AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024

Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese – Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva

Dispone:

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n. 904/2010;

b) Decreto legislativo: decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;

c) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;

d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;

f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

g) Volume d’affari nel territorio dello Stato: il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dello Stato di stabilimento;

h) Volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione: valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dello Stato di esenzione;

i) Volume d’affari nel territorio dell’Unione europea: valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea;

j) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso EX fornito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

k) Comunicazione preventiva: comunicazione preventiva, resa all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui al punto d), dell’intenzione di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

l) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogati in modalità autenticata.

1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le disposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni generali”, Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c, del citato decreto legislativo.

2. Comunicazione preventiva

2.1. Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.

2.2. La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

2.3. Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

3. Trasmissione della comunicazione preventiva

3.1. La trasmissione della comunicazione preventiva di cui al punto 2 è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del presente provvedimento.

3.2. La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti:

– il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;

– il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;

– il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

4. Correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa

4.1. In caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva di cui al punto 2 ne è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

5. Aggiornamento della comunicazione preventiva

5.1. I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione effettuano l’aggiornamento della comunicazione preventiva nei seguenti casi:

a) quando sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto 2.2;

b) quando il soggetto passivo intenda:

– comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni preventive;

– comunicare la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.

6. Esclusione

6.1. Al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato.

7. Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva

7.1. La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

7.2. In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute.

7.3. Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.

7.4. Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7.5. All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.

7.6. La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di esenzione.

7.7. La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.

7.8. Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

8. Scambio di informazioni

8.1. Le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 sono oggetto di scambio di informazioni secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 2 della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18/02/2020.

9. Trattamento dei dati

9.1. La ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni previste al punto 2, punto 4 e punto 5 del presente provvedimento, ai fini della loro successiva trasmissione, comporta un trattamento di dati personali.

9.2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento), per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e l’esercizio dei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva SME-SS e dalla normativa nazionale di recepimento.

9.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate. Il Titolare si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

9.4. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

9.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

9.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

9.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

9.8. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

9.9. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccolte dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalle direttive europee e dagli accordi internazionali viene eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.

Motivazioni

Il decreto legislativo 13 novembre 2024, n.180 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il Regime Speciale per le Piccole Imprese e alla Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la direttiva (UE) 2020/285 modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.

Le principali modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE possono così esemplificarsi:

– i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime a condizione che:

a) il proprio volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro;

b) il proprio volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100.000 euro;

c) il proprio volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;

– per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere identificati, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento;

– gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché sulla base di criteri oggettivi;

– le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati.

Il termine per il recepimento della medesima è fissato al 31 dicembre 2024. L’applicazione di tali disposizioni decorre comunque dal 1°gennaio 2025.

L’art. 70-terdecies “Definizioni e disposizioni generali”, del Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024, al comma 5 rinvia l’attuazione delle disposizioni a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il presente provvedimento sono individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera i; articolo 73, comma 4);

– Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

– Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

– Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

– Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante “Attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”;

– Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, di “Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell’attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

– Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

– Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

– Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5 settembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di detta direttiva;

– Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, di modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;

– Decreto legislativo n.180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

– Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 39);

– Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese;

– Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285;

– Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione dei dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

– Legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 3);

– Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;

– Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.