CONI – Circolare 24 luglio 2018

Disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla U.E.

A seguito delle modificazioni intervenute nell’arco del tempo, con la presente circolare si intende offrire un quadro riepilogativo delle disposizioni normative vigenti e fornire indicazioni di carattere pratico in merito a dubbi interpretativi e a numerosi quesiti posti sull’applicazione delle circolari precedenti, consultabili sul sito CONI.

VISTI D’INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT O ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

(durata superiore a 90 giorni)

Quote d’ingresso

Il limite massimo degli ingressi degli atleti non appartenenti alla U.E. impegnati nell’attività agonistica di alto livello, è annualmente fissato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI.

Le richieste di visto possono essere accettate dalle FSN entro il limite delle quote loro assegnate.

Le FSN che hanno sia il settore professionistico che dilettantistico, stabiliscono autonomamente se destinare tutte le quote assegnate solo ad un settore o ad entrambi.

Entro il limite delle quote, s’intendono inclusi sia gli atleti che effettuano il primo ingresso in Italia, sia gli atleti già presenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi sportivi, di lavoro, familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili).

Gli atleti tesserati da una FSN per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva, dovranno corrispondere a una nuova quota.

E’ consentito il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell’ambito della medesima FSN.

Il visto ritirato dallo sportivo straniero è considerato come quota utilizzata, la quale non potrà essere recuperata salvo nei casi in cui:

1. l’atleta straniero non intenda più sottoscrivere il contratto o non intenda giungere sul territorio italiano per espletare l’attività sportiva a favore della Società richiedente;

2. l’atleta straniero giunto sul territorio risulti non idoneo agli accertamenti medico-sanitari alla pratica sportiva e non abbia disputato alcuna gara.

Nel caso in cui l’atleta non ritiri il visto o non intenda più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la FSN dovrà darne tempestiva comunicazione al CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.

Tipologia visto

Lavoro Subordinato/Sport

a. La Società Sportiva che intende avvalersi della prestazione di sportivi non appartenente alla U.E., deve formulare una proposta di contratto di soggiorno compilando l’apposito modello (Mod. SP) e una richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata, dandone comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad inviare il relativo Nulla Osta direttamente al CONI.

b. La Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della Società necessari per l’autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica.

c. Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote e acquisito il Nulla Osta della Questura, emetterà la “dichiarazione nominativa d’assenso” e la inoltrerà via mail esclusivamente alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile per lo sportivo entrare in possesso di detto documento.

d. Lo sportivo straniero entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia dovrà presentarsi allo Sportello unico competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno, richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno.

Attività Sportiva Dilettantistica

a. La Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi non appartenenti alla U.E. deve formulare una richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica alla FSN cui è regolarmente affiliata, dandone comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad inviare il relativo Nulla Osta direttamente al CONI; lo sportivo dilettante non è tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno: gli oneri previsti da detto contratto sono assunti dalla Società Sportiva (alloggio, assistenza, sostentamento, spese di rimpatrio).

b. La Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della Società necessari per l’autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica.

c. Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote ed acquisito il Nulla Osta della Questura, emetterà la “dichiarazione nominativa d’assenso” e la inoltrerà via mail esclusivamente alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile per lo sportivo entrare in possesso di detto documento.

d. Lo sportivo non appartenente alla U.E. entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia dovrà presentarsi allo Sportello unico competente per richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno.

(la Federazione Italiana Giuoco Calcio non dà seguito a richieste di visto per attività̀ sportiva dilettantistica, in quanto attribuisce le quote esclusivamente al settore professionistico)

Minori

La normativa vigente prevede che l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d’istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Le richieste di visto per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni, dovranno essere corredate dall’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. La Società Sportiva dovrà garantire il rispetto delle norme relative al soggiorno del minore per tutto il periodo di permanenza in Italia fino al suo rientro nella Nazione di provenienza.

Adempimenti

A seguito dell’ingresso in Italia dello sportivo non comunitario dovranno essere compiuti i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario.

Permesso di Soggiorno

E’ un documento essenziale ai fini del tesseramento.

Il legale rappresentante della società che si avvale delle prestazioni di sportivi privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di Legge, è soggetto a sanzioni da parte dell’Autorità Giudiziaria (L.189/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo non appartenente alla U.E. dovrà accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare l’Italia per effettuare trasferte all’estero.

Richiesta

Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica da compilare, alla quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico dove lo sportivo straniero dovrà recarsi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

La ricevuta dell’assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un visto di tipo “D” con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio.

Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo non comunitario per espletare tutte le formalità relative alla concessione del permesso di soggiorno.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno dovrà esserne inviata copia alla F.S.N. di appartenenza.

Rinnovo

Rinnovo Permesso Soggiorno per Lavoro Subordinato/Sport

 a. presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza – della richiesta di rinnovo che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza;

b.  invio del nulla osta del CONI alla Questura competente;

c.  inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.

Rinnovo Permesso Soggiorno per Attività Sportiva Dilettantistica

Il rinnovo del permesso di soggiorno comporta:

a. presentazione da parte della Società Sportiva – entro 60 giorni dalla scadenza -della richiesta di rinnovo (secondo il fac-simile del Mod. B) che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno);

b.  predisposizione ed invio del nulla osta (Mod. B) da parte del CONI alla Questura competente;

c. inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.

Gara Sportiva

(durata inferiore a 90 giorni)

Il visto per gara sportiva può essere richiesto per una durata pari all’effettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino a un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni.

La richiesta di visto per gara sportiva presentata dalle FSN dovrà pervenire con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto all’evento e dovrà contenere:

– la lista dei nominativi: atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva);

– le date di nascita;

– i numeri dei passaporti e la loro validità;

– il ruolo di ciascun componente la delegazione;

– la sistemazione alloggiativa;

– il soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria;

– i minori dovranno essere accompagnati da un maggiorenne facente parte della delegazione o da un familiare in possesso di regolare visto di diversa tipologia (turismo, invito …).

Le rettifiche concernenti i nominativi vanno presentate tempestivamente dalle FSN al CONI, al fine di evitare il ritiro del visto da parte di coloro che non sono più autorizzati.

Le FSN informeranno il CONI nei casi di:

– mancato arrivo in Italia di tutte le persone per le quali è stato richiesto il visto;

– mancato rientro nel loro Paese di origine al termine della manifestazione.

Non è possibile svolgere attività sportiva a titolo continuativo a favore di una Società Sportiva italiana per coloro che sono entrati in Italia con un visto turistico o con un visto per gara sportiva.

In caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, è necessario darne comunicazione alla Questura territorialmente competente.

La normativa vigente prevede la richiesta del permesso di soggiorno nel caso in cui il periodo di permanenza in Italia sia superiore agli 8 giorni.

Si conferma che non è possibile dar seguito a eventuali richieste relative ad eventi dedicati a categorie master.

Modalità di trasmissione

Come in uso, tutte le richieste dovranno essere trasmesse dalle FSN e DSA al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica – per posta elettronica visti@coni.it – certificata pi_visti@cert.coni.it –