La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10157 depositata il 28 maggio 2020 intervenendo in tema di applicazione della disciplina delle società di comodo e del reddito minimo nell’affitto d’azienda ha affermato che “il contratto d’affitto d’azienda, invero, non rientra tra le ipotesi d’impossibilità oggettiva di percepire ricavi maggiori perché esso è espressione della manifestazione di volontà del contribuente che, per potere essere esonerato dall’applicazione della norma antielusiva, è tenuto a dimostrare che, quando stipulò il contratto, determinate ragioni oggettive – che non si riducono, né si condensano nella manifestazione della volontà contrattuale che conduce alla stipula dell’affitto – non consentivano la pattuizione di un canone più alto.”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento risultando i redditi dichiarati dalla ricorrente odierna inferiori a quelli minimi previsti dall’art. 30, comma 1, l. n. 724 del 1994, la stessa si palesava “non operativa” e conseguente recupero fiscale dell’eccedenza d’imposta compensata. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettano le doglianze della ricorrente. La società contribuente impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata. La contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici di legittimità, riaffermano che “In materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 l. n. 724 del 1994, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto”

Inoltre, i giudici del palazzaccio, sottolineano che la società che lamenti la straordinarietà delle circostanze idonee a comportare la disapplicazione dell’art. 30, comma 5, l. n. 724 del 1994, non può limitarsi, in corso di causa, ad allegare un contratto e ad insistere nell’attribuirvi rilevanza, adducendo la propria impossibilità giuridica di aumentare unilateralmente in costanza di rapporto il canone d’affitto del cespite aziendale, infine negando la necessità della prova ostica dell’esistenza di ragioni oggettive impedienti la pattuizione di un corrispettivo maggiore.

Infine viene affermato nella sentenza in commento che la prova da fornire da parte della contribuente astrattamente suscettibile di essere fornita con la produzione in giudizio della documentazione attestante le condizioni di mercato dell’epoca e le eventuali altre offerte ricevute prima di determinarsi a concedere in affitto la propria azienda verso un canone non conforme, per difetto, ai parametri normativi.