.
L’istante fa presente che i fondi d’investimenti localizzati nello Stato di Guernsey (“Fondi GAMMA”) non sono fondi regolamentati.
Nel caso di specie non risulta, pertanto, applicabile il più lieve onere probatorio previsto nel citata disposizione.
Ciò premesso deve comunque riconoscersi al contribuente la possibilità di fornire le informazioni idonee a dimostrare che, nel suo caso concreto, non si siano prodotti gli effetti duplicativi scongiurati dalla disposizione antielusiva speciale contenuta nel comma 4 dell’articolo 10 del Nuovo decreto ACE. A questo proposito, occorre fare riferimento alla circolare n. 21/E del 2015, nella quale sono indicate le informazioni che il contribuente deve fornire all’amministrazione finanziaria per dimostrare che non si sono verificati gli effetti duplicativi che la disposizione antielusiva speciale vuole evitare.
Al riguardo, si osserva che in merito al conferimento in denaro ereditato a seguito della fusione con DELTA spa (ricevuto da quest’ultima nel corso del 2015) proveniente da un pool di banche, l’istante ha dichiarato che queste ultime, individuate con elenco, sarebbero soggetti terzi non riconducibili alla compagine sociale di ALFA.
La circostanza per cui i suddetti conferimenti provengono da soggetti terzi non riconducibili alla compagine sociale di ALFA risulta idonea ad escludere che in relazione a tali somme, possa essersi verificato l’effetto duplicativo del beneficio che l’articolo 10 del decreto ACE contrasta.
In merito alla rinuncia a credito del 28 giugno 2016 proveniente per circa il 95,14 per cento dalle partnership THETA e ETA – l’istante ha fornito i relativi partnership agreements nonché i nominativi e la residenza fiscale dei limited partner/soci da cui indirettamente proviene il Credito Rinunciato.
Da tali documenti emerge che nessuno dei limited partner di THETA e ETA è fiscalmente residente in Italia e che il 94,98 per cento di essi risiede in Stati white listed, con la conseguenza che la porzione del Credito Rinunciato indirettamente erogata da THETA e ETA è da considerarsi proveniente in pari percentuale da soggetti residenti in Stati white listed.
In particolare, come risulta anche dalla dichiarazione sostitutiva di GAMMA allegata all’istanza di interpello di BETA:
– il 52,85 per cento dei limited partner di THETA e ETA sono fondi pensione pubblici;
– il 17,16 per cento dei limited partner di THETA e ETA sono fondi sovrani, ovvero speciali veicoli di investimento pubblici controllati direttamente dai governi dei relativi Paesi, che vengono utilizzati per investire le riserve di valuta estera in strumenti finanziari e altre attività.
La trasparenza fiscale di THETA e ETA nello Stato di Guernsey è stata confermata da GAMMA G.P. Limited con dichiarazione sostitutiva. Ciò posto, con riferimento alla porzione del Credito Rinunciato indirettamente erogata da THETA e ETA proveniente da soggetti residenti in Stati white listed, occorre analizzare i flussi finanziari intercorsi tra le società appartenenti al medesimo gruppo di ALFA al fine di verificare l’assenza di fenomeni duplicativi.
Sulla base di quanto rappresentato dall’istante, nel periodo compreso tra l’1/1/2011 e il 31/03/2017, nessuna delle società fiscalmente residenti in Italia, controllate dal General Partner ex articolo 2359 c.c. ha effettuato, direttamente e/o indirettamente, conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisti di aziende o di partecipazioni di controllo nei confronti dei fondi, del GP e/o in favore di altri soggetti controllati ex articolo 2359 c.c. dal GP residenti in Stati non white listed e che “non vi sono ulteriori flussi di denaro di cui all’art. 10 del D.M. ACE 3 agosto 2017 – oltre a quelli rappresentati in istanza e nella documentazione integrativa – posti in essere dalla società istante e/o dalle altre società residenti del gruppo con altri soggetti facenti parte della compagine sociale (i Fondi e/o il General Partner e/o società in cui i Fondi e il GP detengono partecipazioni).
Non vi sono flussi in uscita ex art. 10 del D.M. ACE 3 agosto 2017 posti in essere da società del gruppo italiane verso entità black-list della compagine sociale (come sopra definita)”.
Tali circostanze escludono che le somme che hanno determinato un beneficio ACE in capo all’istante possano avere in precedenza prodotto una giovamento fiscale in capo ad altri soggetti del gruppo, e quindi esclude il verificarsi degli effetti duplicativi del beneficio che la disposizione normativa contrasta.
Riguardo, infine, alla parte dei conferimenti provenienti dagli altri veicoli di investimento (GAMMA Investments, OMICRON, RHO e SIGMA Sarl), non sono state fornite dall’istante le informazioni richieste al fine di consentire la disapplicazione del citato articolo 10 citato.
Tutto ciò considerato, si esprime parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva speciale di cui al citato articolo 10 limitatamente alla porzione del Credito Rinunciato indirettamente erogata da THETA e ETA proveniente da soggetti residenti in Stati white listed, nonché ai conferimenti ereditati a seguito della fusione con la società DELTA.
La presente risposta, che ha valenza annuale, è riferita esclusivamente al periodo d’imposta chiuso al 31 marzo 2017 e si basa sulle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo censurabile ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 volto, in particolare, alla creazione artificiosa di base ACE.
Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disapplicazione della norma antielusiva in oggetto e non anche alla correttezza della determinazione della base agevolabile ACE dell’Istante, che potrà dunque costituire oggetto di esame in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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