La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10157 depositata il 28 maggio 2020 intervenendo in tema di applicazione della disciplina delle società di comodo e del reddito minimo nell’affitto d’azienda ha affermato che “il contratto d’affitto d’azienda, invero, non rientra tra le ipotesi d’impossibilità oggettiva di percepire ricavi maggiori perché esso è espressione della manifestazione di volontà del contribuente che, per potere essere esonerato dall’applicazione della norma antielusiva, è tenuto a dimostrare che, quando stipulò il contratto, determinate ragioni oggettive – che non si riducono, né si condensano nella manifestazione della volontà contrattuale che conduce alla stipula dell’affitto – non consentivano la pattuizione di un canone più alto.”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento risultando i redditi dichiarati dalla ricorrente odierna inferiori a quelli minimi previsti dall’art. 30, comma 1, l. n. 724 del 1994, la stessa si palesava “non operativa” e conseguente recupero fiscale dell’eccedenza d’imposta compensata. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettano le doglianze della ricorrente. La società contribuente impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata. La contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici di legittimità, riaffermano che “In materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 l. n. 724 del 1994, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto”
Inoltre, i giudici del palazzaccio, sottolineano che la società che lamenti la straordinarietà delle circostanze idonee a comportare la disapplicazione dell’art. 30, comma 5, l. n. 724 del 1994, non può limitarsi, in corso di causa, ad allegare un contratto e ad insistere nell’attribuirvi rilevanza, adducendo la propria impossibilità giuridica di aumentare unilateralmente in costanza di rapporto il canone d’affitto del cespite aziendale, infine negando la necessità della prova ostica dell’esistenza di ragioni oggettive impedienti la pattuizione di un corrispettivo maggiore.
Infine viene affermato nella sentenza in commento che la prova da fornire da parte della contribuente astrattamente suscettibile di essere fornita con la produzione in giudizio della documentazione attestante le condizioni di mercato dell’epoca e le eventuali altre offerte ricevute prima di determinarsi a concedere in affitto la propria azienda verso un canone non conforme, per difetto, ai parametri normativi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 maggio 2020, n. 10157 - In materia di società di comodo il contratto d'affitto d'azienda non rientra tra le ipotesi d'impossibilità oggettiva di percepire ricavi maggiori perché esso è espressione della manifestazione…
- Corte di Cassazione sentenza n. 31302 depositata il 24 ottobre 2022 - L'inapplicabilità delle sanzioni tributarie si realizza per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13225 depositata il 27 aprile 2022 - In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa" se…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2019, n. 23851 - In tema di Irpef, l'imprenditore che concede in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20807 Tributi - Disciplina delle società di comodo - Applicabilità - Società agricole - In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24060 - In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…