AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 31 dicembre 2018, n. 20

Interpello Articolo 11, comma 1, lettera b), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato distribuiti da una società “figlia” UE.

Il regime di imposizione integrale dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società conduit “figlia”, ai sensi della c.d. Direttiva madre-figlia n. 90/435/CE, ma “provenienti” da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, quando la fattispecie considerata ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 della citata direttiva. Ai fini della disapplicazione del citato articolo 89, comma 3, del TUIR, l’esame condotto dall’Amministrazione fiscale italiana non può essere limitato all’applicazione di criteri generali predeterminati, ma dovrà essere effettuato caso per caso. L’analisi specifica si basa piuttosto che su semplici quantificazioni del carico fiscale subìto dagli utili percepiti dalla “madre” italiana, sulla circostanza che la partecipazione nel soggetto localizzato nel tax haven non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera congrua.

La circostanza che la società intermedia UE abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC di cui all’articolo 167, comma 8-bis, del TUIR, non essendo considerata una “costruzione di puro artificio”, non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l’imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.