MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 14 settembre 2023
Disciplina per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “ABI”: l’Associazione Bancaria Italiana;
b) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alle convenzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015;
c) “Centro di ricerca”: l’impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
d) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
e) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
f) “Convenzione”: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle convenzioni esistenti riferiti alla misura agevolativa di cui al presente decreto;
g) “Decreto interministeriale”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del FRI e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;
h) “Finanziamento”: l’insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
i) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI;
j) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice all’impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
k) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
l) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che opera nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
m) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
n) “Piccole imprese a media capitalizzazione”: le entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI, come definite all’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015;
o) “PMI (o anche piccole e medie imprese)”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del Regolamento GBER;
p) “Principio DNSH”: il principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;
q) “Programma Orizzonte Europa”: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea;
r) “Provvedimento applicativo”: il decreto del Ministero di implementazione della misura agevolativa del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle finalità della presente misura;
s) “Regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
t) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
u) “Ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
v) “Soggetto gestore”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
w) “Strategia nazionale di specializzazione intelligente”: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l’impatto;
x) “Sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
y) “Tecnologie abilitanti fondamentali”: le tecnologie individuate dal Programma Orizzonte Europa riportate nell’allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
Articolo 2
(Ambito di applicazione e risorse disponibili)
1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.
2. Per l’attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1 a sostegno di progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:
a) 328 (trecentoventotto) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, come modificato dall’articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall’art. 3, comma 9-bis del decreto-legge 152/2021;
b) 145.439.200,53 euro (centoquarantacinquemilioniquattrocentotrentanovemiladuecento/53 euro) per la concessione delle agevolazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.
3. Risorse ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2 possono essere rese disponibili per la concessione delle agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo:
a) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI risultanti dal procedimento di ricognizione di cui all’articolo 30, commi 3, 3-bis e 4, del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, così come modificati dall’articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall’art. 3, comma 9-bis del decreto-legge 152/2021, commisurato alle disponibilità di cui alla lettera b);
b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell’ambito delle procedure di co-finanziamento di cui al comma 5.
4. Successivi interventi di attuazione della misura agevolativa di cui al presente decreto, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 2 e al comma 3, sono individuati con decreti di attivazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, con cui sono destinate ai medesimi le risorse previste per la concessione delle agevolazioni. Gli interventi possono essere attivati, per la concessione dei contributi alla spesa, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire al co-finanziamento degli stessi nell’ambito della procedura di cui al comma 5. Qualora, per l’attuazione degli interventi attivati nell’ambito della misura di cui al presente decreto, vengano rese disponibili risorse nell’ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell’Unione europea, tali disponibilità potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle stesse.
5. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo coerenti con le finalità della presente misura possono contribuire finanziariamente alla dotazione di risorse da destinarsi alla concessione dei contributi alla spesa nell’ambito dell’intervento, previa intesa con il Ministero e conferma da parte di CDP della disponibilità di risorse aggiuntive a valere sul FRI, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, secondo il medesimo rapporto tra le dotazioni di cui al comma 2. Esclusivamente i soggetti firmatari dell’intesa con il Ministero nell’ambito della procedura di cui al presente comma possono co-finanziare gli interventi nell’ambito della presente misura.
6. Al fine dell’attivazione della procedura di co-finanziamento di cui al comma 5, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse, con le modalità e secondo gli schemi e le tempistiche indicate dai provvedimenti applicativi.
7. È fatta salva la possibilità per il Ministero di finanziare gli interventi di cui al presente decreto nell’ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, ove coerenti con gli ambiti, le finalità e i criteri di selezione del medesimo Programma Nazionale. In tali casi, per i quali trovano applicazione gli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 17, il Ministero fornisce tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari.
8. Le modalità e le procedure di accesso al FRI sono individuate nel presente decreto ai sensi del decreto interministeriale.
Articolo 3
(Soggetti beneficiari)
1. Nell’ambito dei progetti ammissibili di cui all’articolo 4, possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca;
e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro, che prevedano:
a) un numero massimo di 5 imprese comprendenti il capofila e i co-proponenti, fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa di valore non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
b) il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
i) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
ii) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
iii) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede secondaria nei territori di competenza dell’intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nell’articolo 2, comma 18, del Regolamento GBER.
4. Nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, le imprese beneficiarie devono essere economicamente e finanziariamente sane ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate da parte delle banche finanziatrici.
5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
b) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
Articolo 4
(Progetti ammissibili)
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.
2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione di cui all’articolo 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
e) rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione di cui all’articolo 11, comma 3.
3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Per l’ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, un progetto deve costituire un’operazione finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di ricerca e sviluppo può consistere in diversi pacchetti di lavoro, e deve includere obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi, comprendenti i relativi costi previsti nel rispetto delle categorie di cui all’articolo 5, comma 1, e prestazioni concrete da eseguire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di ricerca e sviluppo non sono nettamente separabili l’uno dall’altro ovvero non hanno – separatamente – probabilità di successo tecnologico, essi devono esser presentati dai beneficiari nell’ambito di un unico progetto. La ricerca contrattuale non si qualifica come autonomo progetto di ricerca e sviluppo, essendo svolta da un affidatario per conto di altri soggetti committenti contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal committente. Nell’ambito della presente misura, la ricerca contrattuale può costituire un mero costo rientrante nelle spese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo ammissibile alle agevolazioni.
Articolo 5
(Spese e costi ammissibili)
1. Sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 del Regolamento GBER, le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:
a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; i costi sostenuti per sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca industriale (RI).
3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo unitario sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.
4. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al progetto effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.
5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento GBER.
6. Le spese e i costi devono garantire il rispetto del principio DNSH e delle condizioni di ammissibilità definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresì i relativi criteri di determinazione e rendicontazione, nonché i vincoli sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti in sede applicativa, nel rispetto della normativa applicabile in materia in ragione delle fonti finanziarie utilizzate.
Articolo 6
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni concedibili non possono, in alcun caso, superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall’articolo 25 del Regolamento GBER. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno della realizzazione dei progetti, sono concedibili, in concorso tra loro, agevolazioni nella forma del:
a) finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento. Nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione di cui al paragrafo iv) della seguente lettera b), il finanziamento agevolato è concedibile per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 40 per cento;
b) contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue:
i) 30 per cento per le piccole imprese;
ii) 25 per cento per le medie imprese;
iii) 15 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI;
iv) 10 per cento quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto:
1. realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate;
2. realizzato nell’ambito di un progetto congiunto di cui all’articolo 3, comma 2:
2.1 realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti proponenti e che stabiliscano una collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, e
2.2 in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
3. che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
4. che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie.
2. La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato, nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al presente decreto, nel rispetto del decreto interministeriale; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui all’articolo 11, comma 4.
3. L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui all’articolo 8, comma 2. In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
4. L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di ammissione di cui all’articolo 11, comma 3.
5. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo tenendo conto del finanziamento agevolato individuato in sede di deliberazione, superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del Regolamento GBER, l’importo del contributo è ridotto al fine di garantire il rispetto dell’intensità applicabile.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
7. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 6, fermi restando i limiti di intensità applicabili, il medesimo costo progettuale non può, in ogni caso, essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
8. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.
Articolo 7
(Condizioni di accesso al FRI)
1. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario costituiscono, insieme, il finanziamento.
2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese di cui all’articolo 3 che siano economicamente e finanziariamente sane e in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate dalle banche finanziatrici ai sensi del decreto interministeriale.
3. Per dare attuazione alla misura del Fondo per la crescita sostenibile di cui al presente decreto, il Ministero, l’ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, una convenzione ai sensi del decreto interministeriale.
4. La banca finanziatrice è individuata da ciascuna impresa richiedente le agevolazioni nell’ambito dell’apposito elenco reso disponibile sui siti web di CDP e dell’ABI. Nel caso di progetti o progetti proposti congiuntamente da più imprese, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le banche finanziatrici possono costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
5. Le banche finanziatrici assumono gli impegni previsti dal decreto interministeriale in virtù dell’adesione alla convenzione prevista per la misura di cui al presente decreto.
6. CDP provvede al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero.
Articolo 8
(Caratteristiche del finanziamento)
1. Nell’ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 20 per cento. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa, non può essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili.
2. Il finanziamento agevolato:
a) può essere assistito da idonee garanzie;
b) è concesso a un tasso di interesse pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della delibera di cui all’articolo 11, comma 1 e, comunque, non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo;
c) ai fini del rispetto del limite di intensità di cui all’articolo 25 del Regolamento GBER, può essere modulato in fase di deliberazione del finanziamento a seguito della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 11, comma 1, previo giudizio di idoneità al finanziamento da parte della banca finanziatrice. In tale sede:
i. è fatta salva la rinuncia (parziale o totale) da parte dell’impresa al preammortamento ovvero la riduzione della durata del finanziamento, fermi restando i vincoli e le condizioni stabilite nei relativi commi di cui al presente articolo;
ii. la percentuale di finanziamento agevolato può essere ridotta al di sotto dell’aliquota di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), per un importo, comunque, non inferiore al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili del progetto.
3. La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
4. L’inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
5. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 4, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario può differire da quello del finanziamento agevolato.
6. È facoltà dell’impresa beneficiaria, o di ciascuna delle imprese beneficiarie in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Ogni impresa beneficiaria ha la facoltà altresì di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento.
7. In caso di inadempimento da parte dell’impresa beneficiaria degli obblighi previsti a suo carico dai provvedimenti applicativi, dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o dal contratto di finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.
Articolo 9
(Procedura di accesso)
1. L’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le disposizioni di attuazione della procedura negoziale, che indicano le modalità applicative per la presentazione delle istanze, per l’effettuazione dell’attività di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché i termini di apertura degli interventi agevolativi, sono definiti dal Ministero con i provvedimenti applicativi.
3. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.
4. La domanda di accesso alle agevolazioni è corredata, a seconda di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell’attestazione del merito creditizio dell’impresa richiedente ovvero dell’attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario nell’ambito complessivo del finanziamento.
5. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le modalità definite con il provvedimento applicativo.
6. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento, secondo le dotazioni disponibili per l’attuazione dello stesso. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Articolo 10
(Istruttoria e valutazione dei progetti)
1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per l’accesso delle imprese alla fase istruttoria. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. L’istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica sulla base della documentazione presentata in sede di domanda, è svolta dal Soggetto gestore, anche tramite visite in loco ed ispezioni presso le strutture dei soggetti proponenti ed è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
b) valutazione istruttoria della domanda.
2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda:
a) le caratteristiche di ammissibilità e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto dell’attestazione della banca finanziatrice propedeutica alla concessione del finanziamento;
b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate, con gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di cui al presente decreto;
c) i contenuti scientifico-tecnologici e di innovazione del progetto, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
d) la fattibilità tecnico-organizzativa dell’iniziativa, valutata sulla base dei seguenti elementi:
i. capacità e competenze: capacità di realizzazione del progetto con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente, con particolare riguardo al settore/ambito in cui il progetto ricade;
ii. collaborazioni tecnico-scientifiche: da valutare sulla base delle collaborazioni con uno o più organismi di ricerca che prestino servizi di consulenza o di ricerca contrattuale nell’ambito del progetto, di un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda;
iii. risorse tecniche e organizzative: da valutare con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto;
e) la qualità della proposta progettuale e l’impatto del progetto sulla base dei criteri indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fissate nei medesimi provvedimenti;
f) la conformità del progetto alle disposizioni e agli orientamenti nazionali ed europei di riferimento riguardanti il principio DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero;
g) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all’articolo 6;
h) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. In analogia, la stessa soglia di riduzione si applica ai fini della valutazione del limite di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a).
4. Nell’ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite l’attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità del progetto (da 0 a 60 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) validità tecnica: misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attività, da valutare rispetto al settore e allo stato dell’arte nazionale e internazionale;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale, e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari;
3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
b) impatto del progetto (da 0 a 40 punti), valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) potenzialità economica: intesa come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati;
2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa può essere utilizzata, ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore;
3) impatto industriale: dato dall’aumento della capacità produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto;
4) impatto sociale dei progetti: tenuto conto delle ricadute delle iniziative per la società, in rispondenza ad obiettivi di natura ambientale intercettati dall’intervento agevolativo ovvero della natura e delle caratteristiche delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell’ottica di pari opportunità di genere e/o di supporto all’imprenditoria giovanile e femminile.
5. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo:
1) al criterio di qualità del progetto è pari ad almeno 30 punti;
2) al criterio di impatto del progetto è pari ad almeno 20 punti;
b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari a 65 punti.
6. Le modalità di determinazione dei punteggi, le soglie minime dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 4 sono stabiliti nei provvedimenti applicativi.
7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al comma 6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria ma non sufficiente, essendo l’esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilità dell’intero progetto di cui al comma 2, lettere c) e d).
8. Nel caso di esito negativo dell’attività istruttoria, sono comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 11
(Concessione delle agevolazioni)
1. Nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione, il Ministero provvede a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata già prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario. I soggetti che hanno presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni.
2. In caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione alle agevolazioni, CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla banca finanziatrice, subordinatamente all’avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa.
3. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è trasmesso dal Ministero all’impresa beneficiaria, alla banca finanziatrice e a CDP. Il provvedimento di ammissione indica, fra l’altro:
a) l’ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni;
b) l’ammontare del finanziamento agevolato, sulla base dell’importo deliberato da CDP, e del contributo;
c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento.
4. Il finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. La banca finanziatrice si impegna a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, fatta salva la facoltà di una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Decorso il predetto termine, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è da ritenersi decaduto, ivi compreso per quanto riguarda la concessione del contributo.
Articolo 12
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero per il tramite del Soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari ovvero del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non più di 3 soluzioni per ciascun progetto, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni sono riportati in allegato ai provvedimenti applicativi, che indicano altresì le procedure di presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di seguito indicato.
2. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto per la prima richiesta di erogazione e per l’ultimo stato di avanzamento di cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all’adozione del provvedimento di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
3. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo è individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
4. Il finanziamento agevolato può essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito e regolato dal contratto di finanziamento, attraverso l’acquisizione di idonee garanzie, in ragione delle valutazioni effettuate dalla banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella convenzione. Il soggetto beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca finanziatrice, che ne dà comunicazione al Soggetto gestore.
5. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 2. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
6. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall’avvio del progetto fino alla data del provvedimento di concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.
7. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito con ciascun provvedimento applicativo, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h). Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell’ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
8. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo e finanziamento agevolato) non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, è erogato a saldo.
9. L’erogazione del finanziamento è effettuata dalla banca finanziatrice, nel rispetto dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel contratto di finanziamento. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario. La messa a disposizione alla banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l’erogazione del finanziamento agevolato è disciplinata dalla convenzione.
10. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 40 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 13, comma 3, e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l’adozione del provvedimento di concessione definitivo di cui all’articolo 13, comma 5.
Articolo 13
(Verifica intermedia e verifica finale)
1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il Soggetto gestore effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto agevolato a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c). Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto.
2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, il soggetto beneficiario trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento applicativo.
3. Entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, il Soggetto gestore effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi, ai fini della redazione di una relazione tecnica finale. In esito a tale verifica finale, tale relazione tecnica sulla realizzazione del progetto si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri presenze, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonché le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto, comunque, a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività ammesse a beneficiarie delle agevolazioni.
5. Il Ministero, ai fini dell’emanazione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e dell’erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.
Articolo 14
(Variazioni)
1. Le variazioni ai progetti devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione, ai fini della valutazione da parte dello stesso.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione al Soggetto gestore, che procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ferme restando le tempistiche di deliberazione integrativa da parte della banca finanziatrice, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, nonché alle conseguenti proposte al medesimo al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore, che, in caso di approvazione, informa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il soggetto beneficiario, la banca finanziatrice e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.
Articolo 15
(Revoche)
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) mancata realizzazione del progetto approvato;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto approvato;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all’articolo 4, comma 4, lettera c);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
j) mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti dal Ministero per il monitoraggio del progetto agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2;
k) mancato rispetto dei vincoli ed obblighi applicabili in caso di finanziamento a valere sul Programma di cui all’articolo 17;
l) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento applicativo e dal provvedimento di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e j), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), qualora cause di forza maggiore e caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti, non prevedibili ed estranei alla volontà del richiedente, rendano impossibile garantire il rispetto degli impegni assunti per la realizzazione del progetto e il pieno raggiungimento dei relativi obiettivi, la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, fermo restando che sia trasmessa idonea documentazione comprovante la realizzazione di tale quota parte. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi, è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera k) e l), la revoca è parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata.
6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero o il Soggetto gestore dallo stesso incaricato, valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine, l’impresa beneficiaria presenta istanza al Ministero o al medesimo Soggetto gestore, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione. Nelle more della determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto, l’erogazione delle agevolazioni è sospesa. Al fine di completare le predette valutazioni, è acquisita una nuova valutazione del merito di credito effettuata dalla banca finanziatrice sul soggetto beneficiario.
7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.
8. Le determinazioni relative alla revoca parziale o totale delle agevolazioni sono tempestivamente comunicate a CDP e alla banca finanziatrice, secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti applicativi.
Articolo 16
(Monitoraggio, controlli e pubblicità)
1. Il Ministero effettua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti agevolati e dell’efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’articolo 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore dallo stesso incaricato, la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei progetti agevolati. In caso di mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, sospende nei confronti dell’impresa inadempiente l’erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo. Qualora l’inadempimento sia reiterato, è disposta la revoca del beneficio concesso secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 1, lettera j).
3. Gli impatti attesi dell’intervento agevolativo, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con i provvedimenti applicativi. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche successivamente alla conclusione dei progetti agevolati;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni.
Articolo 17
(Disposizioni per il finanziamento sulle risorse della politica di coesione)
1. Per l’accesso agli interventi co-finanziati dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, i progetti devono:
a) essere realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate;
b) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;
c) rispettare le ulteriori disposizioni applicabili per l’ammissibilità sul Programma;
d) prevedere attività di ricerca e sviluppo svolte in forma collaborativa, secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:
i. progetto realizzato congiuntamente da più proponenti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, che preveda almeno una PMI tra i soggetti proponenti;
ii. progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
2. Per l’accesso agli interventi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;
b) garantire il rispetto delle norme europee e nazionali applicabili in materia di ammissibilità delle spese, anche a riguardo di quanto previsto ai sensi dell’articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060;
c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
d) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall’articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021. A tal fine, non è consentita la cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero la rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza dell’intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI;
e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH sulla base degli orientamenti e delle istruzioni applicabili contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;
f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;
g) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili.
3. I requisiti, vincoli ed impegni di cui ai precedenti commi trovano applicazione negli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, e in quelli di cui al comma 3 e comma 4 in ragione di quanto previsto in ragione delle fonti utilizzate.
Articolo 18
(Disposizioni attuative)
1. Gli interventi attivati nell’ambito della misura agevolativa di cui al presente decreto sono attuati con provvedimenti applicativi del Ministero, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dalle disposizioni contenute nei decreti di attivazione di cui all’articolo 2, comma 3, ove ricorrenti.
2. I provvedimenti applicativi individuano le disposizioni per l’implementazione degli interventi agevolativi e la disciplina di dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 9. I medesimi provvedimenti applicativi riportano altresì le eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio relative all’attuazione degli interventi, alle tematiche applicative e alle attività innovative ammesse, ai vincoli e alle condizioni di ammissione, ai criteri di determinazione e alle modalità di rendicontazione delle spese e dei costi, alle modalità di determinazione dei punteggi, alle soglie minime dei criteri valutativi, ai valori massimi e alle soglie minime dei relativi elementi, agli indicatori di impatto e valori-obiettivo degli interventi, alle disposizioni sulla tutela dei dati personali e agli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti le agevolazioni, nonché i termini, le modalità e la modulistica per la presentazione delle domande e delle richieste di erogazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi è effettuata nell’ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, cui affluiscono le relative risorse di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.
5. Il Ministero garantisce l’adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all’articolo 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del Regolamento GBER.
Allegato
(Articolo 4, comma 1)
Con l’obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di accelerare il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l’evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale europea e che presentano anche adeguate ricadute nei poli tematici di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, le cui aree di intervento, riconducibili al II Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”, sono coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
ELENCO DELLE TECNOLOGIE (KETs – Key Enabling Technologies)
- Materiali avanzati e nanotecnologia
- Fotonica e micro/nano elettronica
- Sistemi avanzati di produzione
- Tecnologie delle scienze della vita
- Intelligenza artificiale
- Connessione e sicurezza digitale
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