AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 15 dicembre 2020, n. 48
Disciplina degli impianti di distribuzione non presidiati (ghost-station) – Chiarimenti operativi
A seguito dell’open hearing tenutosi lo scorso 20 novembre, sono pervenute richieste di chiarimento, da parte delle Associazioni di categoria e di taluni esercenti impianti di distribuzione non presidiati, relativamente ai seguenti aspetti:
1) Documentazione da allegare alla denuncia integrativa per impianti già attivi al 1° dicembre 2020;
2) Rilascio dell’autorizzazione alla tenuta del registro telematico. Periodo di prova delle funzionalità del sistema elettronico dell’esercente;
3) Tenuta e storicizzazione dei dati contabili di impianto da parte dell’esercente;
4) Registrazioni di presa in carico da parte dell’esercente.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
- Documentazione da allegare alla denuncia integrativa per impianti già attivi al 1° dicembre 2020
Come prescritto nella circolare 30/2020, gli esercenti ghost-station già munite di licenza di esercizio al 1° dicembre 2020, nella denuncia integrativa da presentarsi entro tale data, sono tenuti a fornire solo le informazioni necessarie per consentire il rilascio del registro telematico (NOTA 1) da parte dell’UD territorialmente competente.
L’ulteriore documentazione tecnica relativa all’impianto, laddove non già acquisita da tale UD, potrà essere presentata in un momento successivo, come scadenzato nella predetta circolare 30/2020.
Al riguardo si chiarisce che:
– alla presentazione della denuncia integrativa, potrà essere allegata una comunicazione attestante la conformità tecnica delle apparecchiature dell’impianto (Self service device, colonnine erogatrici, sonde di livello, software di gestione, terminali di piazzale, ecc…) in luogo dell’autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/00 prevista dalla circolare 30/2020;
– per la certificazione dello scostamento lineare delle sonde di livello al momento della taratura (NOTA 2), possono essere sufficienti anche due soli riscontri a livello alto e a livello basso, tralasciando il livello medio laddove i primi due diano esito congruente con la prescritta tolleranza di +/- 100 litri nonché come sviluppo del serbatoio in base alla differenza tra i due livelli. Tale scelta dovrà essere effettuata dalla società di manutenzione all’atto di effettuazione della taratura.
Restano fermi i chiarimenti già forniti con la nota prot.418067 del 17 novembre 2020 che, ad ogni buon conto, si allega alla presente circolare.
- Rilascio autorizzazione alla tenuta del registro telematico. Periodo di prova delle funzionalità del sistema elettronico dell’esercente
Al fine di pervenire all’attivazione del registro telematico per l’anno 2021, ricevuta la denuncia integrativa debitamente compilata, l’UD competente sull’impianto procederà:
a) a predisporre il registro telematico dell’impianto identificandone il protocollo e la data;
b) ad attivare un registro telematico di prova, sul quale gli esercenti potranno effettuare una sperimentazione dei propri sistemi elettronici per non oltre tre mesi dalla data di autorizzazione, prima di iniziare a compilare il registro telematico;
c) a rilasciare l’autorizzazione di cui all’art.10, comma 2 della determinazione.
Durante il periodo di sperimentazione, che, per quanto sopra esposto potrebbe protrarsi anche nei primi mesi del 2021, l’esercente, laddove l’UD non abbia già proceduto al rilascio del registro cartaceo per l’anno 2021, terrà la prescritta contabilità di cui all’art.25, comma 4 del TUA proseguendo le scritturazioni sul registro cartaceo rilasciato per l’anno 2020.
Ultimata la sperimentazione, in una data entro i predetti tre mesi, l’esercente procederà in autonomia alla prima scritturazione del registro telematico, come prescritto nella circolare 29/2020 (NOTA 3).
Alla data di prima scritturazione l’esercente chiuderà in autonomia il predetto registro cartaceo, per la successiva conservazione nel luogo di conservazione indicato per la ghost station fino al termine del 2026.
Il registro telematico avrà validità a decorrere dalla predetta data di prima scritturazione fino alla revoca della licenza di esercizio di cui all’art.25, comma 4 del TUA.
L’esercente trasmetterà il prospetto riepilogativo cartaceo per l’anno 2020, entro il 31 gennaio 2021, con riferimento alle movimentazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’esercente trasmetterà il prospetto riepilogativo per l’anno 2021, in forma esclusivamente telematica, secondo le disposizioni dell’art.7, comma 4 della determinazione (NOTA 4), con riferimento alle movimentazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Le suddette prescrizioni di esercizio per il periodo transitorio saranno, comunque, riportate nel provvedimento di autorizzazione dell’UD di cui al predetto punto c).
- Tenuta e storicizzazione dei dati contabili di impianto da parte dell’esercente
Ai sensi dell’art.7, comma 5 della determinazione prot.724 del 21 marzo 2019 (determinazione ghost station), i dati contabili trasmessi al sistema informativo dell’Agenzia sono la copia di quelli storicizzati nel concentratore esterno come rilevati dal concentratore di stazione.
Pertanto, la tenuta e storicizzazione dei dati contabili in forma dematerializzata è, di norma, effettuata dall’esercente nel concentratore esterno.
Ai sensi dell’art.4, comma 2 della determinazione ghost-station, il concentratore di stazione supplisce a tale funzione solo per gli impianti in cui il concentratore esterno non sia presente.
- Registrazione di presa in carico da parte dell’esercente
Gli esercenti ghost-station sono inclusi tra i destinatari interconnessi di cui alla determinazione direttoriale prot.138764 del 10 maggio 2020 (determinazione e-DAS).
Pertanto, il dato di carico di cui all’art.7, comma 1 della determinazione ghost-station, con indicazione degli estremi dell’e-DAS a scorta del carico stesso, coincide con la comunicazione telematica relativa a ciascun e-DAS ricevuto utilizzando il CRS di cui all’art.9, comma 1 della determinazione e-DAS.
Quindi, per gli esercenti impianti non presidiati, il puntuale assolvimento dell’obbligo di registrazione dei carichi di cui all’art.7, comma 1 della determinazione ghost-station comporta l’assolvimento degli obblighi di cui all’art.9, commi 1 e 2 della determinazione e- DAS.
La conservazione dell’e-DAS è effettuata nel concentratore esterno ovvero nel concentratore di stazione, ovviamente in forma dematerializzata.
—
Note:
(1) Come indicato nel par.5 della circolare 30/2020, alla scadenza del 1° dicembre 2020, “per gli impianti già in attività, l’integrazione documentale sarà limitata ad acquisire solo le informazioni già necessarie affinché l’UD competente possa censire l’impianto nell’applicativo AIDA -> Accise → Registri telematici e rilasciare l’autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati del registro di c/s secondo le novità introdotte dalla determinazione”.
(2) Cfr. circolare 30/2020 par.1, lettera c), numero 9.
(3) Cfr circolare 29/2020, paragrafo 1, ultimo periodo: “In tale data, ciascuna sezione del registro telematico dovrà essere inizializzata dall’esercente con il valore della giacenza della corrispondente sezione del registro cartaceo.”
(4) Cfr. Circolare 38/2020.
Allegato
(AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 17 novembre 2020, n. 418067/RU)
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