MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 22 febbraio 2024
Disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti (investment management exemption)
Art. 1
I veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato
1. Ai fini dell’applicazione dei commi 7, 7-ter e 7-quater dell’art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato indicati al comma 2, il soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel medesimo territorio, che, in nome o per conto di tali veicoli o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli di investimento, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
2. Ai fini dell’applicazione dei commi 7, 7-ter e 7-quater dell’art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:
a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011;
b) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio di cui all’art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che presentano i seguenti requisiti:
1) il patrimonio dell’organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;
2) l’organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011;
c) gli enti, residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata e nei quali sono rispettate le seguenti condizioni:
1) nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) il capitale raccolto è gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.
3. Le società, non residenti nel territorio dello Stato, controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli di investimento di cui al comma 2 devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio di cui all’art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Al fine del computo dell’ammontare della partecipazione di cui al comma 2, lettera c), n. 1), sono escluse le partecipazioni prive di diritti amministrativi. L’applicazione della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospesa quando il veicolo d’investimento raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce il capitale esistente, purchè la sospensione non sia superiore a dodici mesi. Dal momento in cui il veicolo avvia le attività di liquidazione del patrimonio, al fine di rimborsare le quote o azioni agli investitori, la predetta soglia non deve essere applicata.
Art. 2
Requisiti dell’agente indipendente
1. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l’attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), o di sue controllate, dirette o indirette, si considera indipendente se lo stesso, ovvero i dipendenti e gli amministratori del medesimo soggetto, soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 non devono ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle controllate, dirette o indirette, diverse da quelle residenti nel territorio dello Stato, del medesimo veicolo. Il divieto di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall’organo di amministrazione. Sono escluse le specifiche deleghe approvate dall’organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti.
3. I soggetti di cui al comma 1 non devono detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento superiore a una quota pari al 25 per cento dell’ammontare complessivo dei risultati economici del medesimo veicolo. A tal fine si considerano anche le partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti al gruppo del soggetto di cui al comma 1, ovvero i soggetti legati da un rapporto di controllo. Al fine del computo della quota di cui al primo periodo si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Ai fini del computo della partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento rileva sia la quota di rendimento pro-rata derivante da eventuali investimenti nel veicolo stesso e nelle società controllate sia la componente di rendimento che eccede la quota di rendimento pro rata degli investimenti.
Art. 3
Disposizioni comuni
1. Ai fini della determinazione del rapporto di controllo di cui al presente decreto si applica l’art. 2359, comma 1, del codice civile.
2. Il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che svolge l’attività in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, può operare nel medesimo territorio anche tramite stabile organizzazione.
3. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l’attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, possiede la documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni del presente decreto perseguono esclusivamente le finalità previste dall’art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della valutazione dell’indipendenza del soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell’art. 2, comma 2, o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli, svolge nel territorio dello Stato le attività di cui all’art. 1, comma 1, non rileva se l’attività svolta nel territorio dello Stato sia soggetta a riserva di attività ai sensi del quadro normativo di riferimento, i cui presupposti e requisiti dovranno essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, ma rileva il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 162, comma 7-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
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